Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
L'esercizio del potere cautelare in corso di giudizio non determina una situazione di incompatibilità rilevabile come motivo di ricusazione, poiché il giudice è titolare della competenza accessoria cautelare che si radica in ragione di quella principale del giudizio sul merito.
Commentario • 1
- 1. Contestazione aperta per ati persecutori copre fatti fino alla sentenza (Cass. 17000/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2023
Il delitto di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. è reato abituale di evento "per accumulo", che si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, pur potendosi essere già perfezionato nel momento in cui uno degli eventi previsti dalla norma si sia realizzato, sicchè il termine finale di consumazione, in presenza di una contestazione "aperta", coincide con quello della pronuncia della sentenza di primo grado che cristallizza l'accertamento processuale, consentendo l'ampliamento dell'ambito dell'imputazione alle ulteriori condotte eventualmente realizzate successivamente all'esercizio dell'azione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/03/2009, n. 17401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17401 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/03/2009
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 558
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 29963/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Zagarese Giovanni del foro di Rossano nell'interesse di SS GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro in data 28/7/2008;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Passacantando Guglielmo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha presentato istanza di ricusazione, a norma dell'art.37 c.p.p., comma 1, lett. b), nei confronti del Presidente del collegio giudicante e del giudice a latere del Tribunale di Rossano, innanzi al quale si sta svolgendo procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 644 c.p., dolendosi del fatto che i predetti magistrati, abbiano emesso un decreto di sequestro preventivo, a carico del prevenuto, non limitandosi ad una astratta verifica del fumus del reato, ma esprimendo un giudizio di colpevolezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, in ordine all'attività usuraria attribuita all'imputato.
Avverso l'ordinanza, in data, 28/7/2008, con la quale La Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza, propone ricorso il SS per mezzo del suo difensore di fiducia, rinnovando la doglianza.
Il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, data la relazione intrinsecamente inscindibile tra competenza accessoria in materia cautelare e potere di cognizione di cui è titolare il giudice del dibattimento in merito alla regiudicanda che forma oggetto del processo principale, non è concepibile - neppure in via astratta - l'incompatibilità del giudicante per l'esercizio di funzioni per legge dovute. Al riguardo, questa Corte ha statuito che:
"In materia di ricusazione, deve escludersi la configurabilità di incompatibilità nei confronti del giudice investito del giudizio che, nel corso di esso, abbia esercitato il potere cautelare, giacché il giudice del dibattimento è investito, in tema di misure cautelari, di una competenza accessoria, che si radica in ragione di quella principale, che gli è propria, del giudizio sul merito". (Sez. 1, Sentenza n. 38657 del 22/09/2004 Cc. (dep. 30/09/2004) Rv. 229537).
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009