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15 agosto 2012
15 agosto 2012
Art. 11. Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica 1. All' articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila».
2. All' articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni».
3. All' articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 , nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
2. All' articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni».
3. All' articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 , nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Genova, sentenza 17/11/2025, n. 2522Provvedimento: R.G. 10561/2023 - Rg 10561-1/2023 Udienza del 17.11.25 h 10,45 avanti al CP_1 compare per parte ricorrente l'Avv. Villa che precisa le conclusioni come in note conclusive depositate insistendo nelle domande svolte sia in merito alla querela incidentale di falso sia in merito all'opposizione all'ordinanza ingiunzione.- L'Avv. Villa chiede di essere dispensata dal presenziare alla lettura del dispositivo Il Gop Dispensati i procuratori delle parti dal presenziare alla lettura del dispositivo, all'esito ad h. 16,30 pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.- Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Genova - Sezione 1- In …Leggi di più...
- art. 221 c.p.c. e ss. c.p.c.·
- sanzione amministrativa·
- spese di CTU e CTP·
- art. 140 c.p.c.·
- art. 15 c. 8 L. n. 515/93·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- querela di falso·
- art. 226 c.p.c.·
- art. 7 c. 6 L. n. 515/93·
- notifica diffida