Sentenza 26 novembre 2007
Massime • 1
Nel caso in cui la misura cautelare personale sia revocata nelle more del procedimento incidentale di impugnazione, non può presumersi l'interesse alla impugnazione in funzione del conseguimento della pronuncia della Cassazione sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 comma primo-bis, cod. proc. pen., in quanto il giudice di legittimità non si pronuncia sulla mancanza di indizi, bensì il suo sindacato riguarda di regola il difetto di motivazione sul "fumus commissi delicti". Pertanto, è necessario che sia dedotto dall'indagato un interesse concreto ed attuale, anche in funzione della futura richiesta di equa riparazione per ingiusta detenzione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 comma secondo cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2007, n. 4222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4222 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2007 |
Testo completo
4222/0 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 26/11/2007
SENTENZA
N. 02065/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARTELLA ILARIO SALVATORE PRESIDENTE
1. Dott. ROTUNDO VINCENZO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
"1 N. 016509/2007 2. Dott. DI CASOLA CARLO
3. Dott. CARCANO DOMENICO "
4.Dott.MATERA LINA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) RE NT N. IL 09/11/1943
avverso ORDINANZA del 23/04/2007
TRIB. LIBERTA' di BOLZANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Eurico Delhaye CARCANO DOMENICO
per l'inammissibilità del ricorso
che, ad avviso del Tribunale, il quadro indiziario emerso nell'attività
d'indagine è tale da ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato per i quale vi è stato arresto in flagranza e poi disposta misura custodiale;
che il ricorrenti deduce la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 14 d.P.R. n. 574 del 1988;
che tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste.
Considerato che ON NT - come accertato dalla Cancelleria di questa
Corte nei dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta
-
essere stato scarcerato, per revoca dell'ordinanza cautelare il 24 maggio 2007; che, questa Corte si è espressa nel senso, condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di impugnazioni riguardanti provvedimenti su misure cautelari personali, allorché queste siano successivamente revocate nelle more del procedimento incidentale non é configurabile un interesse alla impugnazione in funzione del conseguimento della pronuncia della Cassazione sulla insussistenza degli indizi di colpevolezza ex art. 405 comma primo-bis, c.p.p., in quanto il giudice di legittimità non si pronuncia sulla mancanza di indizi, bensì il suo sindacato riguarda di regola il difetto di motivazione sul fumus commissi delicti( Sez. VI, 15 novembre 2006, dep. 8 marzo 2007, n. 9943); che, pertanto, l'interesse dell'indagato a ottenere una pronunzia, in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione, sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento, non può presumersi ma deve essere dedotto dall'indagato e il giudice ne deve valutare la concretezza ed attualità e, inoltre, anche l'eventuale interesse dell'indagato a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 comma 2,
со c. p. p. deve essere manifestato in termini positivi e univoci( Sez. VI, 15 novembre
2006, cit.); che nella concreta fattispecie non è stato rappresentato con i motivi di ricorso e con motivi aggiunti un interesse riconducibile a quello indicato e, pertanto, non è da revocare in dubbio la carenza d'interesse; che la sopraggiunta carenza d'interesse, dovuta all'adozione di un
provvedimento successivo alla presentazione dell'impugnazione, comporta l'insussistenza delle condizioni che possano giustificare l'applicazione della condanna alle spese del procedimento nonché al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza virtuale
(Sez.Un., 9 ottobre 1996, dep. 6 dicembre 1996, n. 20).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2007
Il Consigliere relatore Il Presidente
Domenico Carcano Fan S. ВЕ Ilario Martella
IL CANCELLIERE SUPER C1
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Seece Depositato in Cancelleria S A og2 8 GEN. 2008 E
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