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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/09/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1363/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1363/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] CF e residente a [...]Parte_1 C.F._1
AR AC (Fe), Via Maggior Leggero n. 56/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Pierotti (C.F. ) del Foro di Ferrara, con Studio in Porto AR (Fe), Via C.F._2
Rosa Angelini n. 5 pec presso il cui Studio è Email_1 domiciliato e
, nata a [...] il [...] CF , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Via IV Novembre n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Palmonari (CF
) del Foro di Ferrara, con Studio in GO Via Spina n.19, presso il cui C.F._4
Studio è domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a GO (FE) il
19 giugno 2010; che dalla unione coniugale sono nati i figli n GO in data 26.04.2012 Per_1 e a Ferrara il 17.11.2018; di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 1101/2024 Per_2 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 30 ottobre 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
danno atto che alla data di sottoscrizione del ricorso congiunto, il sig. ha già trasferito la propria residenza a Porto Parte_1
AR AC, Via Maggior Leggero n. 56/b.
2) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse dei minori stessi e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) L'immobile già casa coniugale in GO Via IV Novembre n. 4 identificato al N.C.E.U. del Comune di GO al Foglio 14 part. 348 rimarrà assegnato alla sig.ra Controparte_1
a titolo di casa familiare ove la stessa abiterà con i figli minori;
infatti, i figli Per_1 Per_2 minori e manterranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza Per_1 Per_2 presso la madre.
4) L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, rimane assegnato alla moglie.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli, tenendoli con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza in Porto AR, quando vorrà, previo avviso telefonico alla Sig.
. I coniugi danno atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni Controparte_1 determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di turni. In ogni caso il giorno dei compleanni dei minori sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza dei minori dove i bimbi hanno stretto rapporti di amicizia. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, i minori resteranno, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi. Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa ai minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative ai figli con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui i minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con i propri figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di
Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive per comprovate esigenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze dei minori. In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra dei bambini, inopportuni gli spostamenti da un luogo all'altro, i minori rimarranno a casa della madre. I ricorrenti relativamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori forniscono le seguenti indicazioni: sta frequentando la scuola terza media presso l'Istituto Persona_3 scolastico di GO. Non ha rientri pomeridiani. Pratica il calcio presso la scuola calcio – settore giovanile della e svolge 2/3 allenamenti alla settimana presso il Controparte_2 centro sportivo Scantamburlo in Porto AR. Il Sabato pomeriggio partecipa al campionato per la categoria cui appartiene in ragione dell'età. I genitori si alternano nel portare e prelevare il figlio alle sedute di allenamento ed alla partita del sabato. Parte_2 frequenta la seconda classe elementare e ha due rientri settimanali uno al martedì e uno al giovedì, giorni in cui esce da scuola alle 16,10. Attualmente frequenta il Paladon di GO, ove il lunedì e il giovedì pomeriggio svolge attività di hip-hop.
6) Per quanto concerne il contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori, il Sig.
si obbliga a versare mensilmente per ciascun figlio la somma mensile di € Parte_1
200,00 mediante bonifico alla sig.ra Poste Italiane IBAN Controparte_1
[...] il tutto in via anticipata, entro il giorno 13 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat a partire dall'anno successivo a quello di accoglimento del presente ricorso. Tale somma verrà versata dal sig. Parte_1 fino al completamento dell'intero ciclo di studi e comunque fino a quando i figli non raggiungeranno una loro autonomia e indipendenza economica. Su accordo dei ricorrenti l'assegno Unico verrà attribuito al 100% alla sig.ra di talché il sig. si Controparte_1 Parte_1 impegna a prestare presso gli uffici competenti, il relativo consenso. Per quanto relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori e queste verranno Per_1 Per_2 ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, applicando il vigente Protocollo del
Tribunale di Ferrara di seguito riportato da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): •visite specialistiche prescritte dal medico curante •cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche •tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): •cure dentistiche, ortodontiche e oculisti che, presso strutture private •cure termali e fisioterapiche •trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) •tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici •gite scolastiche senza pernottamento •libri di testo e materiale per il corredo scolastico di inizio anno •trasporto pubblico Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo) • tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari • corsi di specializzazione • gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private • alloggi presso la sede universitaria Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) • tempo prolungato • mensa scolastica • attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€ 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) • Baby-sitter • Campi estivi A tale ultimo proposito i coniugi, in parziale deroga a quanto sopra e visto lo svolgimento di attività lavorative che li vede maggiormente impegnati durante il periodo estivo, concordano fin da ora che i figli frequenteranno i campus estivi per mezza giornata per garantire ai minori un luogo adeguato in cui svolgere attività ludiche e in alcuni casi scolastiche e quindi tale spesa si ritiene già preventivamente accordata con la sottoscrizione del presente atto e quindi l'importo necessario sarà pagato al 50% ciascuno. In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che anticipi le spese straordinarie, sia concordate che no, esibirà idonea documentazione, possibilmente entro un mese dall'assunzione delle stesse, e l'altro sarà tenuto al rimborso nei successivi trenta giorni. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. In mancanza di preventivo accordo e di documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dichiarano altresì che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi dei figli verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile che le decisioni assunte gravino sui minori, sulla loro educazione e formazione. Le parti, pur riconoscendosi reciprocamente legittima la conoscenza e la frequentazione di eventuali partner dell'uno e dell'altra, convengono espressamente che l'eventuale coinvolgimento dei minori con terze persone che possano legarsi affettivamente ai propri genitori, dovrà avvenire solo previo accordo delle parti e qualora l'eventuale relazione sia da ritenersi consolidata e necessariamente essere improntato a prudenza e tener conto dei reali e preminenti interessi affettivi e di relazione del minore. Le parti si impegnano e obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche e le variazioni delle proprie utenze telefoniche.
8) Entrambi i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e, conseguentemente, non formulano l'uno nei confronti dell'altra richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento.
9) continuerà a mantenere il conto corrente di cui al punto 5) delle premesse di Parte_1 cui ricorso congiunto al fine di provvedere in parti uguali, come avvenuto fino ad ora, al pagamento del mutuo;
quindi la Sig.ra al momento dell'indicazione della rata (vista la CP_1 sua variabilità) da versarsi mensilmente e a fronte della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, verserà sul predetto conto la propria quota parte del 50%; a fronte di ciò, al momento dell'eventuale vendita dell'abitazione, il Sig. come da accordi già assunti Parte_1 in precedenza, si impegna a corrispondere alla Sig.ra la quota del 50% del Controparte_1 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in GO (Fe), Via IV Novembre n. 4 censito al
N.C.E.U. del Comune di GO (Fe) al Foglio 14, part. 348, cat. A/3, decurtato di quanto ancora eventualmente dovuto alla Banca con cui sarà in essere il mutuo.
10) Entrambi i genitori si concedono sin d'ora l'autorizzazione reciproca per il rilascio, il rinnovo e la sottoscrizione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e dei documenti anagrafici.
11) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
***
All'udienza in data 10 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza n. 1101/2024 del 30 ottobre 2024.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GO il 19 giugno
2010 fra nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1 24.03.1986, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 4 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 1363/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] CF e residente a [...]Parte_1 C.F._1
AR AC (Fe), Via Maggior Leggero n. 56/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro
Pierotti (C.F. ) del Foro di Ferrara, con Studio in Porto AR (Fe), Via C.F._2
Rosa Angelini n. 5 pec presso il cui Studio è Email_1 domiciliato e
, nata a [...] il [...] CF , residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Via IV Novembre n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Palmonari (CF
) del Foro di Ferrara, con Studio in GO Via Spina n.19, presso il cui C.F._4
Studio è domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12 giugno 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a GO (FE) il
19 giugno 2010; che dalla unione coniugale sono nati i figli n GO in data 26.04.2012 Per_1 e a Ferrara il 17.11.2018; di essersi separati consensualmente giusta sentenza n. 1101/2024 Per_2 emessa dal Tribunale di Ferrara in data 30 ottobre 2024; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
danno atto che alla data di sottoscrizione del ricorso congiunto, il sig. ha già trasferito la propria residenza a Porto Parte_1
AR AC, Via Maggior Leggero n. 56/b.
2) I figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse dei minori stessi e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
3) L'immobile già casa coniugale in GO Via IV Novembre n. 4 identificato al N.C.E.U. del Comune di GO al Foglio 14 part. 348 rimarrà assegnato alla sig.ra Controparte_1
a titolo di casa familiare ove la stessa abiterà con i figli minori;
infatti, i figli Per_1 Per_2 minori e manterranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza Per_1 Per_2 presso la madre.
4) L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, rimane assegnato alla moglie.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli, tenendoli con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza in Porto AR, quando vorrà, previo avviso telefonico alla Sig.
. I coniugi danno atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni Controparte_1 determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di turni. In ogni caso il giorno dei compleanni dei minori sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza dei minori dove i bimbi hanno stretto rapporti di amicizia. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, i minori resteranno, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi. Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa ai minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative ai figli con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui i minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con i propri figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici. Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di
Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive per comprovate esigenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze dei minori. In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra dei bambini, inopportuni gli spostamenti da un luogo all'altro, i minori rimarranno a casa della madre. I ricorrenti relativamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori forniscono le seguenti indicazioni: sta frequentando la scuola terza media presso l'Istituto Persona_3 scolastico di GO. Non ha rientri pomeridiani. Pratica il calcio presso la scuola calcio – settore giovanile della e svolge 2/3 allenamenti alla settimana presso il Controparte_2 centro sportivo Scantamburlo in Porto AR. Il Sabato pomeriggio partecipa al campionato per la categoria cui appartiene in ragione dell'età. I genitori si alternano nel portare e prelevare il figlio alle sedute di allenamento ed alla partita del sabato. Parte_2 frequenta la seconda classe elementare e ha due rientri settimanali uno al martedì e uno al giovedì, giorni in cui esce da scuola alle 16,10. Attualmente frequenta il Paladon di GO, ove il lunedì e il giovedì pomeriggio svolge attività di hip-hop.
6) Per quanto concerne il contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori, il Sig.
si obbliga a versare mensilmente per ciascun figlio la somma mensile di € Parte_1
200,00 mediante bonifico alla sig.ra Poste Italiane IBAN Controparte_1
[...] il tutto in via anticipata, entro il giorno 13 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat a partire dall'anno successivo a quello di accoglimento del presente ricorso. Tale somma verrà versata dal sig. Parte_1 fino al completamento dell'intero ciclo di studi e comunque fino a quando i figli non raggiungeranno una loro autonomia e indipendenza economica. Su accordo dei ricorrenti l'assegno Unico verrà attribuito al 100% alla sig.ra di talché il sig. si Controparte_1 Parte_1 impegna a prestare presso gli uffici competenti, il relativo consenso. Per quanto relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori e queste verranno Per_1 Per_2 ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore, applicando il vigente Protocollo del
Tribunale di Ferrara di seguito riportato da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): •visite specialistiche prescritte dal medico curante •cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche •tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): •cure dentistiche, ortodontiche e oculisti che, presso strutture private •cure termali e fisioterapiche •trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo) •tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici •gite scolastiche senza pernottamento •libri di testo e materiale per il corredo scolastico di inizio anno •trasporto pubblico Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo) • tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari • corsi di specializzazione • gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private • alloggi presso la sede universitaria Spese extrascolastiche
(da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) • tempo prolungato • mensa scolastica • attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€ 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà
a carico del genitore proponente Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) • Baby-sitter • Campi estivi A tale ultimo proposito i coniugi, in parziale deroga a quanto sopra e visto lo svolgimento di attività lavorative che li vede maggiormente impegnati durante il periodo estivo, concordano fin da ora che i figli frequenteranno i campus estivi per mezza giornata per garantire ai minori un luogo adeguato in cui svolgere attività ludiche e in alcuni casi scolastiche e quindi tale spesa si ritiene già preventivamente accordata con la sottoscrizione del presente atto e quindi l'importo necessario sarà pagato al 50% ciascuno. In relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il genitore che anticipi le spese straordinarie, sia concordate che no, esibirà idonea documentazione, possibilmente entro un mese dall'assunzione delle stesse, e l'altro sarà tenuto al rimborso nei successivi trenta giorni. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. In mancanza di preventivo accordo e di documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
7) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti dichiarano altresì che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi dei figli verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile che le decisioni assunte gravino sui minori, sulla loro educazione e formazione. Le parti, pur riconoscendosi reciprocamente legittima la conoscenza e la frequentazione di eventuali partner dell'uno e dell'altra, convengono espressamente che l'eventuale coinvolgimento dei minori con terze persone che possano legarsi affettivamente ai propri genitori, dovrà avvenire solo previo accordo delle parti e qualora l'eventuale relazione sia da ritenersi consolidata e necessariamente essere improntato a prudenza e tener conto dei reali e preminenti interessi affettivi e di relazione del minore. Le parti si impegnano e obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche e le variazioni delle proprie utenze telefoniche.
8) Entrambi i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e, conseguentemente, non formulano l'uno nei confronti dell'altra richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento.
9) continuerà a mantenere il conto corrente di cui al punto 5) delle premesse di Parte_1 cui ricorso congiunto al fine di provvedere in parti uguali, come avvenuto fino ad ora, al pagamento del mutuo;
quindi la Sig.ra al momento dell'indicazione della rata (vista la CP_1 sua variabilità) da versarsi mensilmente e a fronte della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, verserà sul predetto conto la propria quota parte del 50%; a fronte di ciò, al momento dell'eventuale vendita dell'abitazione, il Sig. come da accordi già assunti Parte_1 in precedenza, si impegna a corrispondere alla Sig.ra la quota del 50% del Controparte_1 ricavato dalla vendita dell'immobile sito in GO (Fe), Via IV Novembre n. 4 censito al
N.C.E.U. del Comune di GO (Fe) al Foglio 14, part. 348, cat. A/3, decurtato di quanto ancora eventualmente dovuto alla Banca con cui sarà in essere il mutuo.
10) Entrambi i genitori si concedono sin d'ora l'autorizzazione reciproca per il rilascio, il rinnovo e la sottoscrizione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e dei documenti anagrafici.
11) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti.
***
All'udienza in data 10 settembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con sentenza n. 1101/2024 del 30 ottobre 2024.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici;
con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a GO il 19 giugno
2010 fra nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1 24.03.1986, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2010 Atto n. 4 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Controparte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri