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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento R.G. 62/2025 trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11/07/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 , nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Provitera, Parte_2 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/1993 in Santa
Maria a Vico (CE); rilevato che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...], [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...], il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...] lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 09/10/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale una pronuncia vertente esclusivamente sullo status, avendo già dato seguito ed esecuzione alle condizioni di separazione;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/1993 in Santa Maria a Vico
(CE) da , nato a [...], il [...] e nata a [...], il Parte_1 Parte_2
09/05/1971;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a Vico di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte II, serie A anno 1993);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Evelina Piperno. CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
nel procedimento R.G. 62/2025 trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 11/07/2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 , nato a [...], il [...] e Parte_1
, nata a [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Provitera, Parte_2 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/1993 in Santa
Maria a Vico (CE); rilevato che dal matrimonio sono nati i figli , nata a [...], [...] e Persona_1 Per_2
, nato a [...], il [...], entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
[...] lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale definito con decreto di omologa del 09/10/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale una pronuncia vertente esclusivamente sullo status, avendo già dato seguito ed esecuzione alle condizioni di separazione;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 2
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/05/1993 in Santa Maria a Vico
(CE) da , nato a [...], il [...] e nata a [...], il Parte_1 Parte_2
09/05/1971;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria a Vico di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 14, parte II, serie A anno 1993);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11.07.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del ott.ssa Evelina Piperno. CP_1