Sentenza 13 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, ai fini della utilizzabilità della testimonianza "de relato" nel caso di impossibilità dell'esame del teste di riferimento per infermità, deve considerarsi rilevante l'infermità (sia fisica che mentale) che rende impossibile l'esame, ovvero: a) quella permanente o tendenzialmente permanente; b) quella tale da non permettere l'escussione del teste, neppure al di fuori della sede dove si svolge il dibattimento; c) quella che rende inutile la deposizione, pur se il teste sia fisicamente o psichicamente in condizione di partecipare al dibattimento. (Nel caso di specie, era stata ritenuta l'impossibilità di esaminare la persona offesa minorenne di una violenza sessuale, perché incapace di collocare nello spazio e nel tempo i distinti episodi di cui era rimasta vittima).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2008, n. 13982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13982 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
Udienza pubblica del 13 febbraio del 2008 139 82 /08 Registro Gen. N 22174/07 Sentenza n 37722174/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati: Dott. Pierluigi Onorato presidente Dott. Agostino Cordova consigliere Dott. Ciro Petti consigliere
Dott. Claudia Squassoni consigliere
Dott. Santi Gazzara consigliere
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di U.S.
P.A. nato a (omissis) e avverso la sentenza,nata a (omissis) della corte d'appello di Catania del 16 marzo del 2007; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il sostituto procuratore generale dott
Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;
letti il ricorso e 1 'ordinanza denunciata,osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 16 marzo del 2007, la corte d'appello di Catania confermava quella pronunciata il 28 ottobre del 2000 dal tribunale della medesima città, con cui U.S. P.A. erano stati condannati, il primo, alla pena di anni e otto di reclusione e,la seconda, a quella di anni sei di reclusione, quali responsabili di abuso sessuale in danno della figlia diciasettenne. Fatto commesso il 21 giugno del 1997 in Santa Maria di Licodia
1
Il fatto in base alla sentenza impugnata può ricostruirsi nella maniera seguente. di anni La minore U.M.C. diciassette all'epoca del fatto in esame affetta da insufficienza "
mentale di grado medio in soggetto epilettico, dall'età di dodici anni si trovava ricoverata nell'Istituto Maria Goretti di Catania, in base ad un provvedimento adottato dal tribunale per i minori, perché vittima di abusi sessuali da parte di un padrino. Dalla sentenza di primo grado emerge che nel relativo procedimento erano coinvolti entrambi i genitori. Per tale ragione erano state sospese le visite della minore ai genitori, visite che erano riprese solo qualche mese prima della vicenda in esame Il 21 giugno
•
del 1997,la minore, al rientro da una giornata trascorsa in famiglia, era apparsa molto turbata e piangente. All'educatrice che l'aveva interpellata, la ragazza riferì che, invitata dalla madre a provare un costume da bagno, si era recata nella camera da letto dove si era provato il costume senza accorgersi della presenza del padre che stava riposando. Questi le aveva prima proposto di avere rapporti sessuali e poi senza preoccuparsi del rifiuto della ragazza,aveva dato corso alla turpe azione che era stata provvisoriamente interrotta dall'intervento verbale della moglie, ma poi era proseguita senza che la moglie, presente al fatto, ponesse fine all'amplesso.I fatti esposti all'educatrice furono ribaditi anche ad altro personale P.M.C. dell'istituto e successivamente confermati davanti al pubblico ministero.Il tribunale disponeva una perizia psicologica sulla capacità di testimoniare della minore.Il perito concludeva affermando che la parte offesa non era assolutamente credibile al momento della perizia allorché riferiva i fatti passati, ma non si poteva escludere che potesse essere stata credibile al momento in cui aveva raccontato i fatti agli operatori e ciò perché la ragazza trovava difficoltà a collocare nello spazio e nel tempo un episodio accaduto tempo prima ma non nel riferire un fatto nell'immediatezza del suo accadimento .L'escussione della testimonianza della vittima, prima ammessa dal tribunale, venne poi revocata e, sull'accordo delle parti, furono acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese dalla minore al pubblico ministero.
La corte, dopo avere premesso che l'ordinanza del tribunale con cui si era respinta la richiesta di audizione della parte offesa, ancorché non condivisibile non aveva tuttavia determinato alcuna nullità e che a distanza di tempo era ormai inutile sentire la vittima, osservava che la ragazza era credibile perché aveva riferito il fatto appena rientrata in istituto ed era
2 O S C U R A T A
stata ritenuta attendibile dagli operatori dell'istituto stesso;
che al contrario non era rilevante la perizia disposta dal tribunale, il quale, anziché sentire personalmente la parte offesa, aveva affidato il relativo compito ad un perito
Ricorrono per cassazione gli imputati,tramite il proprio difensore,deducendo: la violazione dell'articolo 495 comma 4 c.p.p. in relazione agli artt 190 c.p.p. e 111 della Costituzione per avere il tribunale prima e la corte dopo impedito al difensore di interrogare la parte lesa senza una plausibile ragione;
inoltre il tribunale,prima di revocare l'ordinanza con cui si era ritenuta ammissibile la testimonianza della persona offesa, avrebbe dovuto sentire le parti;
la violazione dell'articolo 192 c.p.p. nonché illogicità 21 d della motivazione assume che i giudici del merito avrebbero fondato l'affermazione della responsabilità del prevenuto sulla base della testimonianza di psicologa C.M.C. dell'istituto, che aveva ricevuto le confidenze della ragazza senza sentire il teste diretto ossia la parte offesa e svalutando le conclusioni del perito nominato dal tribunale, il quale aveva concluso in maniera difforme dall'assunto della psicologa;
inoltre la corte, da un lato, aveva censurato il comportamento del tribunale, il quale anziché sentire direttamente la persona offesa, aveva preferito affidarsi al giudizio di un perito e,dall'altro, aveva ritenuto essa stessa superflua l'audizione; infine la corte aveva omesso di apprezzare la testimonianza dell'infermiere la quale, sia pure a seguito di L.B.A.
una visita sommaria, non aveva riscontrato lesioni sulla persona della vittima dell'abuso
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato L'articolo 111 della Costituzione, tra l'altro, assicura alla persona accusata la facoltà d'interrogare o fare interrogare i testimoni che l'accusano. La prova può essere assunta senza il contraddittorio solo per consenso dell'imputato, per impossibilità oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. L'articolo 512c.p.p. stabilisce a sua volta che il giudice,a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero o dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare, quando per circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Dalla lettura delle norme anzidette discende che gli atti compiuti unilateralmente possono essere utilizzati solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Il terzo comma
का 3 O S C U R A T A
dell'articolo 195 dispone che l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. La testimonianza indiretta può essere quindi utilizzata quando sia divenuta impossibile quella diretta. Per quanto concerne l'infermità, sia essa fisica che mentale rileva solo quella che rende impossibile l'esame. Deve ovviamente trattarsi di infermità permanente o tendenzialmente permanente e deve essere tale da non permettere l'escussione del teste neppure al di fuori della sede dove si svolge il dibattimento. Costituisce infermità rilevante anche quella che rende inutile la deposizione pur se il teste sia fisicamente o psichicamente in condizione di partecipare al dibattimento Nel caso in esame il tribunale, dopo avere ammesso la testimonianza della persona offesa, chiesta dal pubblico ministero e non dal difensore, sulla base della documentazione prodotta dal medesimo pubblico ministero ha disposto una perizia psichiatrica per stabilire la capacità della vittima di testimoniare
Il perito ha concluso affermando che le dichiarazioni della minore al momento della perizia erano inattendibili perché questa con il trascorrere del tempo non era in grado di collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti, anzi confondeva i due episodi di cui era rimasta vittima. Ha precisato tuttavia che non era da escludere la sua attendibilità per la versione resa nell'immediatezza del fatto agli operatori dell'istituto perché capace di criticare un evento accaduto poco tempo prima della sua rivelazione A seguito di tanto il presidente ha
-
sostanzialmente ritenuto inutile escutere la parte offesa perché la sua testimonianza sarebbe stata inattendibile in base alle risultanze peritali. L'inutilità dell'escussione della parte lesa per la sua incapacità, che non era palese nel corso delle indagini preliminari, è emersa solo a seguito della perizia disposta dal collegio. Il fatto che l'ordinanza di revoca dell'ammissione sia stata pronunciata dal presidente anziché dal collegio non rileva, sia perché le parti hanno accettato la decisione presidenziale per l'obiettiva inutilità della testimonianza, senza insistere per l'audizione, sia perché, essendo esse presenti, la violazione della norma avrebbe dovuto essere eccepita dalle stesse subito dopo la pronuncia del provvedimento a norma dell'articolo 182 comma secondo c.p.p.. In ordine alla revoca della testimonianza già ammessa le parti hanno avuto la possibilità d'interloquire tanto è vero che entrambe hanno prestato il consenso all'utilizzazione ed all'allegazione al fascicolo del dibattimento
K 4 O S C U RATA
delle dichiarazioni rese dalla parte offesa al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari Siffatto esplicito consenso presupponeva logicamente e cronologicamente l'accettazione del provvedimento presidenziale Il difensore dell'epoca quindi, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso dal nuovo legale, aveva avuto la possibilità d'interloquire in merito alla revoca dell'escussione della parte lesa Con l'accordo delle parti nel "
fascicolo del dibattimento possono confluire anche atti inseriti in quello del pubblico ministero. Il consenso prestato non può più essere revocato nei successivi gradi del giudizio a seconda della valutazione del giudice o delle strategie difensive anche se cambia la persona fisica del difensore. appare evidente Per le ragioni dianzi esposte l'infondatezza della prima censura
La seconda è inammissibile perché sotto l'apparente deduzione della violazione dei criteri di valutazione della prova 0 di presunte illogicità della motivazione, in realtà si censura la valutazione delle prove da parte dei giudici del merito, la cui motivazione non presenta vizi logici o errori giuridici. In proposito si osserva che non esiste alcuna contraddizione tra le conclusioni del perito e quelle della psicologa che nell'immediatezza del fatto aveva raccolto le confidenze della parte lesa, giacché lo stesso perito aveva sottolineato che la teste poteva essere attendibile allorché riferiva fatti accaduti poco tempo prima. Nel caso in esame la parte offesa, rientrata in istituto dopo la visita ai genitori, all'educatrice che l'aveva interpellata per P.M.C. averla notata piangente e sconvolta, aveva riferito il fatto, poi ripetuto ad altri operatori dello stesso istituto ed alla psicologa ed infine al pubblico ministero. C.M.C.
'esame ginecologico aveva rivelato la sussistenza di rapporti sessuali completi. La mancanza di lesioni non rende inattendibile il racconto perché la vittima non aveva mai sostenuto di avere subito lesioni o percosse. Va invece sottolineato che, come risulta dalla sentenza di primo grado, anche in occasione dell'altro abuso sessuale patito ad opera di un padrino erano rimasti coinvolti i genitori
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 616 c.p.p.
Rigetta
Пека 5 O S C U RATA
il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma il 13 febbraio del 2008-
Il consigliere estensore Il Presidente
Pierluigi Onorato Ciro Petti
F lig биопл Сіго бевос
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
ANCELLERIA
.3 APR. 2000
N Donail) IL FUNZIO
(doft h