Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma quarto, cod. proc. pen., sollevata per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, la necessità di notificare il decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia non presente all'udienza preliminare senza essere legittimamente impedito a parteciparvi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2012, n. 6028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6028 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 27/01/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 213
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 36262/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US AN, nato a [...] il [...];
CI GI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 8 aprile 2010 della Corte d'appello di Roma, 2^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, previa declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale;
udito per l'imputato US AN, l'avv. LANARI Egidio, e per l'imputato CI GI, l'avv. Fabio Lattanzi che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8 aprile 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 9/7/2009, riduceva la pena inflitta a US AN, rideterminandola in anni quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, e riduceva la pena inflitta a CI GI, rideterminandola in anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i reati di usura, estorsione ed esercizio abusivo del credito.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse dagli appellanti, in punto di credibilità delle dichiarazioni delle persone offese, SZ NO e CC RO e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati a loro concorsualmente e rispettivamente ascritti, provvedendo a ridurre le pene inflitte per riportarle ad equità. In particolare la Corte respingeva l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 429 cod. proc. pen., comma 4, sollevata dalla difesa di US AN, che aveva eccepito la nullità dell'intero procedimento per mancata notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia, assente all'udienza preliminare, e respingeva, altresì, la richiesta di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale avanzata nell'interesse del medesimo imputato.
3. Avverso tale sentenza propongono ricorso US AN e CI GI per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, sollevando diversi motivi di gravame.
4. US AN solleva cinque motivi con i quali deduce:
4.1 Omessa od insufficiente motivazione sull'eccezione di incostituzionalità dell'art. 429, comma 4, in riferimento agli artt.178 e 179 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost..
4.2 Nullità dell'intero procedimento per mancata notifica del decreto che dispone il giudizio al difensore di fiducia, assente all'udienza preliminare;
4.3. Travisamento dei fatti e mancato esame del terzo motivo d'appello. Al riguardo eccepisce che nella sua deposizione la persona offesa, SZ NO ha mentito spudoratamente, così come hanno mentito il coimputato CI, i testi SZ RI e RI IT, in quanto il US vendeva droga allo SZ, per cui i rapporti finanziari fra i due andavano iscritti nell'ambito dello spaccio e non dell'usura;
4.4. Assoluta mancanza di motivazione sulla richiesta di riapertura del dibattimento. Al riguardo si duole che la Corte territoriale non ha preso in considerazione le articolate motivazioni della difesa, tendenti a dimostrare che il US era un collaboratore delle forze dell'ordine e che frequentava lo CI per svolgere indagini sulle attività illegali di quest'ultimo. Eccepisce, inoltre, che la riapertura del dibattimento sarebbe servita anche per chiarire le contraddizioni fra le deposizioni rese dalla persona offesa e dai testimoni, essendo le loro deposizioni atti di sviamento della verità. In particolare eccepisce che le dichiarazioni del teste SZ RI (fratello della persona offesa), della teste RI IT (madre) e della teste IM (moglie della persona offesa) si contraddicono fra di loro e con le dichiarazioni della persona offesa;
4.5 In subordine si duole della pena inflitta e chiede che venga ridotta al minimo edittale, con applicazione delle attenuanti generiche prevalenti.
5. CI GI deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento ai due reati di estorsione, rispettivamente in danno di NO SZ (capo 2 della rubrica) e di RO CC (capo 6 della rubrica). In particolare eccepisce che la minaccia profferita nei confronti dello SZ, con l'espressione, attribuita allo CI, che questi "avrebbe sotterrato la sua famiglia" non avrebbe contenuto concretamente minaccioso e non avrebbe avuto l'effetto di coartare la volontà della persona offesa. Per quanto riguarda l'estorsione perpetrata nei confronti di RO CC, deduce, ugualmente, il difetto dell'elemento costitutivo della minaccia ed eccepisce il travisamento della prova, avendo la Corte d'appello completamente pretermesso di esaminare la dichiarazione resa dal CC alla polizia giudiziaria, in data 23 marzo 2007, da cui si deve dedurre che le parti avevano già raggiunto un accordo per la cessione in pagamento dell'autovettura del CC, prima che si verificasse l'episodio dei due pugni sferrati al petto della parte lesa dall'accompagnatore dello CI. Infine eccepisce che la Corte d'appello non avrebbe compiuto un rigoroso controllo di attendibilità, tanto con riferimento alle dichiarazioni rese da NO SZ, quanto con riferimento alle dichiarazioni rese da RO CC. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono infondati.
2. US AN. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in punto di di incostituzionalità dell'art. 429, comma 4, in riferimento agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'eccezione è infondata. Nel sistema del codice di rito la conoscenza legale del decreto che dispone il giudizio avviene mediante la lettura del provvedimento del giudice, all'esito dell'udienza preliminare. L'art. 424, comma 2, precisa che la lettura equivale a notificazione per le parti presenti. L'art. 420 statuisce che l'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio "con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato2. Se all'udienza il difensore di fiducia, regolarmente avvisato non compare senza che sussista un legittimo impedimento, deve essere sostituito da un difensore d'ufficio, ai sensi dell'art. 97, quarto comma. Pertanto alla lettura del provvedimento, la difesa viene a conoscenza del decreto che dispone il giudizio. Deve escludersi, pertanto, che la mancata notifica del decreto che dispone il rinvio a giudizio al difensore di fiducia non presente all'udienza preliminare possa comportare una violazione dei diritti della difesa o dei principi costituzionali sul giusto processo. Nè può intravedersi una incisione del diritto alla difesa sul piano della sua concreta effettività in quanto il difensore di fiducia, una volta ricevuto l'avviso dell'udienza preliminare è messo in condizione di venire agevolmente a conoscenza dell'esito di tale procedimento, avendo il dovere professionale, in virtù dell'incarico ricevuto, di prendere visione del verbale. Nel caso di specie, inoltre, il decreto con il verbale della prima udienza nel quale veniva disposto il rinvio del dibattimento è stato notificato, in data 9/1/2008, all'avv. Egidio Lanari (nella qualità di domiciliatario dell'imputato), che ha avuto conoscenza del procedimento e vi ha partecipato senza nulla eccepire.
2.1 Per i motivi sopra esposti deve escludersi che la mancata notifica al difensore di fiducia, assente alla lettura del provvedimento, del decreto che dispone il giudizio possa comportare una nullità di ordine generate, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., lett. c).
2.2. Il terzo motivo in punto di vizio della motivazione per travisamento dei fatti è inammissibile. Infatti, in punto di diritto, mentre è consentito, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215, Casavola).
2.3 Quanto al quarto motivo di ricorso, la censura è infondata in quanto, secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5782 del 18/12/2006, Rv. 236064, Cagliano;
Sez. 6, Sentenza n. 40496 del 21/05/2009, Rv. 245009, Messina). Nel caso di specie, la Corte ha dato atto, quanto meno implicitamente, della esistenza di elementi di prova sufficienti per effettuare la valutazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, con la conseguente mancanza della necessità di rinnovare il dibattimento.
Le ulteriori deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alle contraddizioni emerse fra le dichiarazioni dei testi, ivi compresa la persona offesa del reato, svolgono ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dal giudice di appello con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede.
Infine è inammissibile il motivo sulla dosimetria della pena e sulle non concesse attenuanti generiche con criterio di prevalenza, in quanto aspecifico, essendo omessa ogni specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta (art. 581, comma 1, lett. c).
3. CI GI. Le censure del ricorrente in punto di violazione di legge e di vizio della motivazione, con riferimento ai due reati di estorsione a lui contestati sono destituite di fondamento. In punto di diritto va ricordato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. (Cass. Sez. 2, Sent. n. 37526 del 16.6.2004 dep. 23.9.2004 rv 229727; Sez. 2, Sent. n. 19724 del 20.5.2010, Rv 247117). Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46058 del 14.11.2008 dep. 12.12.2008 rv 241924). Nel caso di specie, per quanto riguarda l'estorsione commessa in danno di NO SZ, la minaccia non è stata ne' indiretta ne' implicita, ma esplicita e grave. Nè può dubitarsi dell'idoneità della minaccia a coartare la volontà della vittima, essendosi realizzata la coartazione della volontà della vittima, che ha posto in essere il negozio giuridico (la cessione dell'autovettura di proprietà dello stesso) al quale è stato indotto mediante la minaccia.
Uguali considerazioni devono essere svolte per quanto riguarda l'episodio di estorsione in danno di RO CC, non essendo contestabile ne' la sussistenza di un atto di violenza (i pugni sferrati contro la vittima da parte dell'accompagnatore dello CI), ne' l'idoneità della violenza a coartare la volontà della vittima. Al riguardo occorre precisare che nella fattispecie non ricorre l'ipotesi del travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni rese da RO CC in data 23 marzo 2007. Infatti per integrare il vizio di travisamento della prova non è sufficiente la pretermissione o l'erronea lettura di un dato processuale, se tale dato non svolge un ruolo decisivo nel percorso argomentativo seguito dal giudice di merito. Secondo l'insegnamento di questa Corte, le modifiche apportate dalla L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 8, non hanno mutato la natura del giudizio di cassazione,
che rimane un giudizio di legittimità. Ne consegue che gli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" menzionati ora dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che se convenientemente valutati anche in relazione all'intero contesto probatorio, avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata rimanendo esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione si tramuti in una nuova valutazioni delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35683 del 10/07/2007, Rv. 237652, Servidei). Nel caso di specie le dichiarazioni di RO CC, danno atto che lo CI, prima dell'episodio della minaccia, aveva invitato il CC a consegnare la sua autovettura in sostituzione della rata che avrebbe dovuto pagare all'usuraio. Successivamente si è verificato l'atto di violenza che ha indotto la vittima a vendere la sua autovettura. In questo caso, lungi dall'essere irrilevante, la violenza interviene come elemento rafforzativo nell'ambito della progressione criminosa che ha spinto la vittima a firmare la dichiarazione di vendita dell'autovettura.
4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2012