Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI E PROCEDURE CONCORSUALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice delegato dott. Sergio Memmo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 80, COMMA 1, D.LGS N.14/2019
Vista la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. D.Lgs. n.14/2019 presentata da Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. PINO STEFANIA C.F._1
Richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 75 e 76, il decreto di fissazione di udienza ex art. 78 D.Lgs. n.14/2019;
Rilevato che la proposta rassegnata prevede - a fronte di un monte debitorio di euro 84.715,73 ( di cui euro
639594,95 credito privilegiato), oltre spese di procedura, di cui risultano titolari differenti soggetti - il soddisfacimento integrale del credito ante primo grado, nella misura del 25 % creditori privilegiati e dell'ulteriore 10% sulla parte degradata la soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 5 % e nella misura del 20% di quelli chirografari, vale a dire nella misura complessiva di euro 13.365,22, nell'arco temporale di mesi 79 mesi con rate mensili di € 500,00 provenienti dalla continuità aziendale;
Rilevato che il concordato è stato suddiviso in sei classi rispetto alle quali le classi ammesse al voto sono:
Classe 4, rappresentata dai creditori privilegiati Amministrazione finanziaria e Regione Puglia, per i quali la proposta prevede una percentuale di soddisfacimento del 25%; Classe 5 rappresentata dalla percentuale riconosciuta ai creditori privilegiati per la parte incapiente degradata al chirografo, Amministrazione finanziaria e Regione Puglia;
Classe 6 rappresentata dai creditori chirografari per i quali la proposta prevede una soddisfazione del 5%, e;
Controparte_1 Controparte_2
Rilevato per l'approvazione della proposta oltre alla “maggioranza dei crediti ammessi al voto”, occorre raggiungere la “maggioranza per teste” dei creditori ammessi al voto, in quanto in tutte e tre le classi vi sono creditori titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza, ai sensi dell'art. 79 CCII, in particolare nelle CP_ Classi 4 e 5 Amministrazione finanziaria e nella Classe 6 ; CP_3
Rilevato che, tenuto conto di quanto previsto dall' art 79 comma 3, nello specifico tutti i creditori hanno votato a favore;
Rilevato che gli importi riconosciuti ai creditori in privilegio sono maggiorati degli interessi legali ai sensi del
76 comma 5 CCII;
Considerato che come ha evidenziato l'CC nella propria relazione particolareggiata la valutazione di convenienza va conclusa positivamente valorizzando le percentuali di pagamento raggiungibili nelle procedure alternative poste a confronto che si palesano sostanzialmente migliorative rispetto alla soluzione liquidatoria;
Considerato che non risulta il compimento di atti di frode;
Considerato che la proposta non si palesa violativa del disposto di cui all'art. 2740 cc, né dell'obbligo di soddisfare integralmente i crediti impignorabili;
Considerato che l'CC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento diffuso, chiaro, logico ed esaustivo, come tale integralmente richiamato nella presente sede;
P.Q.M.
visto l'art. 80, comma 1, D.Lgs n.14/2010;
omologa il concordato minore proposto da Parte_1
dispone che l' CC , risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando immediatamente ai creditori e al
GD eventuali irregolarità; dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del
Tribunale di Lecce, a cura e spese del ricorrente;
dispone che l'CC ogni sei mesi riferisca per iscritto al giudice sullo stato dell'esecuzione;
dà atto che il concordato minore omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 80, comma 1, D.Lgs n.14/2019 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente, nonché al
Commissario Giudiziale, con le prassi d'uso;
dichiara chiusa la procedura.
Lecce 24/01/2025
Il Giudice delegato
Dott. Sergio Memmo