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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 289 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato A Palermo il via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate a Palermo in via Principe di Paternò n. 67, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Scala e Francesco La Fata, che le rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo
OPPOSTE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1162/2019 con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'ha condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 (oltre spese e accessori) in forza “di un contratto avente ad oggetto sia la cessione di quote societarie, sia la cessione di crediti derivanti da due finanziamenti soci” eseguiti da pagina 1 di 8 e nei confronti di sottoscritto dalle parti in Controparte_1 Parte_2 CP_2 data 30.8.2019.
A fondamento dell'opposizione deduceva di aver regolarmente corrisposto le somme pattuite per la cessione delle quote – pari ad € 150.012,00 totali, al 50% per ciascuna opposta – e solo parzialmente (per l'importo di € 50.000,00) quelle a titolo di cessione dei crediti – pari ad complessivi € 300.000,00, 50% per ciascuna opposta – a causa del sequestro penale dello stabilimento di disposto il 25.9.2019 – cui era conseguita la interruzione della unica CP_2 attività svolta –, per irregolarità contestate da enti pubblici di controllo in relazione a fatti anteriori alla stipula del contratto del 30.8.2019.
Lamentava, nello specifico, l'omessa informazione sia in fase di trattative che in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita, da parte di e Controparte_1 Parte_2
, in ordine a siffatte gravi contestazioni e quindi al potenziale rischio (poi
[...] concretizzatosi immediatamente dopo la cessione) di una interruzione dell'attività della società, essendo a conoscenza che la stessa non solo avrebbe comportato un mancato incasso ma anche “il concreto rischio di dover sostenere degli ingenti costi che avrebbero, non solo, reso impossibile la restituzione dei prestiti effettuati precedentemente dalle cedenti, ma anche la necessità di versare somme ulteriori da parte della che nelle more era divenuta titolare delle quote Parte_1 societarie”.
Deduceva di aver interrotto il pagamento del saldo prezzo in buona fede, invocando la risoluzione automatica prevista nel contratto di cessione, accettando “anche l'ipotesi della retrocessione delle quote in capo alle sig.re sapendo che queste ultime avrebbero potuto CP_1 trattenere le somme già incassate a titolo di penale, anche se non dovuta alla luce degli eventi [...]” e formulando addirittura una proposta transattiva – che prevedeva il pagamento della somma di € 50.000,00 (di cui il 50% per ciascuna opposta) – non accettata dalla controparte che avevano invece proposto il ricorso monitorio.
Affermava, invero, la contrarietà alla buona fede (precontrattuale) e contrattuale della condotta delle opposte che – avendo garantito l'esistenza del credito e la sua onorabilità, circostanza che, secondo l'opponente, si ricavava dalla previsione secondo cui la cessionaria avrebbe potuto ottenere il rimborso dei finanziamenti soci (credito acquisito) solo dopo aver saldato il prezzo pattuito –, in seguito al sequestro, non soltanto avevano omesso di attivare la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista ma avevano altresì domandato il pagamento del saldo;
invocava per altro verso la risoluzione del contratto (di cessione) per mancanza di qualità – sub specie di certezza, liquidità ed esigibilità del credito – ex art. 1497 cc.
In forza di tali allegazioni, domandava la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'integrale esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'opponente con il contratto del 30.8.2019 mediante l'avvenuto pagamento della complessiva somma di €
pagina 2 di 8 200.000,00, di cui € 150.000,00 a titolo di acquisto quote ed € 50.000,00 per acquisto crediti e, per l'effetto, dell'intervenuta risoluzione del contratto nella parte relativa alla sola cessione dei crediti per causa imputabile al comportamento omissivo e colpevole delle cedenti.
Chiedeva, in subordine, di rideterminare la pretesa creditoria in considerazione della svalutazione delle quote societarie acquistate a causa della condotta omissiva della controparte.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.5.2020 e Controparte_1
, nel fornire la ricostruzione della vicenda sub iudice, confermavano che il Parte_2 credito rimasto inadempiuto era quello relativo alla cessione del credito relativa al finanziamento soci effettuato dalle opposte a favore di contestando per il resto le CP_2 deduzioni avversarie.
Allegavano, innanzitutto, che al momento della conclusione del contratto di cessione CP_2
– pro soluto, essendosi le cedenti limitate a garantire l'esistenza del credito – intercorso tra le parti “godeva di un ottimo stato di salute per cui non poteva essere affermata la sua insolvibilità, atteso che una tale dichiarazione sarebbe stata non veritiera e soprattutto basata su un giudizio prognostico sull'esito delle procedure in corso del tutto aleatorio e non confacente al corretto modus operandi da adottare in sede di conclusione di un affare”.
Rilevavano, per altro verso, che la previsione contrattuale secondo cui la cessionaria avrebbe potuto ottenere il rimborso dei finanziamenti soci (credito acquisito) solo dopo aver saldato il prezzo pattuito di tale portata non era, come affermato dalla controparte, volta a garantire l'onorabilità del debito e dunque la solvenza del debitore bensì ad “evitare che il CP_2 cessionario del credito – nel caso di specie la – tragga un ingiustificato Parte_1 vantaggio scaturente dall'anticipata riscossione delle somme cedute senza, però, che nel frattempo abbia saldato il prezzo della stessa cessione”.
Deduceva, in ogni caso, che le omissioni attribuite loro dall'opponente si concretizzavano nell'esistenza di un verbale di contestazione redatto all'esito di un Tavolo tecnico del
14.9.2019, avente a oggetto l'utilizzo di un impianto mobile per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi presso le strutture di e che, trattandosi di atto pubblico a disposizione di CP_2 chiunque avesse avuto l'esigenza di verificarne il contenuto, mediante l'ordinaria diligenza la controparte avrebbe ben potuto venirne a conoscenza.
Contestavano di aver assunto un contegno connotato da malafede, essendosi piuttosto messe a disposizione dell'acquirente al fine di “al fine di produrre, mostrare ed eventualmente discutere ogni documentazione e/o fatto potesse riguardare la società ceduta”, attribuendo alla controparte una condotta connotata da negligenza, inosservante della diligenza che ci si attende da chi conduce delle trattative negoziali relative ad un affare di rilevante importanza economica.
pagina 3 di 8 A confutazione della tesi avversaria deducevano, peraltro, che, come comprovato dagli assegni prodotti, il pagamento dell'ultima “rata” da parte di era Parte_1 avvenuto in data 30.9.2019 e dunque successivamente al sequestro, disposto il 25.9.2019, e in ogni caso quando la società opponente era già titolare delle quote di non potendo CP_2 non sapere delle vicende che la riguardavano, ed essendo alla stessa peraltro riferibile la sospensione dell'attività aziendale, in quanto proprietaria delle quote sociali.
Affermavano, dunque, l'inconferenza del richiamo all'art. 1497 cc, rilevando che l'opponente non aveva dimostrato l'evento impeditivo o modificativo sopravvenuto imprevedibile che aveva reso impossibile l'esecuzione della (restante parte della prestazione).
Negavano, infine, che il mancato esercizio del diritto potestativo di avvalersi della clausola risolutiva espressa potesse configurare un contegno contrario alla buona fede, domandando dunque il rigetto dell'opposizione previa declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 26.2.2021 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.2.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
**********
Così prospettate le posizioni delle parti deve osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., 77/1969; Cass., 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 100.000,00 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto parte del corrispettivo pattuito nel contratto concluso il 30.8.2019 con cui unipersonale ha acquistato le quote Parte_1 societarie di di titolarità di (intervenuta al rogito a mezzo di procuratore CP_2 CP_1 speciale) e , del 10% ciascuna dell'intero capitale sociale – pari ad € Parte_2
10.000,00 – e dal valore nominale di € 1.000,00 ognuna, unitamente agli inerenti finanziamenti soci (da intendere come diritto al rimborso di quelli già effettuati dalle socie), per un corrispettivo complessivo di € 300.000,00, di cui la metà da imputare ai finanziamenti soci, il cui pagamento è rimasto, per l'appunto, parzialmente inadempiuto.
pagina 4 di 8 Ora, la parte opposta ha suffragato la pretesa azionata – invero non contestata dall'opponente in ordine alla sua esistenza ma solo in punto di esigibilità – depositando il contratto da cui è sorto il credito, assolvendo all'onere probatorio gravante su chi agisce per ottenere l'adempimento, ossia la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass., S. U., n. 13533/2001; Cass., n.
5853/2023).
Da parte sua, ha dedotto la non debenza della somma Parte_1 invocando essenzialmente l'inosservanza dell'obbligazione contrattualmente assunta da e , avente ad oggetto la garanzia della onorabilità del credito CP_1 Parte_2 oggetto di cessione – ossia la restituzione dei finanziamenti soci da parte di –. CP_2
Tale obbligazione, secondo la prospettazione dell'opponente, assumerebbe rilevanza secondo un duplice profilo: sia nella fase precontrattuale, come violazione del dovere di buona fede che informa le trattative – consistente nell'aver taciuto l'esistenza del tavolo tecnico poi sfociato nel sequestro, che ha interessato i beni aziendali – sia in punto di responsabilità contrattuale da inadempimento, avendo la predetta misura ablatoria – che ha comportato la sospensione dell'attività produttiva – inciso sulla situazione economico-patrimoniale di CP_2
[...
in qualche misura aggravando la posizione della società opponente/cessionaria del credito;
a tale specifico riguardo, invoca l'art. 1497 cc in materia Parte_1 di mancanza delle qualità promesse.
L'opponente ha formulato dunque, pur se in maniera non del tutto rituale, un'eccezione di inadempimento, deducendo per altro verso di aver interrotto il pagamento del saldo in buona fede “ritenendo sopraggiunta la risoluzione automatica del contratto, come previsto dal contratto di cessione, ha accettato anche l'ipotesi della retrocessione delle quote in capo alle sig.re sapendo CP_1 che queste ultime avrebbero potuto trattenere le somme già incassate a titolo di penale, anche se non dovuta alla luce degli eventi testé citati”.
Non coglie nel segno, invero, il riferimento alla risoluzione automatica del contratto, non essendosi e avvalse della clausola risolutiva espressa nello CP_1 Parte_2 stesso contenuta, la cui attivazione è rimessa all'iniziativa e, a monte, alla volontà della parte, non potendosi sul punto svolgere alcuna indagine di contrarietà alla buona fede.
Soffermandosi dunque sull'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, si tratta di quello strumento che consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, al debitore cui è domandato l'adempimento di paralizzare la pretesa altrui, rifiutando di adempiere la propria prestazione in forza del mancato adempimento dell'obbligazione gravante sulla controparte.
pagina 5 di 8 Secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, “L'esercizio dell'eccezione
d'inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima;
sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore” (Cass., n. 21973/2007).
L'eccezione in questione, invero, non richiede la configurabilità di un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 cc, potendo essere invocata anche in caso di inesatto adempimento (Cass., n. 26973/2017).
Peraltro, è stato affermato che il rimedio è applicabile anche ai rapporti che, pur derivando dal contratto, non possono considerarsi direttamente volti alla realizzazione di risultati tra i quali intercorra il vincolo di corrispettività, quali le obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione, considerate parte del contenuto contrattuale così come individuato ai sensi dell'art. 1175 c.c. (Cass., n. 22463/2018), potendo l'inadempimento consistere anche nell'inesattezza qualitativa o quantitativa della prestazione, come nel caso di specie (Cass., n. 2537/2019).
Ora, quanto al primo profilo, ossia quello inerente la fase precontrattuale, l'inadempimento che l'opponente imputa alla controparte assume di fatto rilevanza nella fase esecutiva del contratto legittimando, secondo la prospettazione di la Parte_1 sospensione dell'esecuzione.
È utile ribadire, in ogni caso, che a fondamento della tesi prospettata l'opponente invoca la garanzia della solvenza del debitore ceduto, ex art. 1267 cc, quale obbligazione assunta dalle opposte in forza del contratto concluso sulla scorta della clausola secondo cui “ Parte_1 avrebbe potuto esigere il pagamento solo dopo aver saldato il prezzo pattuito, lasciando intendere all'acquirente che il suddetto credito fosse certo, liquido e soprattutto esigibile, magari non subito ma certamente con lo svolgimento pacifico dell'attività aziendale” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Verrebbe in rilievo, dunque, il carattere pro soluto della cessione intervenuta tra le parti.
A tale riguardo va detto che nessun riferimento in tal senso si rinviene nel documento contrattuale del 30.8.2019 nel quale, al contrario, si legge che il rimborso dei finanziamenti inerenti la posizione societaria delle due (ex) socie è condizionato alla puntuale e integrale esecuzione dei pagamenti dilazionati previsi come corrispettivo (clauola n. 5), formula che non può, ad avviso di chi giudica, ancorarsi alla solvenza del debitore – nel caso di specie la società –, da tenere distinta dalla garanzia dell'adempimento, essendo in ogni caso il CP_2
pagina 6 di 8 perdurare della garanzia subordinato alla diligenza del cessionario, sub specie di attivazione nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso (co. 2, art. 1267 cc).
Stando alle risultanze processuali, dunque, la pattuizione della garanzia della solvenza del debitore non coglie nel segno, configurandosi nel caso sub iudice una cessione pro solvendo.
Peraltro, la dedotta sospensione dell'attività di impresa e il conseguente peggioramento della condizione patrimoniale della società – pur costituendo circostanze non contestate dalle opposte – non sono sorrette da adeguati elementi sul piano probatorio e, a monte, su quello assertivo.
Tale dato, se è privo di rilievo nell'indagine relativa all'inadempimento delle opposte in fase precontrattuale – che, come si è detto, va solo allegato gravando sulla controparte la prova contraria –, assume pregnanza nell'accertamento del (secondo e conseguente) inadempimento
(parziale) attribuito da a e , sub Parte_1 CP_1 Parte_2 specie di difformità del bene venduto rispetto a quello pattuito, con specifico riguardo alla mancanza di qualità promesse (art. 1497 cc) non essendo applicabile nella fattispecie in esame la disciplina sui vizi della cosa (art. 1490 cc)– che prescindono dalla colpa del venditore –, non riferibili a beni immateriali e crediti.
Si tratta in questo caso di un inadempimento parziale, gravando sul convenuto/opponente l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento (Cass., n. 25584/2018).
L'opponente, infatti, chiede di ritenere non dovuto il pagamento della somma ingiunta
(corrispondente a parte della prestazione dovuta per la cessione dei crediti derivanti dal finanziamento soci).
Più che il rimedio della riduzione del prezzo ex art. 1497 cc, viene ancora in rilievo l'eccezione
(parziale) di inadempimento, qualificazione che appare preferibile in mancanza di qualsivoglia dimostrazione delle qualità mancanti, sia a livello qualitativo che quantitativo, che vengono solo genericamente allegate.
In ogni caso, dirimente anche sotto questo aspetto appare l'assenza di qualsivoglia pattuizione di garanzia della solvenza nel documento contrattuale, che non consente di affermare il trasferimento di un bene (diritto di credito alla restituzione del finanziamento) privo delle qualità pattuite.
Tale assunto regge a fortiori ove si abbia riguardo alla clausola contrattuale n. 5 sopra richiamata che prevede la necessità dell'integrale adempimento delle rate contrattualmente previste ai fini del rimborso dei finanziamenti soci.
A ciò deve aggiungersi che l'avvenuto pagamento di parte del prezzo in data successiva al sequestro contrasta con la tesi difensiva prospettata dall'opponente, finendo per tradursi in una condotta espressiva del venire contra factum proprium; pagamento peraltro avvenuto in seguito all'acquisto delle quote sociali da parte di che, acquisita Parte_1
pagina 7 di 8 la qualifica di socio di avrebbe ben potuto venire a conoscenza, con l'esercizio di un CP_2 minimo di diligenza, della esistenza del tavolo tecnico.
Dunque, se in astratto ci si poteva attendere un dovere di informazione sulla pendenza del procedimento concluso col sequestro, che potrebbe rilevare solo in termini di risarcimento del danno precontrattuale – qui non azionato, oltre che non provato – il principio di autoresponsabilità consente di affermare che analogo dovere gravava sull'opponente, a maggior ragione in forza del contestuale acquisto delle quote societarie.
Destituita di fondamento è, altresì, in forza delle argomentazioni svolte la chiesta risoluzione del contratto per inadempimento, anch'esso connesso alla (mancanza della pattuizione della) garanzia della solvenza, così come la domanda avente ad oggetto la rideterminazione della pretesa creditoria in considerazione della svalutazione delle quote societarie acquistate a causa della condotta omissiva della controparte (essendo incontestato l'avvenuto adempimento della parte del contratto relativa alla cessione delle quote societarie e non avendo l'opponente fornito alcun elemento a sostegno di tale domanda).
L'opposizione proposta è pertanto priva di fondamento e va rigettata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo ex art. 653 cpc.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore; dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1162/2019; condanna l'opponente a rifondere alle opposte, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in
€ 8.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 26 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
pagina 8 di 8
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I T E R M I N I I M E R E S E
S E Z I O N E U N I C A C I V I L E in persona del Giudice, dott. ssa Maria Margiotta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 289 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
(P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato A Palermo il via T. Tasso n. 4, presso lo studio dell'avv. Andrea Treppiedi che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E
(CF: ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliate a Palermo in via Principe di Paternò n. 67, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Scala e Francesco La Fata, che le rappresentano e difendono, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo
OPPOSTE
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
conclusioni delle parti: come da note scritte rispettivamente depositate (cui si rinvia).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1162/2019 con il quale il Tribunale di Termini Imerese l'ha condannata al pagamento della somma di € 100.000,00 (oltre spese e accessori) in forza “di un contratto avente ad oggetto sia la cessione di quote societarie, sia la cessione di crediti derivanti da due finanziamenti soci” eseguiti da pagina 1 di 8 e nei confronti di sottoscritto dalle parti in Controparte_1 Parte_2 CP_2 data 30.8.2019.
A fondamento dell'opposizione deduceva di aver regolarmente corrisposto le somme pattuite per la cessione delle quote – pari ad € 150.012,00 totali, al 50% per ciascuna opposta – e solo parzialmente (per l'importo di € 50.000,00) quelle a titolo di cessione dei crediti – pari ad complessivi € 300.000,00, 50% per ciascuna opposta – a causa del sequestro penale dello stabilimento di disposto il 25.9.2019 – cui era conseguita la interruzione della unica CP_2 attività svolta –, per irregolarità contestate da enti pubblici di controllo in relazione a fatti anteriori alla stipula del contratto del 30.8.2019.
Lamentava, nello specifico, l'omessa informazione sia in fase di trattative che in sede di sottoscrizione del contratto di compravendita, da parte di e Controparte_1 Parte_2
, in ordine a siffatte gravi contestazioni e quindi al potenziale rischio (poi
[...] concretizzatosi immediatamente dopo la cessione) di una interruzione dell'attività della società, essendo a conoscenza che la stessa non solo avrebbe comportato un mancato incasso ma anche “il concreto rischio di dover sostenere degli ingenti costi che avrebbero, non solo, reso impossibile la restituzione dei prestiti effettuati precedentemente dalle cedenti, ma anche la necessità di versare somme ulteriori da parte della che nelle more era divenuta titolare delle quote Parte_1 societarie”.
Deduceva di aver interrotto il pagamento del saldo prezzo in buona fede, invocando la risoluzione automatica prevista nel contratto di cessione, accettando “anche l'ipotesi della retrocessione delle quote in capo alle sig.re sapendo che queste ultime avrebbero potuto CP_1 trattenere le somme già incassate a titolo di penale, anche se non dovuta alla luce degli eventi [...]” e formulando addirittura una proposta transattiva – che prevedeva il pagamento della somma di € 50.000,00 (di cui il 50% per ciascuna opposta) – non accettata dalla controparte che avevano invece proposto il ricorso monitorio.
Affermava, invero, la contrarietà alla buona fede (precontrattuale) e contrattuale della condotta delle opposte che – avendo garantito l'esistenza del credito e la sua onorabilità, circostanza che, secondo l'opponente, si ricavava dalla previsione secondo cui la cessionaria avrebbe potuto ottenere il rimborso dei finanziamenti soci (credito acquisito) solo dopo aver saldato il prezzo pattuito –, in seguito al sequestro, non soltanto avevano omesso di attivare la clausola risolutiva espressa contrattualmente prevista ma avevano altresì domandato il pagamento del saldo;
invocava per altro verso la risoluzione del contratto (di cessione) per mancanza di qualità – sub specie di certezza, liquidità ed esigibilità del credito – ex art. 1497 cc.
In forza di tali allegazioni, domandava la revoca del decreto ingiuntivo, previo accertamento dell'integrale esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte dall'opponente con il contratto del 30.8.2019 mediante l'avvenuto pagamento della complessiva somma di €
pagina 2 di 8 200.000,00, di cui € 150.000,00 a titolo di acquisto quote ed € 50.000,00 per acquisto crediti e, per l'effetto, dell'intervenuta risoluzione del contratto nella parte relativa alla sola cessione dei crediti per causa imputabile al comportamento omissivo e colpevole delle cedenti.
Chiedeva, in subordine, di rideterminare la pretesa creditoria in considerazione della svalutazione delle quote societarie acquistate a causa della condotta omissiva della controparte.
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.5.2020 e Controparte_1
, nel fornire la ricostruzione della vicenda sub iudice, confermavano che il Parte_2 credito rimasto inadempiuto era quello relativo alla cessione del credito relativa al finanziamento soci effettuato dalle opposte a favore di contestando per il resto le CP_2 deduzioni avversarie.
Allegavano, innanzitutto, che al momento della conclusione del contratto di cessione CP_2
– pro soluto, essendosi le cedenti limitate a garantire l'esistenza del credito – intercorso tra le parti “godeva di un ottimo stato di salute per cui non poteva essere affermata la sua insolvibilità, atteso che una tale dichiarazione sarebbe stata non veritiera e soprattutto basata su un giudizio prognostico sull'esito delle procedure in corso del tutto aleatorio e non confacente al corretto modus operandi da adottare in sede di conclusione di un affare”.
Rilevavano, per altro verso, che la previsione contrattuale secondo cui la cessionaria avrebbe potuto ottenere il rimborso dei finanziamenti soci (credito acquisito) solo dopo aver saldato il prezzo pattuito di tale portata non era, come affermato dalla controparte, volta a garantire l'onorabilità del debito e dunque la solvenza del debitore bensì ad “evitare che il CP_2 cessionario del credito – nel caso di specie la – tragga un ingiustificato Parte_1 vantaggio scaturente dall'anticipata riscossione delle somme cedute senza, però, che nel frattempo abbia saldato il prezzo della stessa cessione”.
Deduceva, in ogni caso, che le omissioni attribuite loro dall'opponente si concretizzavano nell'esistenza di un verbale di contestazione redatto all'esito di un Tavolo tecnico del
14.9.2019, avente a oggetto l'utilizzo di un impianto mobile per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi presso le strutture di e che, trattandosi di atto pubblico a disposizione di CP_2 chiunque avesse avuto l'esigenza di verificarne il contenuto, mediante l'ordinaria diligenza la controparte avrebbe ben potuto venirne a conoscenza.
Contestavano di aver assunto un contegno connotato da malafede, essendosi piuttosto messe a disposizione dell'acquirente al fine di “al fine di produrre, mostrare ed eventualmente discutere ogni documentazione e/o fatto potesse riguardare la società ceduta”, attribuendo alla controparte una condotta connotata da negligenza, inosservante della diligenza che ci si attende da chi conduce delle trattative negoziali relative ad un affare di rilevante importanza economica.
pagina 3 di 8 A confutazione della tesi avversaria deducevano, peraltro, che, come comprovato dagli assegni prodotti, il pagamento dell'ultima “rata” da parte di era Parte_1 avvenuto in data 30.9.2019 e dunque successivamente al sequestro, disposto il 25.9.2019, e in ogni caso quando la società opponente era già titolare delle quote di non potendo CP_2 non sapere delle vicende che la riguardavano, ed essendo alla stessa peraltro riferibile la sospensione dell'attività aziendale, in quanto proprietaria delle quote sociali.
Affermavano, dunque, l'inconferenza del richiamo all'art. 1497 cc, rilevando che l'opponente non aveva dimostrato l'evento impeditivo o modificativo sopravvenuto imprevedibile che aveva reso impossibile l'esecuzione della (restante parte della prestazione).
Negavano, infine, che il mancato esercizio del diritto potestativo di avvalersi della clausola risolutiva espressa potesse configurare un contegno contrario alla buona fede, domandando dunque il rigetto dell'opposizione previa declaratoria di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 26.2.2021 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 28.2.2025, emessa in seguito alle note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata assunta in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.
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Così prospettate le posizioni delle parti deve osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – quale è quello per cui è causa – l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché – sotto il profilo probatorio – sulla parte opposta incombe l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass., 77/1969; Cass., 18453/2007).
Nel caso di specie, il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a complessivi
€ 100.000,00 (oltre interessi e spese), ha ad oggetto parte del corrispettivo pattuito nel contratto concluso il 30.8.2019 con cui unipersonale ha acquistato le quote Parte_1 societarie di di titolarità di (intervenuta al rogito a mezzo di procuratore CP_2 CP_1 speciale) e , del 10% ciascuna dell'intero capitale sociale – pari ad € Parte_2
10.000,00 – e dal valore nominale di € 1.000,00 ognuna, unitamente agli inerenti finanziamenti soci (da intendere come diritto al rimborso di quelli già effettuati dalle socie), per un corrispettivo complessivo di € 300.000,00, di cui la metà da imputare ai finanziamenti soci, il cui pagamento è rimasto, per l'appunto, parzialmente inadempiuto.
pagina 4 di 8 Ora, la parte opposta ha suffragato la pretesa azionata – invero non contestata dall'opponente in ordine alla sua esistenza ma solo in punto di esigibilità – depositando il contratto da cui è sorto il credito, assolvendo all'onere probatorio gravante su chi agisce per ottenere l'adempimento, ossia la dimostrazione della fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex multis, Cass., S. U., n. 13533/2001; Cass., n.
5853/2023).
Da parte sua, ha dedotto la non debenza della somma Parte_1 invocando essenzialmente l'inosservanza dell'obbligazione contrattualmente assunta da e , avente ad oggetto la garanzia della onorabilità del credito CP_1 Parte_2 oggetto di cessione – ossia la restituzione dei finanziamenti soci da parte di –. CP_2
Tale obbligazione, secondo la prospettazione dell'opponente, assumerebbe rilevanza secondo un duplice profilo: sia nella fase precontrattuale, come violazione del dovere di buona fede che informa le trattative – consistente nell'aver taciuto l'esistenza del tavolo tecnico poi sfociato nel sequestro, che ha interessato i beni aziendali – sia in punto di responsabilità contrattuale da inadempimento, avendo la predetta misura ablatoria – che ha comportato la sospensione dell'attività produttiva – inciso sulla situazione economico-patrimoniale di CP_2
[...
in qualche misura aggravando la posizione della società opponente/cessionaria del credito;
a tale specifico riguardo, invoca l'art. 1497 cc in materia Parte_1 di mancanza delle qualità promesse.
L'opponente ha formulato dunque, pur se in maniera non del tutto rituale, un'eccezione di inadempimento, deducendo per altro verso di aver interrotto il pagamento del saldo in buona fede “ritenendo sopraggiunta la risoluzione automatica del contratto, come previsto dal contratto di cessione, ha accettato anche l'ipotesi della retrocessione delle quote in capo alle sig.re sapendo CP_1 che queste ultime avrebbero potuto trattenere le somme già incassate a titolo di penale, anche se non dovuta alla luce degli eventi testé citati”.
Non coglie nel segno, invero, il riferimento alla risoluzione automatica del contratto, non essendosi e avvalse della clausola risolutiva espressa nello CP_1 Parte_2 stesso contenuta, la cui attivazione è rimessa all'iniziativa e, a monte, alla volontà della parte, non potendosi sul punto svolgere alcuna indagine di contrarietà alla buona fede.
Soffermandosi dunque sull'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc, si tratta di quello strumento che consente, nei contratti a prestazioni corrispettive, al debitore cui è domandato l'adempimento di paralizzare la pretesa altrui, rifiutando di adempiere la propria prestazione in forza del mancato adempimento dell'obbligazione gravante sulla controparte.
pagina 5 di 8 Secondo l'indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione, “L'esercizio dell'eccezione
d'inadempimento ex art. 1460 cod. civ., che trova applicazione anche in riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, nonché in presenza di contratti collegati, prescinde dalla responsabilità della controparte, in quanto è meritevole di tutela l'interesse della parte a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione e ciò per evitare di trovarsi in una situazione di diseguaglianza rispetto alla controparte medesima;
sicché, detta eccezione può essere fatta valere anche nel caso in cui il mancato adempimento dipende dalla sopravvenuta relativa impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore” (Cass., n. 21973/2007).
L'eccezione in questione, invero, non richiede la configurabilità di un inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 1455 cc, potendo essere invocata anche in caso di inesatto adempimento (Cass., n. 26973/2017).
Peraltro, è stato affermato che il rimedio è applicabile anche ai rapporti che, pur derivando dal contratto, non possono considerarsi direttamente volti alla realizzazione di risultati tra i quali intercorra il vincolo di corrispettività, quali le obbligazioni collaterali di protezione, di collaborazione, di informazione, considerate parte del contenuto contrattuale così come individuato ai sensi dell'art. 1175 c.c. (Cass., n. 22463/2018), potendo l'inadempimento consistere anche nell'inesattezza qualitativa o quantitativa della prestazione, come nel caso di specie (Cass., n. 2537/2019).
Ora, quanto al primo profilo, ossia quello inerente la fase precontrattuale, l'inadempimento che l'opponente imputa alla controparte assume di fatto rilevanza nella fase esecutiva del contratto legittimando, secondo la prospettazione di la Parte_1 sospensione dell'esecuzione.
È utile ribadire, in ogni caso, che a fondamento della tesi prospettata l'opponente invoca la garanzia della solvenza del debitore ceduto, ex art. 1267 cc, quale obbligazione assunta dalle opposte in forza del contratto concluso sulla scorta della clausola secondo cui “ Parte_1 avrebbe potuto esigere il pagamento solo dopo aver saldato il prezzo pattuito, lasciando intendere all'acquirente che il suddetto credito fosse certo, liquido e soprattutto esigibile, magari non subito ma certamente con lo svolgimento pacifico dell'attività aziendale” (pag. 3 dell'atto di citazione).
Verrebbe in rilievo, dunque, il carattere pro soluto della cessione intervenuta tra le parti.
A tale riguardo va detto che nessun riferimento in tal senso si rinviene nel documento contrattuale del 30.8.2019 nel quale, al contrario, si legge che il rimborso dei finanziamenti inerenti la posizione societaria delle due (ex) socie è condizionato alla puntuale e integrale esecuzione dei pagamenti dilazionati previsi come corrispettivo (clauola n. 5), formula che non può, ad avviso di chi giudica, ancorarsi alla solvenza del debitore – nel caso di specie la società –, da tenere distinta dalla garanzia dell'adempimento, essendo in ogni caso il CP_2
pagina 6 di 8 perdurare della garanzia subordinato alla diligenza del cessionario, sub specie di attivazione nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso (co. 2, art. 1267 cc).
Stando alle risultanze processuali, dunque, la pattuizione della garanzia della solvenza del debitore non coglie nel segno, configurandosi nel caso sub iudice una cessione pro solvendo.
Peraltro, la dedotta sospensione dell'attività di impresa e il conseguente peggioramento della condizione patrimoniale della società – pur costituendo circostanze non contestate dalle opposte – non sono sorrette da adeguati elementi sul piano probatorio e, a monte, su quello assertivo.
Tale dato, se è privo di rilievo nell'indagine relativa all'inadempimento delle opposte in fase precontrattuale – che, come si è detto, va solo allegato gravando sulla controparte la prova contraria –, assume pregnanza nell'accertamento del (secondo e conseguente) inadempimento
(parziale) attribuito da a e , sub Parte_1 CP_1 Parte_2 specie di difformità del bene venduto rispetto a quello pattuito, con specifico riguardo alla mancanza di qualità promesse (art. 1497 cc) non essendo applicabile nella fattispecie in esame la disciplina sui vizi della cosa (art. 1490 cc)– che prescindono dalla colpa del venditore –, non riferibili a beni immateriali e crediti.
Si tratta in questo caso di un inadempimento parziale, gravando sul convenuto/opponente l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento (Cass., n. 25584/2018).
L'opponente, infatti, chiede di ritenere non dovuto il pagamento della somma ingiunta
(corrispondente a parte della prestazione dovuta per la cessione dei crediti derivanti dal finanziamento soci).
Più che il rimedio della riduzione del prezzo ex art. 1497 cc, viene ancora in rilievo l'eccezione
(parziale) di inadempimento, qualificazione che appare preferibile in mancanza di qualsivoglia dimostrazione delle qualità mancanti, sia a livello qualitativo che quantitativo, che vengono solo genericamente allegate.
In ogni caso, dirimente anche sotto questo aspetto appare l'assenza di qualsivoglia pattuizione di garanzia della solvenza nel documento contrattuale, che non consente di affermare il trasferimento di un bene (diritto di credito alla restituzione del finanziamento) privo delle qualità pattuite.
Tale assunto regge a fortiori ove si abbia riguardo alla clausola contrattuale n. 5 sopra richiamata che prevede la necessità dell'integrale adempimento delle rate contrattualmente previste ai fini del rimborso dei finanziamenti soci.
A ciò deve aggiungersi che l'avvenuto pagamento di parte del prezzo in data successiva al sequestro contrasta con la tesi difensiva prospettata dall'opponente, finendo per tradursi in una condotta espressiva del venire contra factum proprium; pagamento peraltro avvenuto in seguito all'acquisto delle quote sociali da parte di che, acquisita Parte_1
pagina 7 di 8 la qualifica di socio di avrebbe ben potuto venire a conoscenza, con l'esercizio di un CP_2 minimo di diligenza, della esistenza del tavolo tecnico.
Dunque, se in astratto ci si poteva attendere un dovere di informazione sulla pendenza del procedimento concluso col sequestro, che potrebbe rilevare solo in termini di risarcimento del danno precontrattuale – qui non azionato, oltre che non provato – il principio di autoresponsabilità consente di affermare che analogo dovere gravava sull'opponente, a maggior ragione in forza del contestuale acquisto delle quote societarie.
Destituita di fondamento è, altresì, in forza delle argomentazioni svolte la chiesta risoluzione del contratto per inadempimento, anch'esso connesso alla (mancanza della pattuizione della) garanzia della solvenza, così come la domanda avente ad oggetto la rideterminazione della pretesa creditoria in considerazione della svalutazione delle quote societarie acquistate a causa della condotta omissiva della controparte (essendo incontestato l'avvenuto adempimento della parte del contratto relativa alla cessione delle quote societarie e non avendo l'opponente fornito alcun elemento a sostegno di tale domanda).
L'opposizione proposta è pertanto priva di fondamento e va rigettata, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo ex art. 653 cpc.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in ossequio alla regola della soccombenza, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, valori compresi tra i minimi e i medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore; dichiara, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1162/2019; condanna l'opponente a rifondere alle opposte, in solido tra loro, le spese di lite e le liquida in
€ 8.500,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge.
Termini Imerese, 26 giugno 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L
22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.
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