Sentenza 5 aprile 2012
Massime • 1
In tema di ricusazione, la manifesta infondatezza dei motivi, che legittima la declaratoria di inammissibilità, si caratterizza per una sommaria delibazione che si arresta "in limine" rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito e che consiste in una verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo il sindacato del giudice la mera plausibilità, risultante "ictu oculi", dei motivi che sorreggono l'atto. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza della ricusazione di un magistrato di sorveglianza per presunta incompatibilità a decidere sulle richieste di affidamento in prova e detenzione domiciliare dopo aver rigettato un'istanza di liberazione anticipata, rilevando che si trattasse di richieste riguardanti misure diverse nei presupposti e non sovrapponibili fra loro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2012, n. 37112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37112 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
Testo completo
37 1 12 /12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TITO GARRIBBA Dott. - Presidente - SENTENZA N. 580 Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - N. 48573/2011 - Consigliere - Dott. NN MARIA FAZIO - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) NU NN PP N. IL 24/04/1955 avverso l'ordinanza n. 34/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/11/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/septite le conclusioni del PG Dott. LUIGI RIELLO chu he chiesto ilrigetto del Mccorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 14 novembre 2011, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta in data 25 ottobre 2011 da ZZ NN GI nei confronti della dott.ssa Paola Cappelli, in qualità di componente del Tribunale di Sorveglianza di Roma designato a decidere sulle istanze avanzate nell'interesse della predetta ZZ ex artt. 47 e 47-ter dell'Ordinamento penitenziario.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di ZZ NN GI, deducendone: la nullità ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 41, comma 1, e 127 cod. proc. pen., avendo la Corte d'appello ritenuto di dichiarare l'inammissibilità de plano, senza attivare il procedimento camerale previsto dall'art. 127, mentre nel caso in esame non ricorreva il presupposto della manifesta infondatezza dei motivi addotti, dal momento che la decisione presupponeva l'analisi comparativa del contenuto di due provvedimenti, quello emesso dal Giudice ricusato e quello che si assumeva carente di legittimazione per effetto del primo;
la nullità ex art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37 ss. cod. proc. pen. e 47-47-ter dell'Ordinamento penitenziario, poiché il Magistrato di sorveglianza, avendo rigettato un'istanza di liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. sul presupposto della mancata partecipazione della persona condannata all'opera di rieducazione, si troverebbe in una situazione di incompatibilità rispetto alla decisione da assumere sulle ulteriori istanze di concessione dei benefici previsti dalle su menzionate norme dell'Ordinamento penitenziario, stante la forte interferenza dell'oggetto della valutazione giudiziale nei due procedimenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
4. Preliminarmente, deve rilevarsi come la giurisprudenza di questa Corte sia assolutamente consolidata nell'affermazione del principio secondo il quale, nel caso di manifesta infondatezza della ricusazione, il giudice deve pronunciare de plano la relativa declaratoria di inammissibilità, senza sentire le parti interessate in camera di consiglio, previa fissazione di udienza ed avviso, in quanto l'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., prescrive che il collegio provveda "senza ritardo" e non richiama, al contrario del successivo comma terzo, relativo alla decisione del merito della ricusazione, le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1, n. 6621 del 28/01/2010, dep. 18/02/2010, Rv. 246575; Sez. 3, n. 19964 del 29/03/2007, dis dep. 23/05/2007, Rv. 236733; Sez. 5, n. 43855 del 05/10/2005, dep. 01/12/2005, Rv. 233057; Sez. 6, n. 46771 del 20/10/2003, dep. 04/12/2003, Rv. 227166; Sez. 3, n. 23619, del 09/04/2001, dep. 11/06/2001, Rv. 218937).
4.1. Seguendo la prospettiva ermeneutica tracciata dalla su citata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi certamente errato il presupposto basato sulla pretesa inclusione della dichiarazione di manifesta infondatezza nell'ambito delle decisioni "sul merito". Di contro, deve, escludersi, in linea generale, ogni possibile contaminazione tra il piano del controllo della sussistenza delle condizioni necessarie per la pronuncia di merito e quello, da esso nettamente distinto, della risoluzione del problema di merito: per le caratteristiche coessenziali della gnoseologia del relativo giudizio, la sommaria delibazione di manifesta infondatezza, si arresta in limine, rispetto all'ambito peculiare dello scrutinio di merito;
si tratta, infatti, della verifica esterna di corrispondenza al modello legale, concernendo, il sindacato del giudice, la mera plausibilità, risultante ictu oculi, dei motivi che sorreggono l'atto, con effetti di stretto diritto processuale e a salvaguardia del "limite invalicabile all'impiego di moduli volti a eludere lo schema" del procedimento. In proposito, pronunziandosi a Sezioni Unite, questa Suprema Corte (22 novembre 2000, n. 32, De Luca e 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, con specifico riferimento alla previsione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.) ha già avuto modo di chiarire che la "metodica di accertamento" della manifesta infondatezza "è assolutamente conforme a quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità", c.d. intrinseche, e si risolve nella "absolutio ab istantia derivante dalla mera apparenza dell'atto", rispetto al modello tipizzato dalla legge processuale.
4.2. Orbene, dalla lettura del provvedimento impugnato emerge con chiarezza che la ragione della ritenuta inammissibilità della istanza di ricusazione è stata ravvisata proprio nella sua manifesta infondatezza, atteso che la Corte d'appello, in ossequio al disposto di cui all'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ha radicalmente escluso ogni possibile pregiudizio legato ad eventuall interferenze nell'oggetto della valutazione giudiziale.
5. Esito decisorio, questo, congruamente ed esaustivamente motivato dalla Corte territoriale sulla base della evidente diversità dei presupposti e della disciplina normativa propri di istituti (l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, da un lato, e la liberazione anticipata, dall'altro) tra loro non omologabili, né sovrapponibili, trattandosi, nel primo caso, di misure alternative alla detenzione, e nel secondo caso di un istituto premiale basato sulla prova di partecipazione all'opera di rieducazione da parte del condannato, senza che i relativi ambiti di valutazione possano subire alcun concreto pregiudizio a seguito della pronuncia dell'uno o dell'altro provvedimento. du 2 :
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, conclusivamente, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in euro mille.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, lì, 5 aprile 2012 Il Presidente Il Consigliere estensore Tito GarribbaJanishe Gaetano De Amicis M Huwer: DEPOSITATO IN CANCELLENA IL 26 SET 2017 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 3