Sentenza 24 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2001, n. 2730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2730 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2001 |
Testo completo
61550 ん E A 6 02730/01 ll N I 8 O 9 R I 25.11.20 1 . / A Z N 4 ес A / - T R 6 U B 1 T B . . S I I L R . L G R P . A E T D . R B L E A A POP LO ITALIANO D A T I D I 1 S R E 3 N 1 E T E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S . T N Oggetto I E N A S A E M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria s.v.a. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO - Presidente R.G.N. 4165/98 Dott. Giovanni PAOLINI C el. Consigliere 16430/98 5702 Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Cron. 7 Dott. Giulio GRAZIADEI -Consigliere Rep. - Consigliere Ud.13/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLER A 1 0 sul ricorso proposto da: ASS. CHIESA SCIENTOLOGY di MONZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in 5 5 ROMA VIALE گرPARIOLI 79/H, presso lo studio 4 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'avvocato LEALE GIOVANNI, che lo di fende UFFICIO COPIE Richiesta copia studio unitamente all'avvocato D'AG IZ, giusta dal Sig. IL SOLE ORE per diritti L. 3000 procura in calce;
" 5 MAR 2001 ricorrente CANCELLIERE
contro
UFF IVA MILANO;
intimato - e sul 2° ricorso n° 16430/98 proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 CAMPIONE CIVILE CHIESA SCIENTOLOGY di MONZA, elettivamente 1673 ASS. N. 61550 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UPFICIO COPIE domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 79/H, presso lo studio Richiesta copia studio dal Sig. BERURI GIOVANNI, che lo difende dell'avvocato LEALE 3000 per diritti L. D'AG IZ, giusta unitamente all'avvocato 11 .6 MAR 2001 - IL CANCELLIERE procura in calce;
ricorrente nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CANCELLERIA tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO ☑ STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale · la sentenza n. 47/96 della Commissione avversO Pali tributaria regionale di MILANO, depositata il 25/01/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BERLIRI, che si riporta agli scritti;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato SCRISCUOLI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i motivi dei ricorsi. -2- SVOLGIMENTO POTINTHEL PROCESSO La ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIENTOLOGY di A) - sedicente corporazione non riconosciuta Monza, senza scopo di lucro, ha proposto, con due articolati motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 47/59/96 del 25 gennaio 1997, recante definizione in secondo non notificata, controversia concernente sue grado di una impugnative degli avvisi di accertamento nn. R.T. 835625 i.v.a. 84, R.T. 835626 i.v.a. 85 ed R.T. 835627 i.v.a. 86 intercorsa fra essa ricorrente è l'Ufficio i.v.a. di Milano, e sanzionante la legittimità dei citati atti impositivi e la fondatezza delle pretese fiscali ai medesimi sottese. Il ricorso risulta prodotto nei confronti del suindicato ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria stato contraddittore della ricorrente ZION nei pregressi stadi di merito del giudizio e a detto ufficio è stato notificato il 2 marzo 1998. B) - La ASSOCIAZIONE CHIESA DI SCIENTOLOGY DI MONZA, quindi, ha riproposto il ricorso di cui avverso la decisione suindicata, questa trattasi volta indirizzandolo nei confronti del Ministero delle finanze ed allo stesso notificandolo il 16 3 settembre 1998. C) Il Ministero delle finanze resiste al ricorso di cui alle lettere precedenti con controricorso del 23 ottobre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) - I procedimenti scaturiti dalla surrichiamata duplice proposizione del ricorso in esame, concernendo impugnazione della medesima sentenza, a mente dell'art. 335 cod. proc. civ., devono essere riuniti. 2) - Il ricorso, per come proposto il 2 marzo 1998, è, e deve essere dichiarato, inammissibile. Al riguardo, è sufficiente far riferimento al Pol. consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte Suprema per il quale, in tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione proposto, come quello di cui trattasi, non nei confronti del Ministero delle finanze ma, contro l'ufficio finanziario stato parte del processo nei ZIONE pregressi stadi di merito ed a tale ufficio notificato va ravvisato senz'altro non ammissibile, atteso che gli uffici periferici del ministero suddetto risultano privi di soggettività esterna A con riferimento al giudizio di cassazione (la relativa soggettività processuale esaurendosi nel giudizio di appello dinanzi alla commissione tributaria regionale: art. 10 d.lgs. 31.12.1992 n. 546), sicché il gravame considerato risulta indirizzato, prima ancora che notificato, ad organo . non legittimato a contraddirlo a' sensi dell'art. 11 r.d. 30.10.1993 n. 1611 (cfr., in proposito, Cass. Sez. I civ., sent. n. 6475 del 18.7.1996, id., sent. n. 6709 del 25.7.1996, id., sent. n. 10.11.1997, id., sent. n. 2807 del11047 del 25.3.1999, id., sent. n. 12308 del 5.11.1999, id., sent. n. 12315 del 5.11.1999, id., ord. n. 1 del 4.1.2000, id., sent. n. 657 del 21.1.2000). Рас 3) Il ricorso, per come riproposto il 16 settembre 1998, d'altronde, è parimenti immeritevole di ingresso per essere intervenuta la relativa reintroduzione nella già maturata consumazione del termine per impugnare di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (operante nella fattispecie nella, incontestata, mancata notificazione della sentenza dedotta in discussione), e non essendo riscontrabile, perciò, una ipotesi di legittima ed utile riproposizione di ricorso originariamente inammissibile a norma dell'art. 387 del codice di rito. 4) - Le spese, nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
rimmisce i procedimenti, La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 13 ottobre 2000. l Il RelatoreT. Liebſanni Bokimi, Il Presidente il t Ивсилой IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 24 FEB. 2001 F IL CANCELLIERE C1 TE Osvaldo Ascanio r E N O S S A C E N O I Z 6 A 8 5 9 R 1 . T / N S A 4 I I / - SSAZI 6 G R B 2 E . A . R R L T . L P A . U A D D B . I B L E R E A T D T A T I N I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A M 9