Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 27/04/2026, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02173/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2173 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Musso, con domicilio eletto presso il suo studio in Ribera, via Trapani n. 6;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Agrigento, Questura Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dalla Questura di Agrigento in data 19/08/2025, prot. n.-OMISSIS-. IMM/SEZ II, notificato in data 06/10/2025 dalla Polizia di Frontiera di Catania.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Agrigento e di Questura Agrigento;
Vista l’ordinanza n.-OMISSIS- sulla domanda cautelare;
Visto il provvedimento n. 103/2025 di ammissione provvisoria al patrocinio delle spese dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il dott. Roberto Valenti e udita l’Avvocatura distrettuale dello Stato, assente parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento emesso dalla Questura di Agrigento in data 19/08/2025, prot. n.-OMISSIS-. IMM/SEZ II, con cui è stata archiviata la richiesta di permesso di soggiorno, avendo ritenuto l’Amministrazione che il ricorrente era irreperibile e quindi, di fatto, ed in tesi dell’Amministrazione, disinteressato al rilascio del titolo.
Il ricorrente evidenzia tuttavia che nel periodo estivo si era recato nel paese di origine dove ha prolungato il soggiorno a causa dello stato di salute della madre.
Il ricorso è affidato ai seguenti profili di censura:
1-violazione art. 32 D.Lgs. 286/1998: il ricorrente si è recato in TUNISIA durante il periodo estivo a giugno 2025 e comunque il dato non integrerebbe alcun disinteresse alla rinnovazione del permesso di soggiorno;
2-violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 39 D.Lgs. 286/1998 e ss.mm. e II, nonché l’omessa valutazione e il travisamento di fatti oltre l’eccesso di potere.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato con memoria e documenti: il ricorrente si sarebbe reso irreperibile nelle more della istruttoria della domanda, avendo l’amministrazione accertato che dal 19/4/2025 al 6/10/2025 si era allontanato dal territorio nazionale per un periodo di 5 mesi e 16 giorni.
Con ordinanza n.-OMISSIS- la domanda è stata accolta con sospensione del provvedimento impugnato.
Con provvedimento n. 103/2025 il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso al patrocinio delle spese dello Stato.
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2026, presente l’Avvocatura distrettuale dello Stato, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Ritiene il Collegio, ad un più approfondito esame proprio della fase di merito, di dover rivedere l’orientamento espresso in sede cautelare al momento della sommaria delibazione.
Alla stregua delle considerazioni che seguono, ritiene il Collegio che il ricorso non sia meritorio di accoglimento.
Entrambe le censure articolare in ricorsi sono infatti da disattendere.
Dalla documentazione in atti, parte ricorrente ha formulato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in data 11 marzo 2025, allegando il documento IL (in atti doc. 09 della produzione id parte ricorrente) al fine di comprovare la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.
Tuttavia, in data 14 maggio 2025 la Questura di Agrigento, mediante avviso ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990, provava a notiziare l’interessato in ordine all’accertamento ostativo sull’IL versato in quanto lo stesso risultava “…. cessato in data 16/04/2025 ”.
L’Amministrazione richiedeva quindi: 1) nuovo IL, (se datore di lavoro diverso da quello procedente, anche suo documento di identità, codice fiscale e dichiarazione); 2) oppure, in mancanza di nuovo IL, invitava l’interessato a presentare DID on line .
L’amministrazione assegnava a tal fine il termine di giorni 10, significando che “… in caso di mancata presentazione ed in difetto di positivo riscontro, quest’Ufficio procederà all’adozione di un formale provvedimento amministrativo di archiviazione/rigetto/revoca del beneficio richiesto o concesso ”.
Con precedente nota (in atti) del 07/05/2025 la Questura di Agrigento evidenziava che da accertamenti effettuati era emerso che il ricorrente non era più in possesso di rapporto di lavoro, con invito a produrre copia di un nuovo contratto di lavoro entro il termine di giorni 30.
La Legione Carabinieri Sicilia, Tenenza di Ribera, ancora in data 18/07/2025 notiziava la Questura di Agrigento che “ da accertamenti esperiti presso il Comune di Ribera il cittadino straniero risulta essere irreperibile ”.
Il ricorrente non ha dato alcun riscontro alle richieste, essendo risultato non reperibile al domicilio dichiarato, siccome nelle more spostatosi nel paese di origine ma senza dare alcuna comunicazione all’Amministrazione presso la quale sapeva essere pendente il procedimento amministrativo di che trattasi. Il ricorrente, infatti, è fuoriuscito dal territorio nazionale in data 19 aprile 2025 (ossia pochi giorni dopo aver cessato il rapporto di lavoro) ed è rientrato solo in data 06/10/2025, come da documentazione in atti.
Da quanto precede, emerge che l’interessato, pur consapevole che la conclusione del precedente rapporto di lavoro documentato al momento della presentazione della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno (ed in assenza di ulteriori domande presentate in via gradata) poteva costituire ostacolo al positivo esito della domanda di rinnovo, si è volontariamente sottratto alla partecipazione procedimentale recandosi all’estero senza dara comunicazione all’Amministrazione su differenti recapiti presso i quali notificare gli atti dello stesso procedimento. Tale comportamento, come dedotto dall’Amministrazione, evidenzia un sostanziale disinteresse da parte del richiedente, precludendo la prosecuzione dell'iter procedimentale verso l'esame del merito della domanda, così giustificandone la dichiarazione di improcedibilità in assenza del permanere delle condizioni lavorative dichiarate in sede di presentazione della domanda. Il rinnovo del permesso di soggiorno è subordinato alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal TU immigrazione e dal regolamento di esecuzione (d.P.R. 394/1999). Le carenze documentali evidenziate dalla P.A. costituiscono ragione sufficiente a giustificare l’archiviazione della domanda di rinnovo del titolo richiesto.
Né può essere imputata all’Amministrazione resistente la mancata valutazione dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno ad altro titolo, come prospettato dal ricorrente con la seconda censura, costituendo onere dell’interessato documentarne la ricorrenza, in modo da consentire alla Questura di verificare, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del d.lgs. 286/1998, la possibilità di rilasciare un altro tipo di permesso.
Come sottolineato anche recentemente dal giudice di appello, infatti “ l'Amministrazione non può d'ufficio ritenere sussistenti i presupposti per un titolo di soggiorno diverso da quello richiesto, in difetto di una specifica istanza di parte, corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza dei presupposti del titolo invocato. L'art. 5 c. 9 del D.Lgs. 286/98 prevede infatti che “il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorno dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”, prescrivendo chiaramente la necessità che vengano allegati i requisiti e dimostrata la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del titolo, che spetta chiaramente all'istante provare a seguito di apposita istanza. Né tale richiesta può essere surrogata da una comunicazione del difensore, vieppiù sprovvista di apposito conferimento dei relativi poteri, la quale non può imporre all'Amministrazione l'apertura di un apposito procedimento in assenza della doverosa istanza dell'interessato, finalizzata all'ottenimento dello specifico titolo richiesto .” (Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2026, n. 1048).
In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso è infondato e va respinto.
Sussistendone i presupposti, il ricorrente è ammesso in via definitiva al patrocinio delle spese dello Stato, impregiudicata ogni ulteriore verifica da parte dell’Amministrazione delle entrate.
La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio delle spese dello Stato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Consigliere
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.