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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/07/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1107/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Parte_1 C.F._1
CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 12/04/1961, rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI MARIA ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a BRASILE in [...] Controparte_1 C.F._2 21/12/1976, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di CASTROVILLARI Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4/06/2024 Pt_1 Parte_1 ha introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
. Controparte_1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in Corigliano Rossano in data 15/05/2017. Dalla loro unione non sono nati figli. Con decreto pronunziato dal Tribunale di Castrovillari in data 10.03.2023 è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate. La parte ricorrente ha, dunque, chiesto di: “1) Pronunciare la cessazione civile del matrimonio contratto dal ricorrente in data 15.05.2017 in Corigliano Calabro, trascritto nei registri di detto Comune al anno 2017 Numero17 Parte I Serie , con la sig.ra
[...]
, in regime di separazione dei beni;
2) ordinare all'ufficiale civile del Comune CP_1 di Corigliano-Rossano di procedere alle annotazioni di legge;
3) confermare i provvedimenti contenuti nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, emesso in data 10.03.2023 da codesto Tribunale nel giudizio n., 2667/2022 RGAC. 4) Dare ogni altro provvedimento conseguenziale di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata il 22.1.2025 si è costituita la parte resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e rassegnando le seguenti conclusioni: “-dichiarare la cessazione degli effetti Pag. 2 di 3
civili del matrimonio celebrato in Corigliano Calabro, il 15.05.2017, tra i sig.ri
[...]
e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del CP_1 Parte_1 Comune di Corigliano Calabro (CS) Atto n. 17, parte I, anno 2017 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano (già Comune di Corigliano Calabro) la trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-Rossano, alle condizioni tutte indicate nel decreto di omologa della separazione consensuale, da ritenersi qui integralmente trascritte, emesso in data 10.03.2023 dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio.”. Su richiesta congiunta delle parti la prima udienza di comparizione è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Con le note scritte è stato depositato l'accordo intercorso tra le parti e da loro sottoscritto, oltre che nota sottoscritta dalle parti con la quale hanno dichiarato di non volersi riconciliare. La causa è stata, quindi, rimessa dal giudice relatore al collegio per la decisione con acquisizione del parere del P.M.. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale pronunziato in data 10.3.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni riportate nel decreto di omologo (“rinuncia reciproca ad assegno di mantenimento.”). Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata. Per l'effetto, in assenza di figli e di domande di contributo economico, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di CASTROVILLARI –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Corigliano Rossano in data 15/05/2017 TRA e Parte_1 Controparte_1
come sopra generalizzati (atto n.° 17, parte I, reg atti matrimonio anno
[...]
2017); Pag. 3 di 3
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.7.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1107/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. , parte nata a Parte_1 C.F._1
CORIGLIANO CALABRO (CS) in data 12/04/1961, rappresentata e difesa dall'avv. DI GIOVANNI MARIA ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. parte nata a BRASILE in [...] Controparte_1 C.F._2 21/12/1976, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO ANTONIETTA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
presso il Tribunale di CASTROVILLARI Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4/06/2024 Pt_1 Parte_1 ha introdotto il presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie
. Controparte_1 Le parti hanno contratto matrimonio civile in Corigliano Rossano in data 15/05/2017. Dalla loro unione non sono nati figli. Con decreto pronunziato dal Tribunale di Castrovillari in data 10.03.2023 è stata omologata la separazione tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate. La parte ricorrente ha, dunque, chiesto di: “1) Pronunciare la cessazione civile del matrimonio contratto dal ricorrente in data 15.05.2017 in Corigliano Calabro, trascritto nei registri di detto Comune al anno 2017 Numero17 Parte I Serie , con la sig.ra
[...]
, in regime di separazione dei beni;
2) ordinare all'ufficiale civile del Comune CP_1 di Corigliano-Rossano di procedere alle annotazioni di legge;
3) confermare i provvedimenti contenuti nel decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi, emesso in data 10.03.2023 da codesto Tribunale nel giudizio n., 2667/2022 RGAC. 4) Dare ogni altro provvedimento conseguenziale di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con memoria di costituzione depositata il 22.1.2025 si è costituita la parte resistente aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio e rassegnando le seguenti conclusioni: “-dichiarare la cessazione degli effetti Pag. 2 di 3
civili del matrimonio celebrato in Corigliano Calabro, il 15.05.2017, tra i sig.ri
[...]
e , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del CP_1 Parte_1 Comune di Corigliano Calabro (CS) Atto n. 17, parte I, anno 2017 e, per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corigliano-Rossano (già Comune di Corigliano Calabro) la trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corigliano-Rossano, alle condizioni tutte indicate nel decreto di omologa della separazione consensuale, da ritenersi qui integralmente trascritte, emesso in data 10.03.2023 dal Tribunale di Castrovillari nel giudizio.”. Su richiesta congiunta delle parti la prima udienza di comparizione è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Con le note scritte è stato depositato l'accordo intercorso tra le parti e da loro sottoscritto, oltre che nota sottoscritta dalle parti con la quale hanno dichiarato di non volersi riconciliare. La causa è stata, quindi, rimessa dal giudice relatore al collegio per la decisione con acquisizione del parere del P.M.. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con decreto di omologa di questo Tribunale pronunziato in data 10.3.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, le parti hanno chiesto la conferma delle condizioni riportate nel decreto di omologo (“rinuncia reciproca ad assegno di mantenimento.”). Il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, ritualmente espressi, e poiché attengono a diritti disponibili nessuna valutazione della loro legittimità e congruità deve essere effettuata. Per l'effetto, in assenza di figli e di domande di contributo economico, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio. In considerazione dell'intervenuto accordo le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di CASTROVILLARI –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA lo SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO celebrato in Corigliano Rossano in data 15/05/2017 TRA e Parte_1 Controparte_1
come sopra generalizzati (atto n.° 17, parte I, reg atti matrimonio anno
[...]
2017); Pag. 3 di 3
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, IN CONFORMITÀ degli ACCORDI raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 4.7.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò