Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
Il parere del PG, pur irritualmente acquisito dal giudice competente a decidere sulla dichiarazione di ricusazione, deve essere comunicato alla parte ricusante, pena la violazione del principio del contraddittorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 18435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18435 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1197
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 34322/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE SE N. IL 08/10/1977;
avverso l'ordinanza n. 23/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del 26/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. La corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con provvedimento de plano del 26 aprile 2012 la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile, perché intempestiva, la dichiarazione di ricusazione di sette giudici proposta da IN GI.
Avverso detta decisione ricorre per cassazione l'interessato, con l'assistenza del difensore di fiducia, il quale, pregiudizialmente, ha denunciato, ai sensi dell'art. 6, p.1 CEDU e art. 111 Cost., la illegittimità del provvedimento impugnato perché violato il diritto al contraddittorio e tanto dappoiché non portato a conoscenza della difesa il parere espresso dal Procuratore Generale sulla istanza del IN, parere richiamato nel provvedimento impugnato.
2. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata condividendo le censure processuali della difesa.
3. Il ricorso è fondato.
Giova in primis riassumere la fattispecie portata all'esame della Corte.
Sulla istanza di ricusazione del IN, la Corte distrettuale ha deciso per la inammissibilità della istanza per intempestività, preliminarmente raccogliendo il conforme parere del P.G. ancorché non richiesto dal procedimento per questo disciplinato dall'art. 41 c.p.p., comma 1. Come innanzi anticipato, la questione giuridica posta dalla difesa ricorrente è se la mancata comunicazione del parere del P.G., non richiesto dalla legge ma comunque sollecitato dall'organo giudicante, pregiudichi o meno la correttezza del contraddittorio. Analogamente a quanto argomentato dal p.g. in sede, peraltro in sintonia con la tesi difensiva, richiama il Collegio la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale è in contrasto con l'art. 6, p.1 della CEDU la presentazione da parte del P.M. di memorie al giudice di appello senza che sia stata data comunicazione di esse all'imputato (Corte EDU 28.8.1991, Brandstetter e. Austria;
27.3.1998, K.D.B. c. Paesi Bassi). Ancora di recente le SS.UU. di questa Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di revisione, qualora la Corte d'appello proceda, seppur irritualmente, all'acquisizione del parere del Procuratore generale, di esso (parere) deve essere data comunque comunicazione alla parte richiedente in modo da consentirle di contraddire sul punto (Cass., Sez. Unite, 19/01/2012, n. 15189). Palese la identità di fattispecie processuale tra quella a margine della quale si sono pronunciate le sezioni unite e quella in esame e conclamata la identità di ratio deciderteli, sostanziantesi nella considerazione che il principio del contraddittorio, fondante del processo penale in coerenza con l'art. 111 Cost., non meno che con i principi della CEDU, art. 6, p.1 in primis, impone la conoscenza reciproca tra le parti processuali degli argomenti, delle tesi, delle osservazioni e delle conclusioni da ognuna rappresentati. Di qui la conclusione che anche nel contesto processuale nel quale l'intervento del P.G. non sia contemplato, qualora per iniziativa del giudicante ad esso si faccia ricorso, la regola del contraddittorio impone che di esso e dei suoi esiti si dia compiuta informazione alla parte privata.
4. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Potenza per l'ulteriore corso, dappoiché violato nella fattispecie e nei limiti innanzi indicati il principio del contraddittorio.
P.Q.M.
la Corte, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013