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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/09/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2016/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, al Viale G. Matteotti n. 15, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Servello Gaetano Salvatore e Miriam Servello (PEC:
- , che lo rappresenta e difende, Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione della rendita vitalizia a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) Accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro di cui il Sig. , è rimasto vittima in data 20.04.2019 ha causato allo Pt_1 stesso un trauma alla spalla destra che ha menomato la sua integrità psico-fisica in misura non inferiore all'8%; II) Accertare e dichiarare che il sopra indicato infortunio, unificato a tutti i precedenti infortuni di cui è dettagliata indicazione e descrizione nella narrativa del presente ricorso e, in particolare modo, all'infortunio del 29.04.2016 e all'infortunio del 27.02.2017, ha causato una menomazione complessiva della integrità psico-fisica del ricorrente del 26% e/o, comunque, non inferiore al 16%; III) Per l'effetto, dichiarare che il Sig. , ha diritto alla costituzione, a decorrere dalla Parte_1 data del precitato ultimo infortunio sul lavoro (20.04.2019) della rendita per l'invalidità e/o inabilità permanente accertata, nonché a tutti gli altri benefici previsti delle vigenti disposizioni di legge e, conseguentemente, condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede in Roma al Viale IV Novembre n. 144 a costituire e a corrispondere, in favore del ricorrente, la rendita permanente a lui spettante per l'inabilità permanente accertata, aumentata degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria, nonché a riconoscere allo stesso tutti gli altri benefici previsti, sempre in relazione all'inabilità permanente accertata, dalle vigenti disposizioni normative. IV) Condannare, infine, l , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_1
Roma al Viale IV Novembre n. 144, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non averle riscosse. V) Emettere ogni altra statuizione di legge” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << … Il signor NATO IL 31/01/1955 di anni 70 è affetto da esiti di infortuni sul lavoro Parte_1 per trauma spalla destra, bicipite brachiale destro in destrimani,trauma spalla sinistra ha un danno biologico permanente complessivo con menomazione dell'integrità psico fisica valutato nel 18% (diciotto per cento). Decorrenza 20/04/2019.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio denunciato e la condizione clinica determinatasi. Risultano agli atti di causa le notifiche della bozza dell'elaborato peritale correttamente inviata alle parti.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 rendita vitalizia in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 18% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 20/04/2019, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di Pt_1
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso
[...] forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Servello Gaetano Salvatore, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, al Viale G. Matteotti n. 15, presso Parte_1 lo studio degli avv.ti Servello Gaetano Salvatore e Miriam Servello (PEC:
- , che lo rappresenta e difende, Email_1 Email_2 giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato
[...] presso la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e Email_3 difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/12/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione della rendita vitalizia a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “I) Accertare e dichiarare che l'infortunio sul lavoro di cui il Sig. , è rimasto vittima in data 20.04.2019 ha causato allo Pt_1 stesso un trauma alla spalla destra che ha menomato la sua integrità psico-fisica in misura non inferiore all'8%; II) Accertare e dichiarare che il sopra indicato infortunio, unificato a tutti i precedenti infortuni di cui è dettagliata indicazione e descrizione nella narrativa del presente ricorso e, in particolare modo, all'infortunio del 29.04.2016 e all'infortunio del 27.02.2017, ha causato una menomazione complessiva della integrità psico-fisica del ricorrente del 26% e/o, comunque, non inferiore al 16%; III) Per l'effetto, dichiarare che il Sig. , ha diritto alla costituzione, a decorrere dalla Parte_1 data del precitato ultimo infortunio sul lavoro (20.04.2019) della rendita per l'invalidità e/o inabilità permanente accertata, nonché a tutti gli altri benefici previsti delle vigenti disposizioni di legge e, conseguentemente, condannare l , in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 tempore, con sede in Roma al Viale IV Novembre n. 144 a costituire e a corrispondere, in favore del ricorrente, la rendita permanente a lui spettante per l'inabilità permanente accertata, aumentata degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria, nonché a riconoscere allo stesso tutti gli altri benefici previsti, sempre in relazione all'inabilità permanente accertata, dalle vigenti disposizioni normative. IV) Condannare, infine, l , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_1
Roma al Viale IV Novembre n. 144, al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non averle riscosse. V) Emettere ogni altra statuizione di legge” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dal ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: << … Il signor NATO IL 31/01/1955 di anni 70 è affetto da esiti di infortuni sul lavoro Parte_1 per trauma spalla destra, bicipite brachiale destro in destrimani,trauma spalla sinistra ha un danno biologico permanente complessivo con menomazione dell'integrità psico fisica valutato nel 18% (diciotto per cento). Decorrenza 20/04/2019.>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra l'infortunio denunciato e la condizione clinica determinatasi. Risultano agli atti di causa le notifiche della bozza dell'elaborato peritale correttamente inviata alle parti.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione CP_1 della rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza CP_1 della domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire la Parte_1 rendita vitalizia in relazione ad una menomazione dell'integrita psicofisica pari al 18% e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura CP_1 determinata secondo le tabelle allegate al D.M. 12.7.2000 con decorrenza dal 20/04/2019, oltre ad interessi al tasso legale dal dovuto fino al soddisfo;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di Pt_1
, liquidate in complessivi € 1.500,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso
[...] forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore dell'avv. Servello Gaetano Salvatore, in quanto dichiaratosi antistatario;
- condanna Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale
[...] rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 17/09/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani