Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2006, n. 4392
CASS
Sentenza 5 ottobre 2006

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In tema di impugnazioni avverso misure cautelari interdittive, anche dopo la introduzione dell'art. 405 comma primo-bis cod. proc. pen., che impone la richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., la revoca della misura, pur limitatamente alla mancanza delle esigenze cautelari, fa venire meno l'interesse alla trattazione del ricorso, atteso che detto interesse deve configurarsi nella rimozione di un effettivo pregiudizio per l'indagato e non può essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2006, n. 4392
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4392
    Data del deposito : 5 ottobre 2006

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