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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/07/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2827/2017 R.G. vertente tra in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1
in SI (partita IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Filippo P.IVA_1
Chindemi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in SI, Corso Cavour
n. 106, recapito professionale del predetto difensore;
– opponente –
E
nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in SI, Via S. Giovanni Bosco n. 23, presso lo studio dell'Avv. Nicola Nastasi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– opposto –
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 250/2017, emesso in data 13 febbraio 2017, col quale il Tribunale di SI ingiungeva ad essa società di pagare la somma di euro 9.636,51
a dovuta a titolo di corrispettivo per l'attività professionale da lui Controparte_1
prestata nei confronti della società, costituita da servizi fiscali e di contabilità, relativi a periodi determinati, e dalla presentazione di una domanda di finanziamento presso la
CRIAS.
Esponendo di mai avere conferito alcun mandato professionale al , parte CP_1
opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dello stesso, rilevando che i rapporti con lo studio erano stati intrattenuti solamente con il figlio del CP_1
ricorrente, , le cui prestazioni, però, erano state regolarmente pagate, Persona_1
sia con assegni -prodotti in atti- che in contanti.
Aggiungeva che il rapporto col predetto si era, comunque, Persona_1
interrotto nel 2015, essendo stato conferito nuovo incarico ad altro professionista, dott.
. CP_2
Soggiungeva che la documentazione prodotta, riguardante le dichiarazioni fiscali relative alla società opponente, non era riferibile all'opposto, non presentando elementi da cui desumere che fosse stata dallo stesso compilata.
Chiedeva, quindi, di accertare l'inesistenza del credito per mancanza di prova e,
per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, con la conseguente revoca.
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Si costituiva in giudizio la parte opposta che replicava e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e si espletavano le prove orali.
All'udienza dell'undici luglio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge
29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Preliminarmente, deve rilevarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio a cognizione ordinaria in cui il giudice non deve accertare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, cioè in termini conformi ai presupposti di ammissibilità della procedura speciale, ma verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione (Cass. 13001/2006; Cass. 15702/2004; Cass.
7188/2003).
Da ciò deriva che, se la pretesa su cui si fonda il credito azionato risulta fondata,
la domanda va accolta indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi probatori sulla scorta dei quali sia stata emessa l'ingiunzione stessa (Cass.
2573/2002).
Restano pertanto irrilevanti, ai fini di un accertamento siffatto, eventuali vizi della procedura monitoria che non involgano l'inesistenza del diritto azionato con detta procedura, vizi che, per converso, possono espletare rilevanza ai fini del regolamento sulle spese della fase monitoria (Cass. 419/2006 e 7224/87).
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Occorre premettere, poi, che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite,
conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postulano che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
In tema di responsabilità contrattuale, inoltre, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
conf. Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12
giugno 2018).
Ciò detto, per un verso, pur non risultando per iscritto, il conferimento dell'incarico professionale a può evidentemente riscontrarsi sulla base Controparte_1
del complessivo esame dei rispettivi atti difensivi e degli atti di causa dai quali emerge un inequivocabile rapporto professionale tra lo studio , da una parte, e dall'altra, CP_1
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la odierna parte opponente, gestita da , e la ditta Parte_1 Parte_2
FVF Impianti, di cui è titolare il fratello gemello . Parte_3
In particolare, ha prodotto la documentazione contabile e Controparte_1
fiscale, evidentemente in suo possesso perché da lui stesso elaborata e predisposta,
relativa alla società , riguardante la contabilità generale per il periodo Parte_1
2013/2015, la contabilità del lavoro per il periodo 2014/2016 e la presentazione di una domanda di finanziamento presso la Crias.
La congruità del compenso richiesto per le prestazioni da lui effettuate, poi, è
stata attestata nel certificato di liquidazione parcelle rilasciato dall'ordine dei
[...]
Parte_4
Ebbene, ferma restando la prova sicuramente presuntiva dell'incarico conferito a desumibile proprio dalla copiosa documentazione prodotta, non Controparte_1
occorrendo, per tale tipo di attività, come detto, un mandato scritto, parte opponente ha rilevato, con il primo motivo dell'opposizione, che le uniche prestazioni d'opera professionale -comunque non specificate- erano state richieste a Persona_1
figlio di ed allo stesso pagate mediante assegni -che venivano Controparte_1
prodotti- ed anche mediante pagamenti in contanti, con ciò deducendo che la società
aveva rapporti esclusivamente con . Parte_1 Persona_1
Tale deduzione non assurge, però, a fatto estintivo dell'obbligazione fatta valere col ricorso per decreto ingiuntivo perché tutti gli assegni prodotti, tranne uno -alcuni,
peraltro, privi dell'indicazione del luogo di emissione- risultano emessi dalla ditta FVF
Impianti di TI FR e non dalla società e, comunque, non vi Parte_1
è la prova che siano stati effettivamente incassati da . Persona_1
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Peraltro, anche l'unico assegno emesso dalla società opponente non contiene il nome del beneficiario.
Ne consegue che, a fronte della dimostrazione delle attività contabili e fiscali eseguite da che ha ritualmente prodotto in giudizio la relativa Controparte_1
documentazione, non può essere considerato tale il fatto estintivo dedotto dalla società
opponente la quale, peraltro, non ha sostenuto che quelle attività fossero state eseguite,
piuttosto, dallo stesso ovvero da altro commercialista, dovendo, Persona_1
pertanto, individuarsi proprio nella odierna parte opposta il soggetto che ha posto in essere quella prestazione d'opera professionale della quale chiede, a ragione, il pagamento.
Per il resto, la congruità del compenso richiesto, a fronte della prodotta
-qualificata- certificazione, è stata genericamente contestata da parte opponente.
Da ultimo, deve rilevarsi che la prova testimoniale non ha aggiunto, per nessuna delle parti, decisivi o, quantomeno, significativi riscontri probatori alle rispettive argomentazioni difensive rispetto a quanto fin qui spiegato.
In particolare, se, dalla deposizione del teste , si desume che costui CP_2
sarebbe subentrato nella gestione della contabilità della società opponente all'inizio del
2016, dagli atti prodotti emerge che l'atto di conferimento dell'incarico professionale al predetto è privo di data e che, comunque, la documentazione fiscale da lui predisposta (CU per il 2016) risulta presentata in data 20 settembre 2016, mentre la relazione sull'attività contabile espletata per conto della società è Parte_1
stata dal commercialista sottoscritta solo in data 30 aprile 2017. Pertanto, ciò è CP_2
compatibile con i riferimenti temporali della documentazione contabile, prodotta da
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ed espletata per conto della società opponente, che si fermano ai primi Controparte_1
mesi del 2016.
E' privo di pregio, poi, l'assunto riferito dallo stesso teste secondo cui CP_2
l'amministratore della società opponente gli riferì che il vecchio commercialista era il dott. . Persona_1
Invero, il deve considerarsi un testimone "de relato actoris", avendo CP_2
deposto su fatti e circostanze di cui era stato informato proprio dal soggetto che ha proposto il giudizio di opposizione, così che la rilevanza del suo assunto è
sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa
(Cass. 569/2015).
L'opposizione deve essere, in conclusione, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore.
Condanna la predetta società a pagare a parte opposta le spese processuali, che liquida in euro 2.540,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15%.
SI, 11 luglio 2025.
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Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
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