Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6466 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
M RE BBLICA ITALIANA G S A 6466/01 NOME DEL POPOLO ITALIANO UP R O C L A Oggetto Regolamento SEZIONE PRIMA CIVILE D competenza E T N dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E S E R.G.N. 4902/00 Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente Dott. Vincenzo PROTO Rel. Consigliere Cron.14528 Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere Rep. DI AMATO -© Consigliere Dott. Sergio Ud. 05/03/2001 - Consigliere Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio dal Tribunale di MILANO, con ordinanza del 02/02/00, nella causa iscritta vertente tra - COLOMBO in CODELFA SpA IMPRESE RIUNITE CODELFA liquidazione, in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso l'avvocato GIUSEPPE BOZZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALDO BOZZI, giusta procura a lemargine del ricorsop м ногие eliflennivewe contro 2001 COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, 588 elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4902 00) CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LO MASTRO, giusta delega in atti;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio dal Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 6 febbraio 1988 il curatore del fallimento Codelfa s.p.a. esponendo che la socie- tà fallita si era resa aggiudicataria di due appalti, e che committente era il Comune di Roma convenne l'Amministrazione capitolina davanti al Tribunale di Roma e chiese la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 1.533.658.588 per capitale e di lire 442.425.454 per interessi. Il Comune si costituì, eccependo il difetto di legitti- mazione attiva e, nel merito, contestò la regolarità dell'esecuzione dei lavori appaltati, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'attrice al risarcimen- Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4902 00) 2 to dei danni.
2.Con sentenza del primo febbraio 1991 il Tribunale adito dichiarò il proprio difetto di competenza e indi- cò come giudice competente il Tribunale di Milano, foro del fallimento. La curatela fallimentare riassunse il giudizio con ri- corso ai sensi dell'art.101 1.fall., trasferendo in se- de fallimentare la domanda principale e quella ricon- venzionale. Nel corso del processo le parti svolsero le proprie di- fese sul merito della controversia. Fu anche espletata una consulenza tecnica di ufficio. A seguito dell'entrata in vigore della 1.n.276 del 1997, la causa fu trasmessa alla sezione stralcio. All'udienza fissata per la precisazione delle conclu- sioni, il procuratore dell'attore, dato atto che il fallimento era stato chiuso, si costitui per la Codelfa s.p.a. tornata in bonis.
3. Assegnata la causa in decisione, con ordinanza depo- sitata il 2 febbraio 2000 il Tribunale di Milano ha proposto, di ufficio, regolamento di competenza, ai sensi dell'art.45 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie difensive. Il Pubbli- co Ministero ha concluso per la inammissibilità del re- golamento. Dopo le conclusioni del Pubblico Ministero Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4902 00) 3 le parti hanno depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 1. Il regolamento è inammissibile.
2. Il Tribunale di Milano ha richiesto d'ufficio il re- golamento di competenza, rilevando che non sussisteva il presupposto per affermare (come ha affermato il Tri- bunale di Roma) la vis actrativa del Tribunale falli- mentare di Milano: sia perché la domanda riconvenziona- le dovrebbe essere, correttamente, considerata come una domanda ordinaria di condanna proposta dalla parte in bonis in sede extrafallimentare;
sia perché, in concre- to, il Comune di Roma aveva mostrato di avere abbando- nato nelle conclusioni finali la domanda riconvenziona- le originariamente proposta. Secondo l'ordinanza del giudice milanese, si versava, quindi, in ipotesi di competenza territoriale ordinaria, che giustificherebbe una statuizione di competenza a favore del Tribunale di Roma.
3. La richiesta non tiene conto del quadro normativo in cui, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, si giustifica il regolamento di competenza di ufficio, previsto, per la risoluzione dei conflitto di competen- za, dall'art.45 c.p.c. Esso, infatti, postula che, emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4902 00) 4 di incompetenza per materia o per territorio inderoga- bile, e, riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest'ultimo, a propria volta, si ritenga incompetente per gli stessi motivi: sostenga cioè che la competenza per ragioni di materia o per territorio inderogabile spetti al primo ovvero ad altro giudice (ex plurimis, Cass.12 febbraio 1998, n. 1508; Cass.4 marzo 1998, n.195; Cass.9 aprile 1998, n.327). Essendo, Да dunque, la competenza per territorio derogabile del giudice adito in riassunzione ormai radicata e non più suscettibile di contestazione per effetto della senten- za emessa dal primo giudice, discende dai principi enunciati che non sussistono i presupposti per esamina- re la richiesta di regolamento.
4. Nessun provvedimento sulle spese del giudizio di cas- sazione, in quanto le parti, nella procedura speciale di carattere incidentale che segue alla richiesta di rego- lamento d'ufficio, restano nella identica posizione di partecipanti coatte, e non possono, perciò, incorrere in una soccombenza virtuale limitatamente alla fase processuale de qua (ex multis, Cass.2 giugno 1999, n.5396).
5. La richiesta di regolamento, conformemente alle con- clusioni del Pubblico Ministero, deve essere, dunque, dichiarata inammissibile. Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4902 00) 5
P.Q.M.
La Corte dichiara il regolamento inammissibile. Così deciso il 5 marzo 2001, nella camera di consiglio della prima Sezione civile. Il Consigliere estensoreA Il Presidente Vincenzo Preto Vincenzo Baldassarre Tiranand Vin Вавлатии CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IL CANCELLIERE Prima Sezione Civile Luisa Passinetti Смоё Ритлит Depositato in Cancelleria "1 10 MAG 2001 IL CANCELLIERE Corte di cassazione est. V.Proto (r.n.4902 00) 9