Sentenza 5 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di impugnazioni avverso misure cautelari interdittive, anche dopo la introduzione dell'art. 405 comma primo-bis cod. proc. pen., che impone la richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., la revoca della misura, pur limitatamente alla mancanza delle esigenze cautelari, fa venire meno l'interesse alla trattazione del ricorso, atteso che detto interesse deve configurarsi nella rimozione di un effettivo pregiudizio per l'indagato e non può essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/10/2006, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 05/10/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 1235
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 28411/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 15.6.2006 da:
Avv. ERRICO Raffaele, difensore di CAROLI CASAVOLA Francesco, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 19 maggio 2006 del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del riesame.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Luigi Ciampoli che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Sentito, altresì, l'avv. Raffaele Errico che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 22 aprile 2006, il GIP del Tribunale di Taranto applicava all'avv. Francesco Caroli Casavola, indagato per i reati di cui agli artt. 476-479 c.p., la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di avvocato per la durata di mesi due.
Pronunciando sull'appello proposto dal difensore dell'indagato, il Tribunale di Taranto, con l'ordinanza in epigrafe indicata, in accoglimento del gravame, revocava l'anzidetta misura, per insussistenza delle esigenze cautelari.
Avverso tale decisione, lo stesso difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art.606 c.p.p., lett. c) per inosservanza degli artt. 310 e 597 c.p.p.,
con conseguente violazione del divieto della reformatio in pejus, sul rilievo che il giudice di appello, ritenendo pienamente utilizzabili tutte le intercettazioni telefoniche, anche quelle che il P.M. ed il GIP avevano considerato mera notizia di reato, aveva indebitamente allargato l'ambito del compendio probatorio, precludendo, per ciò solo, l'accoglibilità dei motivi di gravame relativi all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
con il secondo motivo, la violazione dello stesso art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza degli artt. 310 e 597 c.p.p., con conseguente violazione del principio del tantum devolutimi quantum appellatum, sul rilievo che, decidendo sull'utilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche effettuate su apparecchio cellulare in uso alla coindagata ER RO, aveva violato i limiti del devolutum e l'ambito del punto della decisione deferito con i motivi di gravame, relativo all'utilizzabilità delle sole intercettazioni poste - dal P.M. prima e dal G.I.P. poi - a fondamento dell'ordinanza applicativa della misura interdittiva;
con il terzo motivo, violazione dell'art.606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell'art. 273 c.p.p., in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento a carico della coindagata, sul presupposto dell'unitarietà degli stessi, che aveva indotto ad escludere l'applicabilità dell'art. 270 c.p.p., nonostante l'evidente diversità dei procedimenti anzidetti (uno relativo a brogli elettorali, l'altro relativo a falsi nell'iscrizione a ruolo di alcune cause civili). Dunque, secondo l'assunto di parte, l'inutilizzabilità delle intercettazioni avrebbe dovuto, conseguentemente, escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p.. 2. - È certamente pregiudiziale l'esame dell'ammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell'interesse ad impugnare un provvedimento favorevole, qual'è, pacificamente, quello in esame, che, in accoglimento del gravame, ha revocato la misura interdittiva costituente il solo oggetto dell'ordinanza cautelare a suo tempo emessa dal G.I.P. a carico del professionista.
Consapevole di tale pregiudizio processuale, parte ricorrente ha invocato, in limine, il riferimento alla recente novella (L. 20 febbraio 2006, n. 46), che, introducendo l'art. 405, comma 1 bis, ha stabilito che il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di Cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273 c.p.p., e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini.
Orbene, è principio fondamentale, in tema d'impugnazione, quello sancito dall'art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.
È ius receptum che l'interesse richiamato dalla norma, come elemento costitutivo del diritto all'impugnativa, non deve essere meramente astratto o potenziale, ma specifico e concreto, dovendo mirare, pur nella sua più ampia accezione, ad un immediato risultato pratico favorevole all'imputato in relazione a specifiche situazioni o facoltà tutelate dall'ordinamento giuridico o - in prospettiva ribaltata - a rimuovere un effettivo pregiudizio che la stessa parte abbia subito con il provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, Cass. 20.9.1995, n. 3111, rv. 202501). Orbene, nel caso di specie, l'ordinanza in esame, nel rimuovere la misura interdittiva disposta dal GIP a carico del professionista, ha avuto esito ampiamente satisfattivo per l'istante. Il conseguito risultato rende, allo stato, ininfluenti le doglianze relative alla sfera di cognizione probatoria utilizzata dal giudice del riesame per ritenere a monte sussistenti gli elementi indiziari relativi alle fattispecie contestate, in quanto alla positiva delibazione ha, comunque, fatto seguito la revoca della misura cautelare, pur se in accoglimento della gradata prospettazione difensiva riguardante l'insussistenza delle esigenze cautelari. D'altronde, l'interesse all'impugnativa non può radicarsi nella nuova previsione dell'art. 405, comma 1 bis, in quanto il perspicuo tenore letterale della norma evidenzia che l'obbligo per il P.M. di richiedere l'archiviazione, in caso di pronuncia di questa Corte che abbia riconosciuto l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, non consegue eo ipso alla detta pronuncia, presupponendo un'ulteriore condizione, cioè che, successivamente, non siano stati acquisiti ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini. Tale seconda condizione rende, allo stato, meramente ipotetico ed astratto l'interesse del ricorrente ad una pronuncia sull'insussistenza del quadro indiziario, alla cui delibazione, per le già dette ragioni, non è dato accedere nel presente giudizio. 3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo, anche in ordine alla condanna dell'istante al pagamento di una sanzione pecuniaria, che, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità, appare congruo ed equo stabilire nei termini di seguito indicati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 300,00. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 ottobre 2006. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2007