Art. 11. Misure per ampliare la trasparenza dei finanziamenti privati alla politica 1. All' articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni, la parola: «cinquantamila» e' sostituita dalla seguente: «cinquemila».
2. All' articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni».
3. All' articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 , nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».
2. All' articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , e successive modificazioni, le parole: «superiore ad euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «superiore all'importo di cui all' articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 , e successive modificazioni».
3. All' articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicita' del referto di cui al comma 3».
4. All'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2 , nella sezione «Conto economico», alla lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 4) (Altre contribuzioni), dopo la voce «b) contribuzioni da persone giuridiche» e' inserita la seguente voce:
«b-bis) contribuzioni da associazioni, partiti e movimenti politici».