Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di revisione proposta da un difensore privo di procura speciale, considerato che l'art. 571, comma terzo, cod. proc. pen., prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato e che tale limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 32814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32814 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1051
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 039073/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MA IO, N. IL 27/02/1943;
avverso ORDINANZA del 21/07/2005 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERRUA GIULIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G..
MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 21/07/05 la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da IN IU in relazione alla sentenza emessa a suo carico ex art. 444 c.p.p. dal G.U.P. presso il Tribunale di Firenze. Avverso questo provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del predetto denunciando plurime violazione di legge.
La Corte osserva.
Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., dichiara inammissibile l'istanza volta ad ottenere la revisione deve essere proposto da un difensore munito di procura speciale: tale principio si ricava dalla circostanza che l'art. 571 c.p.p., comma 3 prevede autonoma possibilità di impugnazione solo per il difensore dell'imputato e non anche del condannato;
d'altro canto detta limitazione trova giustificazione nel carattere assolutamente personale della richiesta di revisione che si ripercuote necessariamente sugli atti successivi. Nel presente caso risulta che al difensore ricorrente fu conferita procura con specifico riferimento a tutta una serie di atti (si veda documento in data 22/5/05, foglio 84 del fascicolo concernente la revisione), ma non anche con riguardo a siffatto ricorso, tante che lo stesso ebbe a presentare l'impugnazione quale semplice difensore. S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità del ricorso, siccome proposto da soggetto non legittimato, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2006