Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
È inammissibile per difetto d'interesse il ricorso per cassazione proposto dall'imputato per denunciare l'asserita abnormità della sentenza con la quale il tribunale, nel dichiarare la propria incompetenza per materia, abbia disposto la diretta trasmissione degli atti al giudice di pace ritenuto competente anziché (come previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274) al pubblico ministero, dal momento che quest'ultimo, avendo già esercitato l'azione penale, altro non avrebbe potuto fare, una volta ricevuti quegli atti, che trasmetterli al medesimo giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2007, n. 4407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4407 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
4407 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 21/11/2007
SENTENZA
N..2596/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NARDI DOMENICO
REGISTRO GENERALE 1. Dott.MARASCA GENNARO CONSIGLIERE 11 N. 000642/20072. Dott.NAPPI ANIELLO
3. Dott.SANDRELLI GIAN GIACOMO IT
4. Dott. FUMO MAURIZIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 11/01/1961 1) NO RE
N. IL 11/01/1961 2) NO PAOLO
avverso SENTENZA del 07/12/2005
TRIB.SEZ.DIST. di CLUSONE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
La Corte di Cassazione osserva :
"Il Tribunale di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone con sentenza del 7
dicembre 2005, ha dichiarato la propria incompetenza per materia in ordine al delitto di lesioni volontarie contestato a OD AO e OD RE ed ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Clusone.
Con il ricorso per cassazione OD AO e OD RE hanno dedotto la inosservanza di norme processuali e l'abnormità del provvedimento perché si sarebbe dovuta disporre la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Giudice di Pace di Clusone.
Il ricorso è privo di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Il motivo posto a sostegno del ricorso in effetti sarebbe fondato perché ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
In tal senso del resto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità più recente
(vedi Cass. Pen., Sez. I, n. 12317 del 2004; Cass. Pen., Sez. II, n. 5302 del
1997).
2 D'altra parte la Corte Costituzionale, con sentenza in data 11 marzo 1993 n. 76,
aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 23 comma I c.p.p.
nella parte in cui disponeva che quando il giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza per materia ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al Pubblico Ministero presso quest'ultimo .
Il legislatore con l'articolo 48 del decreto legislativo 274 del 2000 dinanzi citato e concernente il procedimento per i reati di competenza del giudice di pace si è
adeguato a tale orientamento della Corte Costituzionale.
La ragione di tale orientamento va ravvisata nella necessità che sia il Pubblico
Ministero competente ad esercitare l'azione penale.
Quando, però, come è accaduto nel caso di specie, il Pubblico Ministero abbia già esercitato l'azione penale per quel fatto, errando, però, nella individuazione del giudice competente, appare del tutto superfluo disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, che in materia ha già adottato una decisione e che non potrebbe fare altro che trasmettere gli atti al Giudice di pace competente , sembrando invece , opportuno per ragioni di economia processuale ' " "
trasmettere gli atti direttamente al Giudice di pace competente e non allo stesso
Ufficio del Pubblico Ministero che abbia, come detto, già esercitato l'azione penale per quello specifico fatto .
I ricorrenti hanno denunciato l'errore di trasmissione ma non hanno tenuto conto del fatto che il Pubblico Ministero destinatario si fosse già pronunciato e non hanno precisato quale fosse il loro interesse concreto a tale ulteriore passaggio del procedimento presso gli uffici del Pubblico Ministero se non quello, non tutelabile sul piano processuale, dell'allungamento dei tempi processuali.
3 E' quasi superfluo , infine , ricordare che non esiste nel nostro sistema processuale un ricorso , per così dire , per il rispetto della legge dovendo "
invece, la parte, pubblica o privata che sia, indicare sempre in modo specifico quale sia l'obiettivo concreto di suo vantaggio che intenda perseguire con la impugnazione.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti condannati in solido a pagare le spese del procedimento e ciascuno a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di
€1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento e ciascuno a versare la somma di €1.000,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 21 novembre 2007
IL PRESIDENTE
Komenico ovanli Il Consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 29 GEN. 2008 e quen
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise 4