Sentenza 10 settembre 2003
Massime • 1
È nulla la notifica del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, ex art. 656, comma 5, cod. proc. pen., eseguita a mani del difensore d'ufficio designato per la fase di legittimità, in quanto nella fase dell'esecuzione la difesa deve essere affidata al difensore di fiducia o a quello d'ufficio nominato specificamente per la fase esecutiva - secondo "i criteri delle competenze specifiche, della prossimità della sede del procedimento e della reperibilità" di cui all'art. 97, comma 2, cod. proc. pen. - o, infine, al difensore nominato nella fase del giudizio di merito e non di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/09/2003, n. 36544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36544 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Sansone Luigi Presidente
1. Dott. Vitalone Claudio Consigliere
2. Dott. Morgigni Antonio Consigliere
3. Dott. Urban Giancarlo Consigliere
4. Dott. Rossi Agnello Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC LE;
avverso l'ordinanza 11 maggio 2003 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Morgigni;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
OSSERVA
In data 11 maggio 2003 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto da AC LE, riguardante il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena notificato ai sensi dell'art. 656 comma quinto cod. proc. pen. e relativo alla sentenza emessa dal pretore di Napoli il 12 novembre 1999 divenuta irrevocabile.
Ricorre il condannato deducendo la nullità della notifica, in quanto eseguita a mani di un difensore d'ufficio designato per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ma non inserito negli elenchi dei difensori d'ufficio del distretto di Napoli, in violazione degli artt. 97 cod. proc. pen., 21 e 30 delle disposizioni d'attuazione del medesimo codice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'art. 656 comma quinto innanzi citato prevede espressamente la notifica al "difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio". Da tale statuizione si evince che il legislatore ha dato rilievo al principio dell'effettività della difesa, che costituisce la regola fondamentale, espressamente prevista dall'art. 97 comma secondo cod. proc. pen., ed alla quale deve ispirarsi ogni interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, prescindendo da meri formalismi, che danno luogo soltanto ad esegesi non conformi all'art. 24 Cost., che garantisce l'inviolabilità del diritto di difesa.
La nomina del difensore per il giudizio di legittimità segue regole particolari dettate dall'art. 613 cod. proc. pen., il quale prescrive che la difesa può essere affidata esclusivamente ad un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Ne deriva che l'imputato deve nominarlo, scegliendolo tra questi ultimi, ed in mancanza il presidente del collegio provvede d'ufficio, sempre designandolo nel modo suddetto.
Nella successiva fase dell'esecuzione, però, la nomina eseguita per il giudizio di cassazione sfugge alla regola dell'ordinaria immutabilità del difensore, proprio per la specificità di quest'ultima designazione. La difesa deve, pertanto, essere affidata o al difensore di fiducia o ad altro legale d'ufficio nominato per la fase dell'esecuzione, secondo "i criteri delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità", precisati dal citato art. 97 comma secondo, ovvero all'avvocato che aveva svolto il suo ministero nella fase del giudizio di merito e non di legittimità.
L'effettività della difesa può essere garantita soltanto da un difensore che risponda ai criteri innanzi elencati e non da un qualunque difensore, che, pur se inserito nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte Suprema, non possa assicurare quella disponibilità e duttilità, che costituiscono uno dei requisiti voluti dal menzionato art. 656.
Ne deriva che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e la notifica rinnovata al difensore che ha assistito l'imputato in dibattimento ovvero al difensore di fiducia nelle more specificamente nominato.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone che il decreto di sospensione dell'esecuzione sia notificato con le modalità di cui in motivazione.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 SETTEMBRE 2003.