Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28031
CASS
Sentenza 28 giugno 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è stato emesso dalla Corte di Cassazione il 24 maggio 2023. Le parti in causa, ricorrenti, contestavano la sentenza della Corte d'appello di Messina, che aveva confermato la loro responsabilità per omesso versamento dell'IVA, ma aveva revocato la confisca. Le richieste dei ricorrenti si concentravano sulla contestazione della sussistenza del dolo e sull'impossibilità di adempiere al debito tributario a causa di una crisi di liquidità, sostenendo che la Corte d'appello non avesse considerato adeguatamente le circostanze economiche avverse e le misure adottate per far fronte alla situazione.

Il giudice ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che la crisi di liquidità non esclude la responsabilità penale se non si dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per adempiere all'obbligo tributario. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, riconoscendo che la successiva regolarizzazione del debito tributario, avvenuta tramite rateizzazione, meritava una rivalutazione alla luce della modifica normativa dell'art. 131-bis c.p. che considera la condotta successiva al reato. Infine, il giudice ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, annullando la sentenza senza rinvio.

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Massime1

Nel caso di specie veniva accolto il ricorso di tre persone accusate di non aver versato un ingente importo di IVA, richiamando la legge Cartabia e la particolare tenuità del fatto, in quanto ciò che rileva è la condotta dopo il reato e nella fattispecie i manager avevano provveduto ad estinguere il debito con l'erario. Infatti, non è punibile per particolare tenuità del fatto l'omesso versamento IVA se il contribuente ha pagato integralmente il debito anche dopo l'apertura del dibattimento e la condotta successiva sarà valutata dal giudice insieme ad altri elementi ai fini della non punibilità. Infine, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis del codice penale ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la condotta dell'imputato, successiva alla commissione del reato, può essere valorizzata nell'ambito del giudizio complessivo sull'entità dell'offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, codice penale. Pertanto, il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, citato, non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Commentari5

  • 1Contenzioso Tributario E Crediti D’imposta Inesistenti: Come Fare
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 agosto 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per crediti d'imposta inesistenti? Il Fisco può disconoscere crediti utilizzati in compensazione se ritiene che siano stati creati senza titolo, non spettanti o frutto di operazioni inesistenti. In questi casi, oltre al recupero delle imposte, possono arrivare pesanti sanzioni e, nei casi più gravi, anche conseguenze penali. Difendersi con gli strumenti del contenzioso tributario è fondamentale. Cosa significa credito d'imposta inesistente – È il credito utilizzato in dichiarazione o in compensazione ma privo di reale fondamento – Non deriva da un pagamento o da una spesa effettivamente sostenuta – Può riguardare bonus fiscali, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28031
Data del deposito : 28 giugno 2023
Fonte ufficiale :

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