Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 631cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117 Cost., in relazione all'art. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu con la sentenza del 17/09/2009 nel procedimento Scoppola c. Italia, nella parte in cui esclude l'ammissibilità della domanda di revisione fondata su elementi tali da far luogo, ove accertati, alla condanna dell'imputato per un reato meno grave, anziché al suo proscioglimento, atteso che i limiti alla revisione previsti dalla suddetta norma, in conformità al principio di ragionevolezza, rispondono all'esigenza di attuare un equilibrato bilanciamento tra il "favor innocentiae" e le esigenze di certezza e stabilità sottese al principio di intangibilità del giudicato. (In motivazione la Corte ha aggiunto che estendere la revisione anche ai casi in cui si chieda solo la condanna per un reato meno grave implica la necessità di delineare nuovi casi e condizioni di ammissibilità dell'istituto che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/09/2017, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
ΛΙ 01751 -18784 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1654 Francesco Ippolito Presidente - C.C. 14/09/2017 Stefano Mogini R.G.N. 11075/2017 Massimo Ricciarelli Fabrizio D'Arcangelo Consigliere Rel.- Pietro Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RR ON, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 22/12/2016 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa il 23/6/2015, divenuta irrevocabile il 10/06/2016, dalla Corte di Appello di Napoli con cui RR ON è stata ritenuta colpevole del reato di associazione di tipo mafioso con ruolo apicale (capo e promotore). L'inammissibilità è stata dichiarata in quanto la richiesta di revisione era volta ottenere non il proscioglimento della condannata quanto, piuttosto, la ad condanna per un reato meno grave, quale quello di partecipazione ad associazione mafiosa. h 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione. Si sostiene che il provvedimento sarebbe viziato in quanto la Corte di Appello non avrebbe motivato, neanche implicitamente, in ordine alle molteplici argomentazioni poste a fondamento della richiesta di revisione, in cui si era fatto espresso riferimento alla evoluzione giurisprudenziale registratasi sull'istituto ed evidenziato come, a seguito della sentenza della Corte EDU nel procedimento Scoppola c. Italia del 17/09/2009 - in cui sarebbe stato richiesto all'Italia di rivedere "in melius" "una sentenza di condanna passata in giudicato, limitatamente all'entità di pena irrogata al ricorrente" (cosi testualmente l'odierno ricorrente) non vi sarebbero più preclusioni al giudice nazionale per una interpretazione conforme dell'art. 631 cod. proc. pen., anche nel caso, come quello in esame, in cui l'organo di giustizia internazionale non sia stato adito. Assume inoltre il difensore che, nel caso in cui la Corte di cassazione ritenga impossibile una interpretazione conforme della norma nel senso indicato, dovrebbe sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 631 cod. proc. pen. in relazione all'art. 117 Cost. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile.
2. Sotto un primo profilo, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., dichiara inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna deve essere proposta da un difensore munito di procura speciale;
si tratta di un principio ricavabile dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. che prevede l'autonoma possibilità di proporre impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche, come nel caso di specie, del condannato. Si è evidenziato in giurisprudenza che la limitazione al potere di impugnazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione che si ripercuote necessariamente sugli atti successivi (Sez. 5, n. 32814 del 11/07/2006, Marchesini, Rv. 235917). Nel procedimento in esame, il ricorso risulta proposto dal difensore, in tale qualità, non come procuratore speciale, né il ricorso è stato sottoscritto anche dalla condannata RR.
3. Sotto altro profilo, oggetto del ricorso per cassazione e della originaria richiesta di revisione è una questione di diritto, quella cioè relativa ai limiti di ammissibilità dell'istituto della revisione e, in particolare, alla interpretazione dell'art. 631 cod. proc. pen., che, secondo il ricorrente, anche alla luce di alcune rilevanti pronunce della Corte EDU, consentirebbe di applicare l'istituto non solo nei casi in cui si intenda ottenere una sentenza di proscioglimento ma anche quando si chieda una condanna per un reato meno grave rispetto a quello accertato. Rispetto a tale questione, alla quale la Corte di appello ha fornito una determinata risposta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come detto, il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. L'assunto costitutivo è che la Corte non avrebbe fornito risposte adeguate rispetto alla prospettazione difensiva ed alle argomentazioni poste a fondamento della originaria richiesta.
3.1. In materia di questioni di diritto, tuttavia, non è ammissibile la deduzione di (ritenuti) vizi di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione sono configurabili "soltanto con riguardo ad elementi di fatto che il giudice abbia trascurato o di cui abbia dato una valutazione illogica o contraddittoria, e non con riguardo" alle questioni di diritto ne' alle "argomentazioni giuridiche delle parti". Se, infatti, le questioni e le argomentazioni sono fondate, "il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) da luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge", mentre, se "sono infondate, il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale" (così, da ultimo, Sez. Un., n. 29817 del 17/07/2014, Cukon, non massimata sul punto, e le sentenze da essa indicate: Sez. 1, n. 4931 del 17/12/1991 - 1992, Parente, Rv. 188913; Sez. 5, n. 4173 del 22/02/1994, Marzola ed altri, Rv. 197993; Sez. 2, n. 3706 del 21/01/2009, Haggag, Rv. 242634; Sez. 2, n. 19696 del 20/05/2010, Maugeri, Rv. 247123, e, più recentemente, Sez. 1, n. 16327 del 20/03/2015, De Gennaro, Rv. 263326; Sez. 3, n. 6174 del 23/10/2014 (dep. 2015), Monai, Rv. 264273). Ne discende l'inammissibilità del motivo.
4. Il ricorso è inammissibile anche perché manifestamente infondato. Il richiamo alla sentenza della Corte EDU nel procedimento Scoppola c. Italia del 17/09/2009 è improprio. Come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nel caso "Scoppola" si trattava di stabilire se il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17/09/2009, potesse sostituire 3 5 la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole (Sez. un., n. 18821 del 24/10/2013 (dep. 2014), Ercolano, Rv. 258649). Il tema atteneva alla ineseguibilità di una pena, quella prevista dall'art. 7, comma 1, D.L. 24 novembre 2001, n. 341, convertito nella legge 19 gennaio 2004, n. 4, inflitta, all'esito di giudizio abbreviato richiesto dall'interessato nella vigenza dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999, con una sentenza divenuta irrevocabile prima della dichiarazione di illegittimità Costituzionale della disposizione più rigorosa, pronunciata per violazione dell'art. 117 Cost. in riferimento all'art. 7, par. 1, della Convenzione Edu (sent. Corte cost. n. 210 del 2013). A differenza del caso "Scoppola", richiamato dal ricorrente, nel caso di specie, tuttavia, non vi è un fenomeno di successione di norme penali nel tempo da regolare, né vi è stata una violazione Convenzionale, nè viene in rilievo il tema della c.d. intangibilità del giudicato e non vi è nemmeno l'esigenza di regolare gli effetti di una pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale;
il ricorrente chiede "solo" una diversa interpretazione dell'art. 631 cod. proc. pen. e, in particolare, dei limiti di ammissibilità della richiesta di revisione. L'inammissibilità della revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti del ricorrente, dichiarata dalla Corte territoriale in ragione del generale limite previsto dall'art. 631 cod. proc. pen. (revisione funzionale ad un proscioglimento), costituisce un giudizio in tutto conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che esclude la possibilità che, attraverso la revisione, si renda possibile un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero una condanna per un reato meno grave (cfr., Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, Pietroiusti, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464, del 28.02.2000, Ilacqua, Rv. 215810; Se. 6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, Nicodemi, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592). Si è fatto rilevare in maniera condivisibile che, se la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione - in deroga al principio cardine dell'intangibilità del giudicato è costituita dalla necessità di sciogliere un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, la "ratio" dell'istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del "favor innocentiae" che permette di sacrificare il 4 giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441). È consolidata l'affermazione secondo cui la base giustificativa della "res iudicata" non è infatti di ordine teorico ma di natura eminentemente pratica. L'ordinamento, nell'esercizio di valutazioni di politica legislativa, può limitare e considerare sub-valente il valore del giudicato in nome di esigenze che rappresentano l'espressione di valori superiori. In tale senso, si afferma, "rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno dei valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessità dell'eliminazione dell'errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del "favor innocentiae", da cui deriva a corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa - sottostanti per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell'ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. un., Pisano, cit.). Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all'art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire l'esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell'innocente, nell'ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità" (sentenza n. 28 del 1969). La Corte di cassazione, a sua volta, ha chiarito come la revisione assolva alla essenziale funzione di "sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale;
così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all'interesse del singolo ma piuttosto all'interesse pubblico e superiore alla riparazione degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale" (Sez. un., Pisano., cit.) Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l'art. 631 stabilisce a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove. Ciò in forza sia del "trasparente tenore letterale dell'art. 631, che esplicitamente richiama tutte le formule di proscioglimento prefigurate dall'art. 530, compresa quella di cui al secondo comma (assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova), sia" delle puntuali indicazioni contenute nella Relazione al progetto preliminare (p. 137), sia, infine", delle "espresse posizioni assunte dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 311 del 1991)" (così, Sez. un., "Pisano", cit.). Si è tuttavia aggiunto come il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l'istituto è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che "la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell'intento di contemperarne le finalità con l'interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all'intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato" (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L'esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell'istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l'ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
5. In tale quadro di riferimento la prospettata questione di legittimità costituzionale rivela la sua manifesta infondatezza. Le considerazioni che precedono rivelano la ragionevolezza della disciplina vigente fondata sulla necessità, al fine di erodere il principio di intangibilità del giudicato, che ci si trovi davanti ad elementi che conducano alla dimostrazione che il condannato debba essere prosciolto;
la stabilità del giudicato impedisce di accedere ad interpretazioni, come quelle prospettate dal ricorrente, sganciate dal dato testuale della norma e che condurrebbero, in assenza di un intervento normativo, a soluzioni strutturalmente incerte perché legate a numerose opzioni alternative la cui scelta non può che essere riservata al legislatore. Estendere la revisione, come chiede il ricorrente, anche ai casi in cui non si chieda il proscioglimento ma solo la condanna per un reato diverso e meno grave, implica la necessità di delineare ulteriori equilibri tra opposti interessi e valori attraverso la configurazione di nuovi ed ulteriori limiti diversi da quelli - testuali di nuove condizioni e casi di ammissibilità che, in quanto discrezionali, non possono che essere attribuiti al legislatore. Ne discende la inammissibilità della richiesta e la inammissibilità della questione di legittimità prospettata. 1 0 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di 2.000,00 (duemila) Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna & ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017. Francesco Ippnce.co/Ippolite C.G Il Presidente Il Consigliere estensore Pietro Silvestri wtwo folow DEPOSITATO IN CANCELLERIA 16 GEN 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 7