Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.
Commentario • 1
- 1. La richiesta di revisione è inammissibile se fondata su elementi che danno luogo alla dichiarazione di responsabilità per un meno grave reatoDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 giugno 2022
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 631) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Perugia dichiarava inammissibile una istanza di revisione formulata avverso una sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, Sezione seconda, che aveva condannato l'istante alla pena di anni sedici e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 630 cod. pen. (capo A), 110, 61 n. 5, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 1, cod. pen. (capo B), uniti dal vincolo della continuazione. In particolare, il ricorrente aveva evidenziato due distinti profili, ritenuti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19342 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 390
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 005649/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) DE PP AN N. IL 08/03/1942;
avverso SENTENZA del 04/12/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Casola Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino ricorre per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza del 4.1.2.2008 con la quale la Corte distrettuale torinese, in parziale accoglimento della domanda di revisione proposta da IC EP AD, a carico del quale il Tribunale di Massa aveva, a suo tempo, applicato la pena di anni uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa, a mente dell'art. 444 c.p.p. ed in relazione ai reati, uniti dalla continuazione, di illegale detenzione di una pistola (L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4) e minacce (art. 612 c.p.), ha revocato, ai sensi dell'art. 637 c.p.p., tale sentenza limitatamente alla condotta relativa alla detenzione illegale della pistola, assolvendo l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", ed ha nel contempo rigettato l'istanza di revisione per le rimanenti parti della decisione, rimettendo gli atti al P.M. competente per il perseguimento dell'imputato stesso in relazione ai reati di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 221, in relazione al R.D. n. 635 del 1940, art. 58, comma 3.
A sostegno della doglianza il procuratore ricorrente denuncia, con un unico ed articolato motivo di doglianza, violazione dell'art. 631 c.p.p., sul rilievo che la domanda esaminata in prime cure andava dichiarata inammissibile ai sensi di legge, dappoiché dal suo accoglimento non poteva conseguire l'assoluzione dell'imputato. bensì una diversa pronuncia di condanna per violazione del R.D. n.773 del 1931, art. 221 in relazione al R.D. n. 635 del 1940, art. 58,
come sostanzialmente ammesso dalla stessa Corte distrettuale, la quale ha rimesso gli atti di causa al P.M. competente per l'inizio dell'azione penale in riferimento a tale ultimo reato contravvenzionale, che punisce, come è noto, l'omessa ripetizione della denuncia di anni già denunciate quando se ne dispone il loro trasferimento da un luogo ad un altro.
Il ricorso è fondato.
In primo luogo non può non convenirsi col principio di diritto, reiteratamele affermato da questa Corte, in forza del quale, atteso il chiaro disposto dell'art. 631 c.p.p. e art. 637 c.p.p., comma 2, dalla richiesta di revisione non può che derivare il proscioglimento del condannato, di guisa che deve escludersi che detta richiesta possa essere (badata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non già ai proscioglimento, ma ad una dichiarazione di responsabilità per un reato meno grave e diverso (da ultimo: Cass., sez. 6^, 3 marzo 2008, n. 12307, rv. 239328). Non solo, ancorché non specificatamente posto in rilievo nell'atto di impugnazione all'esame della Corte, giova rilevare che nel caso di specie vertesi in ipotesi di sentenza pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p., come è noto inserita nell'ambito applicativo della disciplina in materia di revisione soltanto recentemente, a seguito della novella di cui alla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, in costanza della quale la revisione richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., sicché deve essa trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato va prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità (Cass., Sez. 6^, 4.12.2006, 8957, rv. 235490). Il novellato art. 629 c.p.p., infatti, includendo, come innanzi detto, tra le sentenze soggette a revisione anche quelle emesse ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2, non ha mutato ne' la struttura del rito ne' quella della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il patteggiamento mantiene, come fu a suo tempo notato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU., n. 6 del 25.3.1998, Giangrasso) "una posizione nettamente e ontologicamente differenziata non solo rispetto al giudizio ordinario, dove il massimo della "cognitio" giudiziale tende ai massimo di ricerca della verità "processuale", ossia quanto più vicino possibile alla verità "reale", ma anche rispetto agli altri riti speciali, dove non manca un pur sommario accertamento giudiziale dei fatti e della responsabilità, che invece diletta nel rito del patteggiamento. E ciò, appunto, a causa delle scelte volontariamente operate dalle parti in un calcolato bilanciamento fra sicuri, rilevanti vantaggi e rischi eventuali che la certezza giudiziale possa non coincidere con la realtà storica, la cui ricerca non si è deliberatamente affrontata e che rimane comunque al di fuori dei "dictum" del giudice, il quale infatti si limita - senza previa declaratoria di responsabilità - ad applicare la pena non da lui scelta, ma da altri "indicata" enunciando che "vi è stata richiesta delle parti" (art. 444 c.p.p., comma 2)". Di questi dati strutturali - insormontabili perché connessi all'essenza stessa dell'istituto del patteggi amerito - l'interprete deve tener conto nel l'identificare i criteri e le modalità di "adattamento" dell'istituto della revisione al peculiare regime del patteggi amento. E poiché nei presente giudizio la revisione è stata richiesta in base al disposto dell'art. 629 c.p.p., lett. c), il tema specifico che il collegio e chiamato ad affrontare è quello della istanza di revisione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta dalle parti che sia fondata sull'asserita esistenza di "nuove prove".
In tale rito, infatti, non vi è spazio per l'"acquisizione" di prove in senso tecnico giacché la funzione del giudice, dopo che egli abbia escluso l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed abbia valutato positivamente il quadro di legalità dell'accordo, resta limitata al controllo di congruità della pena.
A fronte dei vantaggi ottenuti dall'imputato stanno dunque i rischi da quest'ultimo volontariamente accettati, con la rinuncia al giudizio ordinario e quindi all'acquisizione delle prove nella pienezza del contraddittorio, mentre al giudice che presiede al patteggiamento è chiesto di riconoscere l'esistenza dei le situazioni elencate nell'art. 129 c.p.p. e di esercitare un controllo di correttezza sul patteggiamento stesso.
Del resto l'ordinamento pone già a disposizione dell'imputato un rimedio per le ipotesi di omessa rilevazione e valutazione da parte del giudice di preesistenti "evidenze" già agli atti (ad esempio la presenza di un documento idoneo a scagionare completamente l'imputato) contemplando il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
In ragione delle particolari caratteristiche del rito disciplinato dagli artt. 444 e 448 c.p.p. l'area della revisione della sentenza di patteggiamento, con riguardo all'ipotesi di cui all'art. 629 c.p.p., lett. c), è dunque più circoscritta rispetto a quella della revisione della sentenza emessa all'esito di un giudizio ordinario. Sulla revisione della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti si riflettono infatti i limiti strutturali del rito speciale su cui si chiede di innestare il giudizio di revisione. Nel caso di specie, con riferimento al primo dei principi di diritto esposti, osserva la Corte che l'esibizione delle autorizzazioni di polizia posti dal IC a sostegno della sua domanda di revisione, pur escludendo il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7, non comportava, di per sè, l'esclusione di condotte meno gravi come quelle irritualmente delibate dalla stessa Corte di merito che, in violazione dell'art. 637 c.p.p., comma 2 ha pronunciato sentenza assolutoria pur in presenza di ogni elemento utile per ritenere la sussistenza, di altro e meno grave reato deducibile dagli stessi fatti contestati ed esaminati dal primo giudice, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. perché tale reato meno grave perseguisse.
Ha errato infatti il giudice a quo a non valutare la sussistenza o meno di condotte penalmente rilevanti, dappoiché, in sede di giudizio di revisione, la Corte di merito all'uopo adita ha precipuamente questo tra i suoi compiti di istituto, avendo ad essa l'ordinamento offerto esclusivamente una doppia opzione, quella dell'accoglimento della domanda e quella della declaratoria di sua inammissibilità, dovuta, quest'ultima, quando le risultanze degli atti e le nuove prove esibite ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), non consentono la pronuncia assolutoria in quanto, comunque, da confermare il giudizio espresso con la prima sentenza, ovvero perché non provata la mancanza di responsabilità rispetto ad altre e meno gravi condotte.
Con riferimento invece al secondo principio di diritto esposto in premessa, osserva la Corte che anche in presenza delle autorizzazioni tardivamente esibite dal condannato, il giudice del patteggiamento giammai avrebbe applicato l'art. 129 c.p.p., ma avrebbe correttamente invitato ad una più puntuale qualificazione della condotta provata in atti.
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio, con contestuale declaratoria di inammissibilità della invocata revisione.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile la richiesta di revisione.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009