Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Ordinanza collegiale 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 4 luglio 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 29/01/2026, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00419/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Migliorati, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Solferino 59;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
dei provvedimenti di revoca del Nulla-Osta al lavoro stagionale e del visto di ingresso in Italia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. UR GA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione ha revocato i nulla osta all’ingresso a suo tempo rilasciati in favore dei ricorrenti, poiché gli stessi risulterebbero in contraddizione con il modello utilizzato nella domanda Flussi 2024 (lavoro subordinato stagionale), e a causa della mancata asseverazione redatta da un professionista iscritto all'albo.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando allo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- il riesame del provvedimento impugnato, che vi ha provveduto con nota n. -OMISSIS- del 23.10.25, depositata in giudizio in data 25.10.25, di conferma del diniego originario, che non è stata tuttavia impugnata.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sussistendo i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Premesso che la memoria depositata in giudizio dai ricorrenti in data 31.12.2025 non è stata notificata, e non può pertanto essere qualificata quale impugnazione per motivi aggiunti, il diniego n. 74049/25 cit. ha consolidato i propri effetti, non residuando alcun interesse in capo ai ricorrenti alla rimozione di quello impugnato con il ricorso principale.
Quanto alle spese, sussistono tuttavia giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR GA | IC SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.