Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 11/03/2026, n. 4537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4537 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04537/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03616/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3616 del 2024, proposto da EL IN, IA ET, IA RI LT, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Benedetto Macrì, IA Migliorino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione n. CT/2782/2023, prot. CT/153359/2023 del 18 dicembre 2024, con la quale Roma Capitale ha ingiunto alle parti ricorrenti di rimuovere o demolire, ex art. 31 TUED, l’opera abusiva realizzata a Roma, Via Di Selva Nera n. 200;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Dott. ST CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 11.3.2024 e depositato in data 4.4.2024, EL IN, IA IN e IA RI LT hanno adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare la determinazione n. CT/2782/2023, prot. CT/153359/2023 del 18 dicembre 2024, con la quale Roma Capitale ha ingiunto alle parti ricorrenti di rimuovere o demolire, ex art. 31 TUED, l’opera abusiva realizzata a Roma, Via di Selva Nera n. 200, notificata a EL IN, IA IN, in data 18.1.2024, e non notificata a IA RI LT.
A sostegno del gravame, i ricorrenti hanno articolato i motivi che verranno di seguito esaminati.
2. In data 18.8.2024, si è costituita in giudizio Roma Capitale con una memoria di stile e, con memoria del 14.1.2026, ha insistito per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
4. Tanto premesso, la delibera in questa sede impugnata ha proceduto alla rettifica della diversa e precedente determina dirigenziale n. C/2702/2023, prot. n. CT/149785/2023 del 7.12.2023, in quanto quest’ultima, per mero errore materiale, indicava, quale oggetto, “ Via Casal di marmo, 508 ”, anziché “ Via Di Selva Nera n. 200 ”.
Con il provvedimento oggetto di gravame, Roma Capitale ha rilevato, per inidoneità del titolo, il carattere abusivo delle seguenti opere: a) recinzione di m. 1,60 circa, posta a delimitazione della proprietà privata di Via Di Selva Nera, costituita da un muretto in calcestruzzo di altezza di m. 0,50 sormontato da pali in metallo; b) avvenuta pavimentazione con asfalto di un’area avente estensione pari a circa mq. 2500.
Il responsabile dell’abuso veniva individuato in AL IN, cosicchè i ricorrenti sono stati tutti intimati quale “ comproprietari non responsabili ”.
In particolare, ai fini della realizzazione della recinzione, era stata presentata la C.I.L.A. prot. CT/2019/21896 del 15 febbraio 2019 mentre, per la realizzazione della pavimentazione, risultava essere stata presentata la Comunicazione per lavori di manutenzione ordinaria prot. n. CT/2019/54856 del 23 aprile 2019.
5. Ciò posto, il Collegio, in via pregiudiziale di rito, rileva che il ricorso introduttivo del giudizio non risulta né redatto nelle forme prescritte dal P.A.T. (estrazione di “ formato digitale pdf nativo ”), né sottoscritto con firma digitale PADES, bensì analogica.
Conseguentemente, tale modus procedendi si pone in violazione dell’art. 136, comma 2 bis , c.p.a. (a mente del quale “[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale ”) e dell’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (in base al quale gli atti processuali “ sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD ”).
Sennonchè, anche in omaggio al principio di tipicità delle nullità degli atti processuali di cui all’art. 156, comma 1, c.p.c., nonché del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., tali vizi integrano mere irregolarità, e non invece nullità in senso tecnico, qualora essi, come occorso nel caso di specie, non hanno inciso né sull’identità dei ricorrenti, né sull’intellegibilità del contenuto del ricorso (in tal senso, Cass. civ., SS.UU., n. 6477/2024).
Del resto, parte resistente si è difesa nel merito e nulla ha eccepito al riguardo, cosicchè il principio del contraddittorio risulta certamente integro ai fini che qui interessano.
6. Entrando quindi nel merito della causa, il Collegio d’ufficio ritiene di dovere valutare se sussista, in capo ai ricorrenti, l’interesse ad agire circa l’annullamento dell’atto gravato.
Il dubbio nasce dal rilievo per il quale l’atto in esame è qualificato dall’Amministrazione stessa quale atto di “rettifica” dell’oggetto di altra e precedente determinazione dirigenziale, non impugnata.
In altri termini, occorre chiedersi se l’atto in questa sede impugnato sia un atto di mera “rettifica” dell’atto precedente – e come tale non espressione del potere di amministrativo di riesame – ovvero quale atto autonomo e, come tale, autonomamente impugnabile.
Nel primo caso, sarebbe evidente l’inammissibilità del presente ricorso per carenza originaria dell’interesse ad agire, non avendo il ricorrente impugnato il primo provvedimento (quello oggetto di rettifica). Nel secondo caso, invece, l’atto di rettifica sarebbe munito di autonomo carattere lesivo.
Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., n. 1036/2014), condivisa dal Collegio, ha stabilito che, al fine della qualificazione giuridica di un atto amministrativo, “ non assume rilievo dirimente l’autoqualificazione datane dall’amministrazione emanante, dovendosi invece aver riguardo al suo contenuto sostanziale e alla funzione da esso perseguita […] ; l’istituto della rettifica consiste nella eliminazione di errori ostativi o di errori materiali in cui l’amministrazione sia incappata, di natura non invalidante ma che diano luogo a mere irregolarità. Affinché ricorra un’ipotesi di errore materiale in senso tecnico-giuridico, occorre che esso sia il frutto di una svista che determini una discrasia tra manifestazione della volontà esternata nell’atto e volontà sostanziale dell’autorità emanante, obiettivamente rilevabile dall’atto medesimo e riconoscibile come errore palese secondo un criterio di normalità, senza necessità di ricorrere ad un particolare sforzo valutativo e/o interpretativo, valendo il requisito della riconoscibilità ad escludere l’insorgenza di un affidamento incolpevole del soggetto destinatario dell’atto in ordine alla corrispondenza di quanto dichiarato nell’atto a ciò che risulti effettivamente voluto […] (v. in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n. 2306) ”.
A ciò deve inoltre essere aggiunto che “ la rettifica, quale provvedimento di secondo grado volto alla semplice correzione di errori materiali o di semplici irregolarità involontarie, si distingue profondamente dall’annullamento d’ufficio e dalla revoca, non avendo natura di vero e proprio provvedimento di riesame e non essendo assoggettato [n.d.a.: pur dovendo comunque intervenire entro un congruo limite temporale, onde evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici] alla disciplina di cui all’art. 21 novies l. n. 241/1990, in quanto non riguarda atti affetti da vizi di merito o di legittimità e non presuppone alcuna valutazione, più o meno discrezionale, in ordine alla modifica del precedente operato della P.A., anzi ha natura doverosa, in luogo della discrezionalità insita nel potere di annullamento d’ufficio; non comporta nessuna valutazione tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato; non richiede una motivazione rigorosa; si distingue, altresì, dalla regolarizzazione e dalla correzione, le quali, normalmente, comportano l’integrazione dell’atto ” (TAR Brescia, n. 213/2021).
Applicando tali principi al caso di specie, deve essere rilevato come il provvedimento gravato non si sia limitato a modificare l’oggetto della richiamata determinazione dirigenziale, e quindi a indicare la località presso la quale è sorto l’abuso oggetto di contestazione – circostanza comunque rilevante a fini dell’individuazione dell’abuso per cui è causa – ma abbia riassegnato ai ricorrenti il termine per porre in essere gli adempimenti di cui all’art. 31 TUED.
Pertanto, l’atto impugnato deve essere giuridicamente qualificato quale atto di revoca del precedente e, come tale, suscettibile di autonoma impugnazione, perchè integralmente sostitutivo del precedente, con effetto ex nunc , e quindi immediatamente lesivo.
7. Fermo quanto precede, con il primo motivo di gravame, i ricorrenti hanno eccepito l’inoperatività, nei loro confronti, essendo essi comproprietari non responsabili, della sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree per cui è causa, nell’ipotesi di inottemperanza all’ordinanza ingiunzione. Infatti, ai sensi dell’art. 15, comma 5, L.R. 15/2008, i proprietari non responsabili sarebbero destinatari solo dell’ordine di demolizione e non anche della connessa sanzione ablatoria, che invece investirebbe solamente il proprietario responsabile dell’abuso. Di qui l’illegittimità del provvedimento impugnato che non terrebbe conto della prospettata distinzione.
La censura è infondata.
Come chiarito da C.d.s., A.P., n. 16/2023, la mancata ottemperanza, anche da parte del proprietario non responsabile dell’abuso, all’ordinanza di demolizione, entro il termine previsto dall’art. 31, comma 3, TUED, impone all’Amministrazione di adottare l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale; ferma la possibilità del proprietario non responsabile, se del caso, di dedurre e provare di aver presentato l’istanza di cui all’art. 36 TUED, nonchè la non imputabilità dell’inottemperanza.
Pertanto, il provvedimento in questa sede gravato è legittimo nella misura in cui rappresenta al proprietario non responsabile, già in sede di ordine di demolizione, le conseguenze ablatorie derivanti dall’inottemperanza allo stesso.
8. Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente ha eccepito che l’abuso oggetto di contestazione, da un lato, non determinerebbe alcun impatto urbanistico (trattandosi solamente di area asfaltata per 2.500 mq, ma priva di qualsivoglia edificazione) e, dall’altro, il tempo trascorso (trattandosi di opere poste in essere nell’anno 2018) avrebbe ingenerato un affidamento nei ricorrenti circa la legittimità urbanistico-edilizia dell’opera.
La censura non merita apprezzamento.
8.1. Quanto al primo aspetto, l’attività di disciplina edilizia è attività vincolata, cosicchè l’Amministrazione, riscontrata la carenza del titolo richiesto dalla legge ai fini della trasformazione del territorio, è tenuta ad adottare i provvedimenti di disciplina edilizia.
Nel caso di specie, le opere oggetto di contestazione avrebbero necessitato del permesso di costruire.
Come chiarito dal C.d.s., sent. n. 8861/2025, deve escludersi dal regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, che: “ i) sia di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato; ii) riduca la superficie filtrante, con la conseguenza che, anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità, incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno; iii) sia percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbanistico; iv) determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria ”.
Alla luce di quanto precede, quantomeno l’entità delle opere per cui è causa, unitamente alla permanente trasformazione dell’area che la interessa, certamente confligge con i criteri appena tracciati e determina un forte impatto urbanistico. A ciò deve essere aggiunto che, alla luce della valutazione complessiva e non atomistica dell’abuso, esso non si compone solo dell’area asfaltata di mq 2500, ma anche di una recinzione di m. 1,60 circa, posta a delimitazione della proprietà privata di Via Di Selva Nera, costituita da un muretto in calcestruzzo di altezza di m. 0,50 sormontato da pali in metallo.
8.2. Quanto poi al profilo dell’affidamento, come chiarito dal C.d.s., A.P., n. 9/2017, il decorso del tempo non costituisce “ una sorta di sanatoria extra ordinem quale effetto dell’omessa o tardiva adozione ” dei provvedimenti di tal fatta.
Invero, la giurisprudenza amministrativa (C.d.s., sentt. nn. 3284/2024, 3345/2022, 4849/2016 e 4880/2016, TAR Lazio, Sez. II, n. 50/2024, TAR Lombardia, n. 2551/2024, TAR Sicilia, n. 166/2024, TAR Campania, n. 2714/2023), condivisa dal Collegio, ha stabilito che “ è responsabile dell’abuso non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene [ovvero ne abbia la disponibilità quale detentore e utilizzatore] in modo da potersi avvalere nel tempo successivo alla realizzazione dell’utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò, avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei luoghi, pur senza essere l’autore materiale dell’abuso preesistente ”. Pertanto, anche la doglianza dei ricorrenti, per la quale essi non sarebbero gli autori materiali dell’opera abusiva, è priva di pregio, rilevando, piuttosto, la disponibilità concreta, che deriva loro dalla titolarità del diritto di proprietà dei beni de quibus .
Del resto, l’art. 27 TUED è diretto a tutelare l’interesse pubblico primario, che è preminente rispetto agli interessi privati secondari, al ripristino dell’assetto urbanistico violato.
A ciò deve essere aggiunto come il carattere abusivo di un immobile ne configura una caratteristica di natura reale, di tipo oggettivo che, da un lato, lo attinge anche nelle sue successive vicende circolatorie (con la conseguenza per la quale i provvedimenti di disciplina edilizia costituiscono atti dovuti, che prescindono dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso edilizio) e, dall’altro, priva di rilievo la buona fede e quindi l’affidamento ingenerato nel proprietario.
9. Con la terza doglianza, i ricorrenti hanno eccepito che l’area oggetto di causa è adibita allo svolgimento di attività di istruzione per la categoria di patenti A, cosicchè i primi sono titolari del relativo nulla osta per lo svolgimento di attività commerciale, in conformità alle disposizioni che ne disciplinano l’esercizio.
Anche tale censura non coglie nel segno.
La disciplina dei titoli necessari allo svolgimento di attività commerciale è diversa e distinta da quella afferente alla normativa urbanistica ed edilizia, cosicchè non può desumersi dalla autorizzazione di carattere commerciale “a valle” la legittimità dei titoli edilizi “a monte”.
10. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
11. Le spese di lite del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida nella complessiva e unica somma di € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG AV, Presidente
Vincenza Caldarola, Referendario
ST CO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST CO | NG AV |
IL SEGRETARIO