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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2104/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Parte_1
Gianfranco D'Angelo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000907196, notificata il 7.3.2023, per un importo complessivo di euro 10.000,00 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2016). A sostegno dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale, l'omessa notifica degli atti prodromici. Invocava, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non essere più il legale rappresentante della società D. Transit s.r.l.s, in quanto sostituito dal sig. , come da allegata visura camerale storica. Controparte_2
Deduceva, infine, la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
in subordine, richiedeva una congrua riduzione in proporzione alle ritenute omesse. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto delle avverse pretese. Evidenziava, infine, che “in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo Msg. n.1931 del 24/05/2023, questo Ufficio ha ricalcolato la sanzione amministrativa per l'opposta ordinanza, che ammonta, in assenza di reiterazioni nei cinque anni successivi alla commissione della violazione, ad Euro 106,43”. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In data 10.03.25 parte ricorrente depositava quietanza di avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' All'esito della produzione documentale le parti CP_1 concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n. CP_1
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevolissima riduzione dell'importo ingiunto) e, per altro verso, della presenza in atti di documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. A ciò si aggiunga che, comunque, la materia oggetto del giudizio è stata oggetto di intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'udienza di discussione del 10 marzo 2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2104/23 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall' avv.to Parte_1
Gianfranco D'Angelo;
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e difeso dall' avv.to Itala De Benedictis;
CP_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.4.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- 000907196, notificata il 7.3.2023, per un importo complessivo di euro 10.000,00 (violazioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii. - omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'annualità 2016). A sostegno dell'opposizione deduceva l'intervenuta prescrizione quinquennale, l'omessa notifica degli atti prodromici. Invocava, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva sul presupposto di non essere più il legale rappresentante della società D. Transit s.r.l.s, in quanto sostituito dal sig. , come da allegata visura camerale storica. Controparte_2
Deduceva, infine, la illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per difetto di motivazione. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
in subordine, richiedeva una congrua riduzione in proporzione alle ritenute omesse. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo con varie CP_1 argomentazioni il rigetto delle avverse pretese. Evidenziava, infine, che “in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo Msg. n.1931 del 24/05/2023, questo Ufficio ha ricalcolato la sanzione amministrativa per l'opposta ordinanza, che ammonta, in assenza di reiterazioni nei cinque anni successivi alla commissione della violazione, ad Euro 106,43”. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In data 10.03.25 parte ricorrente depositava quietanza di avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' All'esito della produzione documentale le parti CP_1 concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere. Va dichiarata cessata la materia del contendere, come da concorde richiesta delle parti. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento della sanzione come rideterminata dall' Invero, ai sensi dell'art. 9, comma 5 e 6, D.Lgs. n. CP_1
8/16, il pagamento della sanzione ridotta entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della sanzione, estingue il procedimento. Con riferimento alle spese di lite, esse devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto, per un verso, dell'avvenuta rideterminazione in corso di causa della sanzione (con notevolissima riduzione dell'importo ingiunto) e, per altro verso, della presenza in atti di documentazione comprovante l'avvenuta notifica dell'atto di accertamento. A ciò si aggiunga che, comunque, la materia oggetto del giudizio è stata oggetto di intervento normativo in corso di causa, accadimento che, di per sé solo, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 10.03.2025 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli