Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di ricusazione, nel caso in cui la Corte di appello opti per l'adozione del procedimento "de plano" e cionondimeno acquisisca irritualmente il (non previsto) parere del P.G., tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2013, n. 13595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13595 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 20/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2665
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 35645/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NZ AU N. IL 31/05/1955;
avverso l'ordinanza n. 37/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 04/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del PG Dott. GALLI Massimo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trieste, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato - per quello che in questa sede rileva - inammissibile la dichiarazione di ricusazione della dr. PERSICO MARIAROSA, giudice del Tribunale di Udine, presentata nell'interesse dell'odierna ricorrente, imputata del reato di cui all'art. 642 c.p., nell'ambito del procedimento n. 7911/2007 R.G.N.R.. 2. Contro il provvedimento emesso dalla Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, con l'ausilio di difensori iscritti nell'apposito albo speciale, deducendo i motivi di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio derivante dalla mancata comunicazione del parere del P.G.;
2 - mancanza e/o apparenza della motivazione;
3 - violazione dell'art. 6 CEDU.
2.1. Il P.G., con requisitoria scritta depositata in data 1 ottobre 2013 ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per l'ulteriore corso.
3. All'odierna udienza camerale, celebrata ex art. 611 c.p.p., si è preso atto della regolarità degli avvisi di rito;
all'esito della discussione, questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la propria dichiarazione di ricusazione sia stata dichiarata inammissibile de plano, tenendo peraltro espressamente conto di un non previsto, ma ciononostante acquisito, parere del P.G. espressamente citato e condiviso in motivazione, ma mai comunicato alla controparte.
1.1. Il P.G., nella requisitoria scritta depositata, ha conclusivamente osservato che, "quando nella fase rescindente si acquisisce il (pur non dovuto) parere del Procuratore Generale e questo sia foriero di considerazioni, suscettibili di tradursi in profili di valutazione probatoria (come nel caso in esame), si impone l'applicazione della piena dialettica processuale, consentendo anche alla parte instante di prendere piena conoscenza - anche - del parere del P.G.".
1.2. Le considerazioni del P.G. vanno condivise ed accolte. Non è in discussione, in questa sede, la legittimità della possibile adozione del procedimento de plano per pervenire alla declaratoria di inammissibilità di una dichiarazione di ricusazione, ove ne ricorrano i presupposti di rito.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello ha adottato un rito "promiscuo", da un lato optando, in linea di principio, per il procedimento de plano, dall'altro, al tempo stesso, richiedendo, acquisendo e valutando adesivamente un non previsto parere del P.G., non comunicato e quindi sottratto all'esercizio del diritto al contradditorio della controparte, il che inficia irrimediabilmente la conclusiva decisione.
1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già ritenuto (sia pur in tema di revisione: sentenza n. 15189 del 19 gennaio 2012, CED Cass. n. 252020) che, "non essendo previsto parere alcuno da parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale parere sia irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio".
1.4. Il principio appare cogente in relazione a tutte le fattispecie nelle quali, pur essendo prevista ed adottata la procedura de plano, sia facoltativamente acquisito il (non obbligatorio) parere del P.M.:
in tali casi, detto parere va comunicato alle altre parti, onde consentire eventuali repliche prima della decisione. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di ricusazione, nel caso in cui la Corte di appello opti per l'adozione del procedimento de plano, e cionondimeno acquisisca irritualmente il (non previsto) parere del P.C, tale parere, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, deve essere comunicato, a pena di nullità, al ricusante".
1.5. Nel caso in esame, detta comunicazione è mancata, il che comporta la nullità del provvedimento impugnato.
1.5.1. Detta statuizione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso.
2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste che, ai fini della nuova valutazione, si conformerà al principio di diritto affermato nel 1.4 di queste Considerazioni in diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per nuova valutazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014