Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2003, n. 36544
CASS
Sentenza 10 settembre 2003

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È nulla la notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., eseguita a mani del difensore d'ufficio designato per la fase di legittimità, in quanto nella fase dell'esecuzione la difesa deve essere affidata al difensore di fiducia o a quello d'ufficio nominato specificamente per la fase esecutiva - secondo "i criteri delle competenze specifiche, della prossimità della sede del procedimento e della reperibilità" di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. - o, infine, al difensore nominato nella fase del giudizio di merito e non di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2003, n. 36544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36544
    Data del deposito : 10 settembre 2003

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