Sentenza 26 giugno 2008
Massime • 1
Nel caso in cui la misura cautelare personale sia revocata nelle more del procedimento incidentale di impugnazione, l'interesse al gravame non può radicarsi in funzione del conseguimento della pronuncia della Corte di Cassazione sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 comma primo-bis, cod. proc. pen., in quanto il giudice di legittimità non si pronuncia sulla mancanza di indizi, bensì il suo sindacato riguarda di regola il difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti", con la conseguenza che la disposizione citata, meccanicamente interpretata, determinerebbe un rapporto di dipendenza del procedimento principale da quello incidentale. (Nella fattispecie la Corte ha peraltro ritenuto meramente teorico il presupposto applicativo della norma circa l'esclusione dell'acquisizione di ulteriori elementi a carico dell'indagato).
Commentario • 1
- 1. Custodia cautelare scaduta, ma ci può essere interesse all'impugnazione (Cass. 37764/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 aprile 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/06/2008, n. 34605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34605 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2008 |
Testo completo
34 6 05 /08 C
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Seconda sezione penale
C.C. del 26 giugno 2008 Sent. n. 1024 del 2008 Reg. gen. n. 9164/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Presidente Dott. Secondo Carmenini,
Consigliere est. 1) Dott. Francesco Monastero,
2) Dott. Filiberto Pagano, Consigliere
Consigliere 3) Dott. Piero Zappia,
4) Dott. Annamaria Ambrosio, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell'interesse di SI RA, avverso l'ordinanza 叽 pronunciata dal Tribunale per il riesame di Milano che, in data 12 febbraio 2008, in accoglimento della richiesta del difensore dell'indagato, annullava l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Busto
Arsizio in data 16 gennaio 2008; visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in camera di consiglio in data 26 giugno 2008, la relazione del
Consigliere, dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'indagato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Arsizio in data 16 gennaio 2008, nei confronti di SI DO.
In particolare, l'annullamento veniva disposto per la accertata carenza di esigenze cautelari, con particolare riferimento alla risalenza nel tempo (1997) dei fatti di cui si discute.
Il Tribunale era stato investito, preliminarmente, di due eccezioni in rito concernenti l'una, la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il 19 maggio 2006, e, la seconda, l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale.
Per decidere in merito alla prima eccezione, il Tribunale aveva disposto l'acquisizione presso la locale Procura della Repubblica degli atti relativi alle iscrizioni degli indagati e delle eventuali proroghe ed aveva osservato, in via generale, che la decorrenza del termine per le indagini preliminari doveva ritenersi collegata al dato formale della iscrizione nel registro degli indagati che è attività discrezionale del pubblico ministero, sottratta all'apprezzamento del giudice.
In ogni caso, proseguiva il Tribunale, anche a voler seguire il più recente orientamento giurisprudenziale che riconosce al giudice un sindacato sulla tempestività dell'iscrizione, la conseguente retrodatazione della stessa non avrebbe potuto essere operata nei termini richiesti dalla difesa (dal 4 ottobre 2005), sol considerando che l'iscrizione, che, peraltro, presuppone la completa identificazione degli indagati, non verificabile dalla mera lettura della denuncia, presuppone non già la sussistenza di meri sospetti, ma l'emersione di specifici indizi di reità a carico di un determinato soggetto e per una determinata ipotesi di reato, indizi emersi solo a seguito delle complesse investigazioni disposte dal pubblico ministero e valutate anche tramite la consulenza disposta dallo stesso ufficio.
Quanto all'eccezione di estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale, il Tribunale osservava che il reato di usura, pur di natura istantanea e il cui momento consumativo coincideva, come osservato dalla difesa, con il momento della stipula del contratto, si prescriveva, come espressamente stabilito dall'art. 644-ter
2 cod. pen., a decorrere dalla data dell'ultimo pagamento degli interessi usurari: termine, quest'ultimo, che doveva essere collocato in data 5 maggio 2000, con la conseguenza che il termine prescrizionale non era ancora decorso.
Quanto alle censure di merito prospettate dalla difesa, il Tribunale, nel ricostruire preliminarmente i fatti, aveva osservato che nei confronti dell'indagato era stata presentata una articolata denuncia per il reato di usura che sarebbe stato commesso tramite una complessa operazione economica, dettagliatamente descritta nel capo di imputazione, riportato nell'epigrafe della medesima ordinanza, e che tale denuncia aveva trovato ampio riscontro nella documentazione bancaria concernente la mancata riscossione degli assegni circolari indicati nell'imputazione, nonché nelle conclusioni del consulente contabile che aveva evidenziato la circostanza che il bene cra stato sottostimato rispetto al suo valore reale.
La insussistenza delle esigenze cautelari, e, segnatamente del pericolo di inquinamento probatorio, dell'attuale e concreta pericolosità sociale, anche alla luce della risalenza nel tempo dei comportamenti antigiuridici, imponeva comunque l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo l'inosservanza di norme processuali, con specifico riferimento all'art. 335 cod. proc. pen. e, per l'effetto, la mancanza di motivazione.
Contesta preliminarmente il ricorrente l'affermazione del Tribunale che l'iscrizione nel registro degli indagati sarebbe attività discrezionale del pubblico ministero con la conseguenza che sarebbe del tutto sottratta ad ogni valutazione da parte del giudice sia in ordine all'an che in ordine alla tempestività, rilevando che gran parte della dottrina e la stessa più recente giurisprudenza (viene richiamata Cass., sez. 5,
8 ottobre 2003, n. 41131, Liscai) avrebbe riconosciuto al giudice un potere di determinazione del termine per le indagini, con riferimento al momento in cui si sarebbe dovuto provvedere all'iscrizione, con conseguente inutilizzabilità degli “atti finali", in sintonia, sul punto, con la stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
307 del 2005).
3 Ciò premesso, rileva il ricorrente che fin dalla denuncia presentata in data 16 settembre 2005 emergevano le gencralità degli indagati che, difatti, venivano iscritti in data 4 ottobre 2005: iscrizione, quest'ultima, che, pertanto, non può affatto ritenersi meramente provvisoria, come sostanzialmente affermato nell'ordinanza impugnata, sul presupposto della mancanza di una certa identificazione degli indagati.
In ogni caso, prosegue il ricorrente, i denunciati erano stati sentiti a sommarie informazioni il successivo 10 gennaio 2006 e, infine, in data 30 giugno 2006, era stato emesso un decreto di esibizione di atti e documenti presso banche con l'indicazione delle generalità complete degli indagati: tale ultimo atto dimostrerebbe, ad avviso del ricorrente, non solo la completa identificazione degli indagati sin da tale data, quanto la ritenuta sussistenza a loro carico, almeno da tale momento, di precisi indizi di reità.
Ne consegue, conclude sul punto la difesa, la inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il 19 maggio 2006 e, in ogni caso, dopo il 15 febbraio 2007 se si tiene conto, in quest'ultima ipotesi, come dies a quo, della data del 30 giugno 2006.
Entrambi i termini sono di gran lunga anteriori alla data della prima richiesta di ordinanza di custodia cautelare, inoltrata in data 14 giugno 2007, respinta dal giudice in data 15 novembre 2007, con richiesta di nuove indagini: indagini effettuate nel successivo mese di dicembre 2007 e valutate dallo stesso Giudice ai fini della emissione dell'ordinanza di custodia cautelare oggi impugnata.
Ne consegue che gli elementi indiziari, valutati ai fini dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare non potevano essere utilizzati perché disposti e acquisiti solo dopo la scadenza del termine per le indagini.
Il ricorrente si sofferma, poi, sulla ritenuta persistenza dell'interesse ad impugnare nonostante l'intervenuto annullamento, per carenza delle esigenze cautelari, del provvedimento del Tribunale del riesame: rileva, in particolare, il ricorrente che il comma 1-bis dell'art. 405 cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 46 del 2006, prevede che il pubblico ministero deve chiedere l'archiviazione del procedimento quando la
Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a mente dell'art. 273 cod. proc. pen. e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Ne consegue l'interesse a coltivare il gravame per ottenere una decisione da parte di questa Corte che, pronunciandosi sugli indizi, sia successivamente idonea a paralizzare lo stesso proseguimento del processo.
Sul punto dell'interesse, il pubblico ministero ha presentato una articolata memoria contestando la prospettazione del ricorrente e rilevando, in via generale, che l'ambito di applicazione della nuova disposizione, deve essere limitato ai soli casi di concreto interesse all'impugnazione, derivante da una conferma da parte del Tribunale del ricsamc, del provvedimento custodiale.
In ogni caso, il pubblico ministero osserva che la iscrizione nel registro degli indagati, così come ritenuto dal Tribunale, deve avvenire non a seguito di meri sospetti ma solo dopo aver acquisito specifici elementi indizianti, elementi che, nel caso di specie, erano venuti a emersione solo dopo l'acquisizione dell'annotazione della Guardia di Finanza in data 5 febbraio 2007 e la successiva valutazione dello stesso atto, operata nei mesi immediatamente successivi: di talché doveva ritenersi del tutto giustificata e legittima l'iscrizione avvenuta il successivo 15 giugno 2007.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
E', infatti, principio generale, in tema d'impugnazione, quello sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., comma 4, secondo il quale per proporre impugnazione è necessario avervi interesse: per l'effetto, è pregiudiziale, nel caso di spccie, l'esame dell'ammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'interesse ad impugnare un provvedimento favorevole, qual'è, pacificamente, quello in esame, che, in accoglimento del gravame, ha revocato la misura per la ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente ha fatto riferimento, ai fini del riconoscimento della persistenza dell'interesse, alla recente novella (art. 3, legge 20 febbraio 2006, n. 46), che, introducendo il comma 1-bis, all'art. 405 cod. proc. pen., ha stabilito che "il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di
Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273 cod. proc. pen., e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini."
5 Questo collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale che, in modo netto
(Cass., sez. 5, sent. n. 4392 del 5 ottobre 2006, rv n. 235884) o con alcuni distinguo
(Cass., sez. 6, sent. n. 4222 del 26 novembre 2007, rv. N. 238719; Cass. Sez. 6, sent. n.
9943 del 15 novembre 2006, rv n. 235887) ha affermato che “in tema di impugnazioni avverso misure cautelari, la revoca della misura, sia pur limitatamente alla mancanza di esigenze cautelari, fa venir meno l'interesse alla trattazione del ricorso, atteso che detto interesse deve configurarsi nella rimozione di un effettivo pregiudizio per l'indagato, e non può essere meramente astratto o potenziale ma specifico e concreto".
È, infatti, ius receptum della giurisprudenza di questa Corte che l'interesse richiamato dalla norma deve avere i richiamati requisiti, e deve essere finalizzato ad ottenere, in via immediata e diretta, un risultato pratico favorevole all'imputato, in relazione a specifiche situazioni o facoltà tutelate dall'ordinamento giuridico o, come peraltro affermato dalla prima delle citate sentenze, a rimuovere un effettivo pregiudizio che la stessa parte abbia subito con il provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Cass. 20.9.1995, n. 3111, rv. 202501)>>.
Orbene, nel caso di specic, l'ordinanza in esame, nel disporre l'annullamento della ta misura emessa dal Giudice per le indagini preliminari, ha avuto esito ampiamente satisfattivo per l'odierno ricorrente perché ha climinato gli effetti della misura custodiale. In altri termini, sc non sussistono più gli effetti della misura, se l'ordinanza è stata annullata in toto, sia pur in accoglimento della gradata prospettazione riguardante l'insussistenza delle esigenze cautelari, viene del tutto a mancare ogni possibilità di sindacato da parte di questa Corte, come previsto dall'art. 311 cod. proc. pen., salva, ovviamente, la residuale ipotesi, di cui si dirà, prevista dall'art. 314 cod. proc. pen.
D'altronde, anche la giurisprudenza (Cass., sez. 3, sent. N. 42964 del 4 ottobre
2007, rv n. 238107) che ha ritenuto la persistenza dell'interesse a impugnare nonostante la revoca della misura cautelare, non ha potuto non rilevare che la pronuncia della Corte di cassazione di insussistenza del quadro indiziario, sc non seguita da ulteriore attività di acquisizione probatoria, condizionerà la scelta del pubblico ministero di iniziare o meno
6 l'azione penale: interesse, quindi, in funzione della opportunità da parte dell'indagato di precostituirsi una decisione irrevocabile sul punto dei gravi indizi.
Appare, quindi, del tutto evidente, anche dalla mera lettura di tale decisione, che l'interesse all'impugnativa non può radicarsi nella nuova previsione dell'art. 405, comma
1-bis, in quanto lo stesso tenore letterale della norma evidenzia che l'obbligo per il P.M. di richiedere l'archiviazione, in caso di pronuncia di questa Corte che abbia riconosciuto l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza sul punto, peraltro, cfr., ex plurimis, Cass., sez. 6, sent. N. 4222 del 26 novembre 2007, rv n.238719, che ha affermato che il sindacato del giudice di legittimità riguarda la mancanza di indizi, bensì, di regola, il difetto di motivazione sul fumus ommissi delicti, con la conseguenza che la stessa formula della disposizione contenuta nell'art. 405 c.p.p., comma 1-bis finirebbe per limitare fortemente la dipendenza del procedimento principale da quello incidentale non consegue eo ipso a detta pronuncia, ma presuppone l'ulteriore condizione che successivamente non siano stati acquisiti ulteriori clementi a carico della persona
и sottoposta alle indagini. Tale seconda condizione rende, allo stato, meramente ipotetico ed astratto l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sull'insussistenza del quadro indiziario.
Il meccanismo, pur assolutamente inedito, attraverso cui il legislatore ha instaurato un legame funzionale tra procedimento di merito e accertamento cautelare, porta, quindi, ad escludere che sia possibile operare una sorta di sovrapposizione della normativa in esame con quella di cui all'art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,
sovrapposizione, viceversa, sovente affermata nelle richiamate sentenze.
Con specifico riferimento, infatti, all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, è noto come la giurisprudenza di questa Corte ritenga persistente l'interesse dell'indagato alla impugnazione, pur se rimesso in libertà, in relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità delle misure previste dagli artt. 273 e
280 c.p.p., in quanto tale accertamento può costituire, in tesi, presupposto per il riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente (Sez. un., 12 ottobre 1993, n. 20, Durante).
7 Deve, infatti, osservarsi come, da un lato, la stessa sentenza Durante, ha affermato che un tale interesse "non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato", e, dall'altro, che la disposizione contenuta nell'art. 314 cod. proc. pen., comma 2, disciplina una fattispecie tendenzialmente eccezionale, e, come tale, non certo applicabile tout court a situazioni affatto diverse rispetto a quella presa in considerazione dalla citata decisione.
Il ricorrente, dal canto suo, ha fatto esclusivo riferimento alla recente novella
(art. 3, legge 20 febbraio 2006, n. 46) che ha introdotto il comma 1-bis, all'art. 405 cod. proc. pen., di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. a).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del
2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di euro
1.000,00 (mille/00).
Presidente Il Consigliere espensore Farmerin noceres
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 3 SET 2008
ILCANCELLERE Piera Esposito
8