Sentenza 8 marzo 2024
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- 1. La discrezionalità dell'Ente nel regolamento TARI/TARSUGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 giugno 2024
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14404 del 23/05/2024 ha rigettato il ricorso presentato da una Società, avverso un avviso di pagamento TARSU (anno di imposta 2007), in cui l'Ente impositore, nello schema di calcolo dell'importo dovuto per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, aveva applicato la tariffa prevista per “depositi, magazzini, autorimessa, autolavaggi, garages” invece di prevederne una apposita per l'area scoperta adibita a parcheggio. La società riteneva che l'Ente avesse dovuto prevedere un'apposita sottocategoria per le aree adibite a parcheggio, avendo queste una propria peculiare potenzialità alla produzione di rifiuti da tenere ben distinte da …
Leggi di più… - 2. la tariffa può dipendere dall'attività che viene svolta nell'immobileGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 30 maggio 2024
In tema di TARSU, la Corte di Cassazione con sentenza n. 14404, del 23 maggio scorso, ha affermato: “l'applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma può essere ancorata all'attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall'art. 62, comma 4, del d.lgs. n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini TARSU, equipara l'area scoperta adibita a parcheggio all'area coperta adibita garage, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2024, n. 6924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6924 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2024 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
non essendo necessari 10 di 10 ulteriori accertamenti di merito, deve essere rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente. 9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, mentre quelle di merito vanno compensate.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. AN PI Cei al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore della ricorrente nella somma di 4.500,00 €, oltre accessori ed all’importo di 200,00 € per spese vive. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2023.