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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/07/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14529/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14529 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato David Fabbri in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale di udienza del 16.07.2025):
1) “IN VIA PRELIMINARE: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Casciano in Val di Pesa (FI) in data 03.07.2010 tra la
1 IG.ra ed il IG. trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), dell'anno 2010, Atto n.
24, Parte II, Serie A, con ogni conseguente adempimento come per legge.
2) IN VIA PRINCIPALE:
2a) stabilire la collocazione delle minori e presso la madre IG.ra Per_1 Per_2 con abitazione e residenza prevalente delle medesime nella casa Parte_1 familiare posta in San Casciano in Val di Pesa (FI), Borgo Sarchiani n. 114, concessa in comodato alla IG.ra dal padre della stessa che ne rimane quindi Parte_1 assegnataria;
2b) in ragione di tutte le motivazioni esposte in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre IG.ra che, Per_1 Per_2 Parte_1 quindi, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo autonomamente tutte le decisioni di interesse delle figlie;
2c) disporre che il IG. tenga con sé le figlie un fine settimana Controparte_1 alternato, dal sabato mattina alle ore 10:00 e sino alla domenica sera fino alle 19,00 per riaccompagnare le figlie prima di cena. Nelle vacanze estive, il padre terrà le figlie per 10 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
In difetto di accordo, un anno le figlie trascorreranno col padre la prima quindicina del mese di agosto e con la madre la seconda. L'anno successivo il contrario e così Per_ alternando di anno in anno. In ordine alle festività, e le trascorreranno Per_1 con entrambi i genitori ad anni alterni: in particolare staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
i giorni dell'ultimo e del primo dell'anno con un genitore e la vigilia dell'Epifania e l'Epifania con l'altro. Stessa cosa per Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. L'anno seguente il contrario e così alternando, di anno in anno. Per le feste civili diverse da quelle sopra indicate varrà il principio dell'alternanza, nel senso che le figlie ne trascorreranno una con un genitore e quella successiva con l'altro e così alternando (così, ad esempio, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre e così via). Né il padre né la Per_ madre potranno portare e fuori dal territorio italiano, senza Per_1 autorizzazione da parte dell'altro genitore. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale
3) IN VIA SUBORDINATA: 2 3a) stabilire la collocazione delle minori e presso la madre IG.ra Per_1 Per_2 con abitazione e residenza prevalente delle medesime nella casa Parte_1 familiare posta in San Casciano in Val di Pesa (FI), Borgo Sarchiani n. 114, concessa in comodato alla IG.ra dal padre della stessa che ne rimane quindi Parte_1 assegnataria;
3b) disporre l'affidamento condiviso delle minori e così da Per_1 Per_2 consentire l'esercizio congiunto ad entrambi i genitori della responsabilità genitoriale;
3c) stabilire le visite e le frequentazioni del padre con le figlie come segue: disporre che il padre IG. tenga con sé le figlie un fine settimana alternato, dal Controparte_1 sabato mattina alle ore 10:00 e sino alla domenica sera fino alle 19,00 per riaccompagnare le figlie prima di cena;
Nelle vacanze estive, il padre terrà le figlie per
10 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, un anno le figlie trascorreranno col padre la prima quindicina del mese di agosto e con la madre la seconda. L'anno successivo il contrario e così Per_ alternando di anno in anno. In ordine alle festività, e le trascorreranno Per_1 con entrambi i genitori ad anni alterni: in particolare staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
i giorni dell'ultimo e del primo dell'anno con un genitore e la vigilia dell'Epifania e l'Epifania con l'altro. Stessa cosa per Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. L'anno seguente il contrario e così alternando, di anno in anno. Per le feste civili diverse da quelle sopra indicate varrà il principio dell'alternanza, nel senso che le figlie ne trascorreranno una con un genitore e quella successiva con l'altro e così alternando (così, ad esempio, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre e così via). Né il padre né la Per_ madre potranno portare e fuori dal territorio italiano, senza Per_1 autorizzazione da parte dell'altro genitore.
4) IN OGNI CASO:
4a) stabilire a carico del IG. un assegno di mantenimento delle Controparte_1
Per_ figlie e dell'importo complessivo di € 500,00 mensili (ossia € 250,00 al Per_1 mese per ciascuna figlia), da corrispondersi mediante bonifico bancario alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1
l'adeguamento degli indici ISTAT. L'assegno unico erogato dall continuerà ad CP_2 essere incamerato dalla IG.ra Parte_1
3 Per_ 4b) stabilire che le spese straordinarie delle minori e vengano sopportate Per_1 nella misura del 50% da ciascun genitore, da intendersi come tali le spese per le attività sportive, quelle sanitarie non passate dal SSN, quelle relative a gite scolastiche, ecc. In ogni caso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, le relative ricevute dovranno essere intestate alle figlie con indicazione del codice fiscale delle medesime, i cui originali dovranno essere consegnati dal genitore che le ha sostenute all'altro genitore. Il tutto conformemente – sia per l'individuazione delle tipologie di spesa, sia per il loro concordamento – a quanto disposto dalla Linee Guida del CNF del 29.11.2017. La quota parte delle spese sostenute da un genitore verranno rimborsate all'altro entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta. Con vittoria di compensi e spese di causa.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Ai fini istruttori a prova delle circostanze indicate in ricorso ed in particolare sul fatto che il IG. non si interessi delle figlie, non rispetti i giorni di visita Controparte_1 di queste ed altro, si chiede ammettersi prova per testi, indicando come tali i IGg.
e tutti residenti in [...]
Casciano in Val di Pesa (FI) a Via delle Casacce n. 8, sui seguenti capitoli di prova:
1. DVC durante le vacanze estive – sospensione attività scolastica dell'anno 2024 - il Per_ IG. ha tenuto con sé le figlie e per soli quattro Controparte_1 Per_1 giorni;
2. DVC nonostante le richieste della IG.ra il IG. Parte_1 CP_1
Per_ ha rifiutato di tenere con sé le figlie e per un periodo di tempo
[...] Per_1 maggiore ai quattro giorni;
3. DVC dopo la separazione dei coniugi nei periodi di visita Parte_1 CP_1 infrasettimanale delle minori con il padre, ha omesso di rispettare i giorni di visita;
4. DVC nell'ultimo anno (2024), da gennaio a novembre compresi, il IG. Per_ ha tenuto con sé le figlie e solamente cinque fine Controparte_1 Per_1 settimana;
5. DVC salvo che nei primi mesi dalla separazione, nel periodo successivo, e comunque a partire dal giugno 2024 la IG.ra è stata il solo genitore a Parte_1 partecipare e ad assistere alle attività organizzate dalle rispettive scuole delle figlie Per_
e ; Per_1
4 6. DVC, dalla separazione personale dei coniugi, la IG.ra è stato Parte_1
l'unico genitore a partecipare ai colloqui dei maestri e dei professori delle rispettive Per_ scuole delle figlie e;
Per_1
7. DVC, dalla separazione personale dei coniugi, il IG. si è Controparte_1 totalmente disinteressato rispetto alle attività extrascolastiche frequentate dalle figlie Per_
e ; Per_1
8. DCV dalla separazione personale dei coniugi il sig. si è disinteressato delle CP_1 visite pediatriche, senza mai rendersi disponibile ad accompagnare le figlie e/o a parlare con il medico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 il quale è rimasto contumace.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
30.05.2023, in seguito a convenzione di negoziazione assistita, le parti sono addivenute ad un accordo di separazione, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 31.05.2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(16.12.2024), erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, in accoglimento della richiesta della ricorrente, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Occorre, invece, rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore – la quale, avendo compiuto dodici anni, deve essere Per_1 ascoltata dal giudice così come previsto dall'art. 473 bis.4 c.p.c. – nonché per accertare la situazione reddituale del resistente contumace.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SAN
CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) in data 03.07.2010 da , n. a Parte_1
FIRENZE il 31.08.1982, e , n. a FIRENZE (FI) il Controparte_1
27.07.1982, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA (FI) al n. 24, parte II, serie A, anno 2010;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Camilla Biotti, magistrato ordinario in tirocinio.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14529 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato David Fabbri in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale di udienza del 16.07.2025):
1) “IN VIA PRELIMINARE: Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Casciano in Val di Pesa (FI) in data 03.07.2010 tra la
1 IG.ra ed il IG. trascritto nel Registro dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), dell'anno 2010, Atto n.
24, Parte II, Serie A, con ogni conseguente adempimento come per legge.
2) IN VIA PRINCIPALE:
2a) stabilire la collocazione delle minori e presso la madre IG.ra Per_1 Per_2 con abitazione e residenza prevalente delle medesime nella casa Parte_1 familiare posta in San Casciano in Val di Pesa (FI), Borgo Sarchiani n. 114, concessa in comodato alla IG.ra dal padre della stessa che ne rimane quindi Parte_1 assegnataria;
2b) in ragione di tutte le motivazioni esposte in narrativa, disporre l'affidamento esclusivo delle minori e alla madre IG.ra che, Per_1 Per_2 Parte_1 quindi, eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla prole, assumendo autonomamente tutte le decisioni di interesse delle figlie;
2c) disporre che il IG. tenga con sé le figlie un fine settimana Controparte_1 alternato, dal sabato mattina alle ore 10:00 e sino alla domenica sera fino alle 19,00 per riaccompagnare le figlie prima di cena. Nelle vacanze estive, il padre terrà le figlie per 10 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
In difetto di accordo, un anno le figlie trascorreranno col padre la prima quindicina del mese di agosto e con la madre la seconda. L'anno successivo il contrario e così Per_ alternando di anno in anno. In ordine alle festività, e le trascorreranno Per_1 con entrambi i genitori ad anni alterni: in particolare staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
i giorni dell'ultimo e del primo dell'anno con un genitore e la vigilia dell'Epifania e l'Epifania con l'altro. Stessa cosa per Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. L'anno seguente il contrario e così alternando, di anno in anno. Per le feste civili diverse da quelle sopra indicate varrà il principio dell'alternanza, nel senso che le figlie ne trascorreranno una con un genitore e quella successiva con l'altro e così alternando (così, ad esempio, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre e così via). Né il padre né la Per_ madre potranno portare e fuori dal territorio italiano, senza Per_1 autorizzazione da parte dell'altro genitore. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni formulate in via principale
3) IN VIA SUBORDINATA: 2 3a) stabilire la collocazione delle minori e presso la madre IG.ra Per_1 Per_2 con abitazione e residenza prevalente delle medesime nella casa Parte_1 familiare posta in San Casciano in Val di Pesa (FI), Borgo Sarchiani n. 114, concessa in comodato alla IG.ra dal padre della stessa che ne rimane quindi Parte_1 assegnataria;
3b) disporre l'affidamento condiviso delle minori e così da Per_1 Per_2 consentire l'esercizio congiunto ad entrambi i genitori della responsabilità genitoriale;
3c) stabilire le visite e le frequentazioni del padre con le figlie come segue: disporre che il padre IG. tenga con sé le figlie un fine settimana alternato, dal Controparte_1 sabato mattina alle ore 10:00 e sino alla domenica sera fino alle 19,00 per riaccompagnare le figlie prima di cena;
Nelle vacanze estive, il padre terrà le figlie per
10 giorni consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, un anno le figlie trascorreranno col padre la prima quindicina del mese di agosto e con la madre la seconda. L'anno successivo il contrario e così Per_ alternando di anno in anno. In ordine alle festività, e le trascorreranno Per_1 con entrambi i genitori ad anni alterni: in particolare staranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il giorno di Santo Stefano;
i giorni dell'ultimo e del primo dell'anno con un genitore e la vigilia dell'Epifania e l'Epifania con l'altro. Stessa cosa per Pasqua e per il lunedì dell'Angelo. L'anno seguente il contrario e così alternando, di anno in anno. Per le feste civili diverse da quelle sopra indicate varrà il principio dell'alternanza, nel senso che le figlie ne trascorreranno una con un genitore e quella successiva con l'altro e così alternando (così, ad esempio, il 25 aprile con il padre, il primo maggio con la madre, il 2 giugno con il padre e così via). Né il padre né la Per_ madre potranno portare e fuori dal territorio italiano, senza Per_1 autorizzazione da parte dell'altro genitore.
4) IN OGNI CASO:
4a) stabilire a carico del IG. un assegno di mantenimento delle Controparte_1
Per_ figlie e dell'importo complessivo di € 500,00 mensili (ossia € 250,00 al Per_1 mese per ciascuna figlia), da corrispondersi mediante bonifico bancario alla IG.ra entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1
l'adeguamento degli indici ISTAT. L'assegno unico erogato dall continuerà ad CP_2 essere incamerato dalla IG.ra Parte_1
3 Per_ 4b) stabilire che le spese straordinarie delle minori e vengano sopportate Per_1 nella misura del 50% da ciascun genitore, da intendersi come tali le spese per le attività sportive, quelle sanitarie non passate dal SSN, quelle relative a gite scolastiche, ecc. In ogni caso, le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e successivamente documentate, le relative ricevute dovranno essere intestate alle figlie con indicazione del codice fiscale delle medesime, i cui originali dovranno essere consegnati dal genitore che le ha sostenute all'altro genitore. Il tutto conformemente – sia per l'individuazione delle tipologie di spesa, sia per il loro concordamento – a quanto disposto dalla Linee Guida del CNF del 29.11.2017. La quota parte delle spese sostenute da un genitore verranno rimborsate all'altro entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta. Con vittoria di compensi e spese di causa.”
IN VIA ISTRUTTORIA
Ai fini istruttori a prova delle circostanze indicate in ricorso ed in particolare sul fatto che il IG. non si interessi delle figlie, non rispetti i giorni di visita Controparte_1 di queste ed altro, si chiede ammettersi prova per testi, indicando come tali i IGg.
e tutti residenti in [...]
Casciano in Val di Pesa (FI) a Via delle Casacce n. 8, sui seguenti capitoli di prova:
1. DVC durante le vacanze estive – sospensione attività scolastica dell'anno 2024 - il Per_ IG. ha tenuto con sé le figlie e per soli quattro Controparte_1 Per_1 giorni;
2. DVC nonostante le richieste della IG.ra il IG. Parte_1 CP_1
Per_ ha rifiutato di tenere con sé le figlie e per un periodo di tempo
[...] Per_1 maggiore ai quattro giorni;
3. DVC dopo la separazione dei coniugi nei periodi di visita Parte_1 CP_1 infrasettimanale delle minori con il padre, ha omesso di rispettare i giorni di visita;
4. DVC nell'ultimo anno (2024), da gennaio a novembre compresi, il IG. Per_ ha tenuto con sé le figlie e solamente cinque fine Controparte_1 Per_1 settimana;
5. DVC salvo che nei primi mesi dalla separazione, nel periodo successivo, e comunque a partire dal giugno 2024 la IG.ra è stata il solo genitore a Parte_1 partecipare e ad assistere alle attività organizzate dalle rispettive scuole delle figlie Per_
e ; Per_1
4 6. DVC, dalla separazione personale dei coniugi, la IG.ra è stato Parte_1
l'unico genitore a partecipare ai colloqui dei maestri e dei professori delle rispettive Per_ scuole delle figlie e;
Per_1
7. DVC, dalla separazione personale dei coniugi, il IG. si è Controparte_1 totalmente disinteressato rispetto alle attività extrascolastiche frequentate dalle figlie Per_
e ; Per_1
8. DCV dalla separazione personale dei coniugi il sig. si è disinteressato delle CP_1 visite pediatriche, senza mai rendersi disponibile ad accompagnare le figlie e/o a parlare con il medico”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_1 il quale è rimasto contumace.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5 Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
30.05.2023, in seguito a convenzione di negoziazione assistita, le parti sono addivenute ad un accordo di separazione, autorizzato dalla Procura della Repubblica di Firenze in data 31.05.2023.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(16.12.2024), erano già trascorsi, dalla data certificata nell'accordo di separazione, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, in accoglimento della richiesta della ricorrente, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Occorre, invece, rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore – la quale, avendo compiuto dodici anni, deve essere Per_1 ascoltata dal giudice così come previsto dall'art. 473 bis.4 c.p.c. – nonché per accertare la situazione reddituale del resistente contumace.
La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SAN
CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) in data 03.07.2010 da , n. a Parte_1
FIRENZE il 31.08.1982, e , n. a FIRENZE (FI) il Controparte_1
27.07.1982, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CASCIANO IN
VAL DI PESA (FI) al n. 24, parte II, serie A, anno 2010;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
6 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Camilla Biotti, magistrato ordinario in tirocinio.
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