Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19342
CASS
Sentenza 22 aprile 2009

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È inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.

Commentario1

  • 1La richiesta di revisione è inammissibile se fondata su elementi che danno luogo alla dichiarazione di responsabilità per un meno grave reato
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2022

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 631) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Perugia dichiarava inammissibile una istanza di revisione formulata avverso una sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione seconda, che aveva condannato l'istante alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, il ricorrente aveva evidenziato due distinti profili, ritenuti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19342
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19342
Data del deposito : 22 aprile 2009

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