Sentenza 11 luglio 2006
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2006, n. 15687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15687 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN UR NO, residente a Berlino, giusta proc. spec. per il grado del 30.06.03 Notaio Fizke-Pruss, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMIO SCARDIGLI, difeso dall'avvocato PETROCCHI PIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMANDO POLIZIA STRADALE C/O PREFETTURA DI SIENA, POLIZIA STRADALE SIENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 640/03 del Giudice di pace di SIENA, depositata il 23/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/05/06 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
Si dà atto che nel corso della causa è intervenuto dopo la trattazione conclusionale della requisitoria del P.G., l'Avvocato Scardigli difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RK BE MA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 23 aprile 2003 con la quale il Giudice di Pace di Siena ha respinto l'opposizione del ricorrente avverso il verbale di contestazione redatto il 5 agosto 2002 dalla Polizia Stradale di quella città per violazione dell'art. 154 del codice della strada, comma 1 e 8, compensando le spese del giudizio.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la parte intimata. Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 202 - 205 del codice della strada, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Lamenta il ricorrente che il Giudice "a quo" abbia rigettato l'opposizione sull'erroneo rilievo che, essendo stata la sanzione corrisposta dall'opponente in misura ridotta in data antecedente a quella del deposito dell'opposizione, era da ciò derivata l'estinzione della sanzione medesima e la preclusione di ogni ulteriore procedimento.
La doglianza è infondata.
Invero il giudice di pace, nel respingere l'opposizione, si è correttamente adeguato all'insegnamento di questa RE RT , da cui questo Collegio non ha motivo per discostarsi, (vedi da ultima la sentenza n. 2862/2005, secondo cui nella fattispecie, qui ricorrente, disciplinata dall'art. 202 del codice della strada (e dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 16), a differenza della ipotesi di sanzione irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, il pagamento in misura ridotta da parte dell'indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione medesima, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, implica necessariamente l'accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processala rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il ricorso va pertanto respinto mentre il ricorrente evita le spese di questo giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
La RT, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2006