Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/06/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 10653/2024 promossa da:
, c.f. , ass. Avv. Carlo Bosso, domiciliata Parte_1 C.F._1 come da ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
p. iva , ass. Avv. Tommaso Parisi, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, domiciliato come da memoria costitutiva;
- PARTE CONVENUTA -
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, la Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Premesso: con ricorso depositato in data 23.12.2024, ritualmente notificato, la ricorrente ha chiesto la condanna dell' al pagamento del TFS maturato CP_1 nel periodo 21.1.1992 – 28.2.2021 e quantificato in euro 99.148,55 netti, oltre accessori di legge;
l' costituendosi in giudizio ha riconosciuto il diritto di parte ricorrente, CP_1 rappresentando di aver provveduto al pagamento della prima rata in data
24.2.2025;
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Rilevato: all'udienza odierna entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l'Istituto provveduto al pagamento;
pertanto, preso atto della concorde posizione delle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere;
dovendosi considerare l' come soccombente virtuale in forza del CP_1 riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014 e succ. mod., in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento attesa l'estrema semplicità delle questioni proposte e trattate, vanno poste a carico dell' , con la richiesta distrazione di onorari e spese in favore del CP_1
Difensore di parte ricorrente Avv. Carlo Bosso.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c. dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' a rimborsare CP_1 alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.201,00, oltre spese forfettarie al 15 %, IVA, CPA. e c.u. se versato, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Bosso.
Torino, 19.6.2025
La Giudice
Sonia Salvatori
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