Sentenza 23 maggio 2007
Massime • 1
Non è ammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/05/2007, n. 23927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23927 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/05/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2110
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 046391/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST SO, N. IL 02/04/1971;
avverso ORDINANZA del 17/10/2006 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DE NUNZIO W., che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
OSSERVA
1. ST NS, condannato all'ergastolo perché ritenuto mandante dell'omicidio della moglie ER FA con sentenza divenuta irrevocabile il 22 novembre 2002, ha proposto istanza di revisione indicando come "prova nuova" una consulenza psichiatrica sul suo stato di mente, elaborata con l'utilizzazione di una nuova tecnica diagnostica denominata WAIS/r (revisited), diversa dal metodo WAIS utilizzato dal test diagnostico cui era stato sottoposto all'epoca del processo di cognizione, per cui egli risulterebbe affetto da un ritardo mentale moderato tale da ridurre grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere. La corte di appello di Perugia, con l'ordinanza qui impugnata (che è del 17 ottobre 2006), ha dichiarato però inammissibile l'istanza, escludendo che possa farsi rientrare nel concetto di "prova nuova" di cui all'art. 630 c.p.p., lett. c) l'elaborazione di un nuovo test diagnostico ovvero l'adattamento di quello precedentemente utilizzato su un campione ritenuto attualmente più rappresentativo, osservando che l'utilizzò della WAIS/r non portava alla scoperta di alcun fatto nuovo, ma solo a una diversa graduazione del quoziente di intelligenza del condannato, senza spiegare il meccanismo attraverso il quale il supposto ritardo mentale moderato di cui egli sarebbe affetto avrebbe inciso sulla sua imputabilità al momento del fatto. Secondo l'ordinanza della corte perugina, l'allegazione di un diverso gradino del suo deficit mentale (peraltro già calcolato sulla scorta di perizie e consulenze tecniche svolte nel giudizio di primo grado) andava valutata al rango di mera diagnosi (rectius, della mera classificazione) in una forma più grave di deficit, ma non indicava le ragioni per le quali una tale anomalia psichica potesse ritenersi così grave da incidere sull'imputabilità determinando il soggetto che ne era affetto alla commissione di quello specifico reato, commesso peraltro, stando alla sentenza di condanna, con premeditazione.
Ricorre per cassazione il IU a mezzo del suo difensore di fiducia, il quale, con un motivo unico, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c), facendo rilevare che la sopravvenienza di nuove metodologie tecniche e scientifiche rientrano senz'altro nella categorie delle cd. "prove nuove" necessarie ai fini della revisione di una sentenza di condanna, stante l'inattendibilità delle conclusioni cui erano giunti i precedenti periti e consulenti tecnici alla luce della nuova e aggiornata versione del metodo WAIS/r. La difesa del ricorrente citava ampi stralci della relazione a firma del prof. Ferracuti allegata all'istanza di revisione, dove si evidenziava l'inadeguatezza del campione utilizzato per misurare il quoziente di intelligenza all'epoca del processo di cognizione (che richiamava dati riferibili alla popolazione statunitense) e la validità della nuova (e più aggiornata) metodologia costruita invece su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Alla luce della nuova metodologia, non disponibile all'epoca del processo, il IU risultava affetto da un ritardo mentale moderato, sussumibile nella categoria del vizio parziale di mente, e tate da giustificare l'espletamento di una nuova perizia psichiatrica. Secondo la difesa, il IU risultava affetto da un grave disturbo della personalità che, anche alla stregua del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 9163/05) poteva configurare il vizio parziale di mente, giungendo così a una pronuncia sulla colpevolezza fondata su congrui elementi soggettivi;
2. Il ricorso è inammissibile.
L'art. 631 c.p.p., nel fissare i limiti della revisione, dispone che "gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531".
In sede di revisione di un giudicato, insomma, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, gli elementi di prova sopravvenuti o scoperti debbono essere, non soltanto nuovi, ma soprattutto tali da rendere evidente che il condannato sia da assolvere dall'imputazione ritenuta a suo tempo. La revisione non è dunque ammessa quando la pretesa nuova prova (ammesso e non concesso che possa considerarsi tale la rielaborazione di un campione (aggiornato) posto a base della scala valutativa del quoziente di intelligenza mediante un nuovo approccio metodologico e scientifico (il WAIS/r) costruito su un campione normativo italiano rappresentativo della popolazione italiana, non disponibile all'epoca dei fatti), possa soltanto condurre alla configurazione di una situazione processuale più favorevole al condannato, come quella di fargli riconoscere un eventuale vizio parziale di mente, in grado di diminuire la pena per il reato commesso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007