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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 204 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 204 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PIEROBON REGINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
EL NE (Tv) P.Zza della Serenissima, 52
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. PASINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
AN EL RA (VI), Via Jacopo Da Ponte, 6
APPELLATA
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 678/2024 del 30/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “Riformarsi la sentenza n. 678/2024 del Tribunale di Vicenza - emessa nel procedimento rg n. 1818/2023, oggetto di appello, per i motivi di cui in atti. Per l'effetto: Affidarsi la minore a entrambi i genitori in via condivisa, stabilendo che il padre la possa Persona_1 vedere e tenere con sé secondo le modalità suggerite all'esito della TU svolta in corso di causa e pertanto: che segua un calendario paritetico tenuto conto della vicinanza abitativa delle parti Per_1
lunedì martedì giovedì venerdì sabato domenica mercoledì
1^ S padre padre madre madre padre padre padre
2^ S padre padre madre madre madre madre madre
Con rientro presso la abitazione della madre entro le ore 20.30 nel periodo da marzo a settembre e entro le ore 19.30 nel periodo da ottobre a febbraio.
In via subordinata: che il padre tenga con sé : -a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio Per_1 all'uscita di scuola al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola), oltre a due giorni a settimana, dall'uscita di scuola al mattino successivo, e quindi con il seguente schema:
a settimane alterne: prima settimana (week-end di competenza del padre): il martedì con pernotto e dal venerdì al lunedì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola;
seconda settimana (week-end di competenza della madre): il martedì con pernotto ed il giovedì dal termine delle attività scolastiche sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola”.
-Metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che la figlia possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza.
Negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà la figlia, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre. trascorrerà la cena della Vigilia con un genitore ed il pranzo di Per_1
Natale con l'altro; -Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua la figlia starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà la figlia, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre.
Per le altre festività (la prima sarà di competenza del padre) e per il giorno del compleanno della figlia, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
2 Ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà la figlia, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Il padre, inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale. Spese di lite rifuse.”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare di rito dichiarare inammissibile il ricorso in appello per essere privo del requisito previso ex art 342 c.p.c., primo comma, punto 3 posto che controparte non ha indicato, né offerto di indicare, “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione”. Nel merito Previo rigetto del primo motivo d'appello si chiede la conferma della sentenza impugnata per essere stata emessa con motivate e conferenti ragioni in fatto ed in diritto, salvo per la statuizione relativa alla decorrenza dei 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con il padre durante le vacanze estive dall'estate 2025 (e non dall'estate 2026). Senza, pertanto, opposizione al secondo motivo formulato da controparte. Con integrale vittoria delle spese di lite”
Conclusioni del Procuratore Generale: “Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.2.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Vicenza, all'esito di espletamento di TU sistemica, nonché di parallelo procedimento, n. r.g. 3789/2022 v.g., per l'emissione di ordine di protezione a carico del sig. ex art. 342 bis c.c., - per allegate condotte maltrattanti verso l'ex Pt_1 compagna, la figlia di quest'ultima e , nata il [...] dalla relazione more uxorio Per_2 Per_1 intrattenuta dalle parti, ordine chiesto dalla sig.ra ed ottenuto inaudita altera parte nel CP_1 settembre 2022 e revocato nel dicembre 2022 per la sola , previa autorizzazione da novembre Per_1
2022 di visite padre figlia in forma libera – nell'ambito del giudizio n. 1818 2023 r.g. radicato il
12.5.2023 dal sig. disponeva l'affidamento della minore ad entrambi i genitori ed, Pt_1 Per_1 in parte discostandosi dalla regolamentazione paritaria suggerita dal TU, collocava la minore in via prevalente presso la madre, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario nella misura di €500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo.
3 1.3.In particolare il diritto di visita era così distribuito: - a settimane alterne: prima settimana
(weekend di competenza del padre): il martedì con pernotto e dal venerdì al lunedì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola;
seconda settimana (weekend di competenza della madre): il martedì con pernotto ed il giovedì dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 20,30 quando la riaccompagnerà a casa”; - durante le vacanze estive: una settimana continuativa e, a decorrere dalla prossima estate, quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze Pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il
Lunedì dell'Angelo; - per le altre festività (la prima sarà di competenza del padre) e per il giorno del compleanno della figlia: si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
1.4. Il Tribunale assegnava la casa coniugale alla madre e poneva a carico del padre un contributo di
€500 mensili per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, compensando le Per_1 spese di lite e di TU.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'illegittima mancata previsione di un regime di affido paritario: la sentenza di primo grado sarebbe errata avendo ha determinato il regime di visite, discostandosi dal regime paritario suggerito dalla TU, adducendo argomentazioni infondate e, in ogni caso, inopportune, risultando omessa una valutazione completa delle circostanze della fattispecie.
2.1.2. Chiede pertanto l'introduzione del regime paritario individuato dal TU e la riduzione ad
€250,00 mensili per il mantenimento della prole.
2.1. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce l'erronea previsione dell'entrata in vigore del regime di visita relativo alle vacanze estive: il Tribunale, avrebbe palesemente errato, avendo trascritto testualmente il regime suggerito dalla TU (“una settimana continuativa e, a decorrere dalla prossima estate, quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro ”) che era però riferito all'estate 2024, con previsione di estendere il periodo, a 15 giorni non consecutivi, nell'estate 2025, rinviando erroneamente al 2026 la previsione per il padre di trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con la figlia.
3. Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza, evidenziando quanto al secondo motivo che trattavasi di mero errore materiale del decreto emendabile con la diversa procedura di cui all'art. 287
c.p.c.
4 4. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025.
DIRITTO
1.L'appello, sebbene ammissibile, in quanto risultano sufficientemente delineati i motivi di censura, risulta infondato.
2. Quanto al regime di visita della minore , rileva il Collegio come il Tribunale abbia Per_1 ampiamente motivato sul punto, in parte discostandosi dal regime di visita paritario suggerito dal
TU.
3.1. Invero la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro,
e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e riferimento.
3.2.In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità
e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela (cfr. Cass. n. 4790/2022).
3.3. Peraltro, rileva il Collegio come la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non sempre corrisponda all'esigenza di serenità dei minori, assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la attuale casa familiare dove ha sempre vissuto finora può garantire. Per_3
3.4. Orbene il Collegio osserva che il collocamento paritario potrebbe causare nei minori, costretti a continui cambi di residenza e di gestione del quotidiano (fenomeno del cosiddetto pendolarismo), la perdita dei necessari punti di riferimento (cfr. Cass. n. 21099/2007), tale da non garantire un regime di vita razionale per i figli e per i genitori (Trib. Min. Milano 21.1.2013) ed in ogni caso che vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura “tendenziale” ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. n.
25403/2025; n.24226/2023, n. 19323/2020; n. 3652/2020.
3.5. Il Tribunale ha correttamente ritenuto maggiormente rispondente all'interesse della minore la collocazione preferenziale presso la madre, regime che comunque consente a di mantenere Per_1 un rapporto equilibrato e continuativo con il padre mediante la previsione di un ampio diritto di visita 5 di quest'ultimo in conformità alle sue domande originarie e quindi pienamente rispettoso del diritto alla bigenitorialità invocato dal padre.
3.6. Rileva il giudice di primo grado che: “ , che attualmente ha otto anni, ha sempre Per_1 convissuto con la madre nell'abitazione di AN NE (VI), costituente la casa familiare ed attualmente frequenta la terza elementare presso la scuola sita nel medesimo Comune. Il sig.
invece, dopo la rottura della sua relazione con la nel luglio 2022, è andato a Pt_1 CP_2 vivere nel Comune di EL NE (TV) in un immobile condotto in locazione, ove risiede con
l'attuale compagna. Da allora i contatti con la figlia minore, interrotti da settembre a novembre 2022 in ragione della misura restrittiva applicata, sono ripresi con incontri in forma libera limitati ad un pomeriggio alla settimana ed incrementati con l'introduzione di un ulteriore pomeriggio in forza dei provvedimenti provvisori del 13.07.2023, mentre solo in sede di c.t.u. sono stati sperimentati giorni di visita anche con pernotto”.
3.7.La scelta operata è stata debitamente fatta in vista di assicurare la conservazione di un habitat principale per la minore, luogo che è stato correttamente individuato nella casa in cui la stessa ha stabilmente vissuto, sin dalla nascita, insieme alla madre e alla sorella (nata da altra Per_2 precedente relazione della sig.ra , così evitando alterazioni delle abitudini di vita della CP_2 bambina (scuola primaria, attività extra-scolatiche pomeridiane di cui si è sempre occupata la madre), tenuto conto anche della sua età e della particolare e dedotta assorbente attività di lavoro svolta dal padre (prima come dipendente manager e successivamente come libero professionista nel ramo assicurativo), i cui orari, allo stato non noti, in difetto di specifiche allegazioni sugli impegni professionali, non consentono alla Corte di verificare se effettivamente l'appellante sia in grado di dedicarsi all'accudimento della bambina nell'ambito di un regime paritario.
2. Il secondo motivo è stato superato dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, le quali hanno ancorato all'estate del 2025 l'inizio del periodo in cui il padre possa stare con la figlia due Per_1 settimane anche non consecutive, trattandosi di evidente mero errore materiale del decreto emendabile.
L'appello pertanto deve essere rigettato, rimanendo così assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 678/2024 del 30/12/2024; 6 2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado Parte_1 in favore della parte appellata , spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso Controparte_1 spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 204 2025 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PIEROBON REGINA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
EL NE (Tv) P.Zza della Serenissima, 52
APPELLANTE
contro
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'Avv. PASINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in
AN EL RA (VI), Via Jacopo Da Ponte, 6
APPELLATA
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 678/2024 del 30/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “Riformarsi la sentenza n. 678/2024 del Tribunale di Vicenza - emessa nel procedimento rg n. 1818/2023, oggetto di appello, per i motivi di cui in atti. Per l'effetto: Affidarsi la minore a entrambi i genitori in via condivisa, stabilendo che il padre la possa Persona_1 vedere e tenere con sé secondo le modalità suggerite all'esito della TU svolta in corso di causa e pertanto: che segua un calendario paritetico tenuto conto della vicinanza abitativa delle parti Per_1
lunedì martedì giovedì venerdì sabato domenica mercoledì
1^ S padre padre madre madre padre padre padre
2^ S padre padre madre madre madre madre madre
Con rientro presso la abitazione della madre entro le ore 20.30 nel periodo da marzo a settembre e entro le ore 19.30 nel periodo da ottobre a febbraio.
In via subordinata: che il padre tenga con sé : -a week-end alterni, dal venerdì pomeriggio Per_1 all'uscita di scuola al lunedì mattina (quando la riaccompagnerà a scuola), oltre a due giorni a settimana, dall'uscita di scuola al mattino successivo, e quindi con il seguente schema:
a settimane alterne: prima settimana (week-end di competenza del padre): il martedì con pernotto e dal venerdì al lunedì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola;
seconda settimana (week-end di competenza della madre): il martedì con pernotto ed il giovedì dal termine delle attività scolastiche sino al mattino successivo quando la riaccompagnerà a scuola”.
-Metà delle vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che la figlia possa stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino al primo pomeriggio del 31 dicembre, mentre con l'altro genitore dal primo pomeriggio del 31 dicembre sino a fine vacanza.
Negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà la figlia, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre. trascorrerà la cena della Vigilia con un genitore ed il pranzo di Per_1
Natale con l'altro; -Metà delle vacanze pasquali, di modo che dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua la figlia starà con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola con l'altro genitore. Negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà la figlia, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre.
Per le altre festività (la prima sarà di competenza del padre) e per il giorno del compleanno della figlia, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
2 Ciascun genitore terrà con sé la figlia per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, negli anni pari sarà il padre a decidere il periodo in cui terrà la figlia, mentre negli anni dispari la scelta spetterà alla madre. Il padre verserà alla madre a titolo di concorso al mantenimento della figlia la somma mensile di € 250,00 o la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso. Il padre, inoltre, si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, come individuate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale. Spese di lite rifuse.”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via preliminare di rito dichiarare inammissibile il ricorso in appello per essere privo del requisito previso ex art 342 c.p.c., primo comma, punto 3 posto che controparte non ha indicato, né offerto di indicare, “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione”. Nel merito Previo rigetto del primo motivo d'appello si chiede la conferma della sentenza impugnata per essere stata emessa con motivate e conferenti ragioni in fatto ed in diritto, salvo per la statuizione relativa alla decorrenza dei 15 giorni anche non consecutivi da trascorrere con il padre durante le vacanze estive dall'estate 2025 (e non dall'estate 2026). Senza, pertanto, opposizione al secondo motivo formulato da controparte. Con integrale vittoria delle spese di lite”
Conclusioni del Procuratore Generale: “Confermarsi il provvedimento di primo grado”.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.2.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Vicenza, all'esito di espletamento di TU sistemica, nonché di parallelo procedimento, n. r.g. 3789/2022 v.g., per l'emissione di ordine di protezione a carico del sig. ex art. 342 bis c.c., - per allegate condotte maltrattanti verso l'ex Pt_1 compagna, la figlia di quest'ultima e , nata il [...] dalla relazione more uxorio Per_2 Per_1 intrattenuta dalle parti, ordine chiesto dalla sig.ra ed ottenuto inaudita altera parte nel CP_1 settembre 2022 e revocato nel dicembre 2022 per la sola , previa autorizzazione da novembre Per_1
2022 di visite padre figlia in forma libera – nell'ambito del giudizio n. 1818 2023 r.g. radicato il
12.5.2023 dal sig. disponeva l'affidamento della minore ad entrambi i genitori ed, Pt_1 Per_1 in parte discostandosi dalla regolamentazione paritaria suggerita dal TU, collocava la minore in via prevalente presso la madre, ponendo a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario nella misura di €500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo.
3 1.3.In particolare il diritto di visita era così distribuito: - a settimane alterne: prima settimana
(weekend di competenza del padre): il martedì con pernotto e dal venerdì al lunedì mattina quando riaccompagnerà la figlia a scuola;
seconda settimana (weekend di competenza della madre): il martedì con pernotto ed il giovedì dal termine delle attività scolastiche sino alle ore 20,30 quando la riaccompagnerà a casa”; - durante le vacanze estive: una settimana continuativa e, a decorrere dalla prossima estate, quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze Pasquali: ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il
Lunedì dell'Angelo; - per le altre festività (la prima sarà di competenza del padre) e per il giorno del compleanno della figlia: si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
1.4. Il Tribunale assegnava la casa coniugale alla madre e poneva a carico del padre un contributo di
€500 mensili per il mantenimento di , oltre al 50% delle spese straordinarie, compensando le Per_1 spese di lite e di TU.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce l'illegittima mancata previsione di un regime di affido paritario: la sentenza di primo grado sarebbe errata avendo ha determinato il regime di visite, discostandosi dal regime paritario suggerito dalla TU, adducendo argomentazioni infondate e, in ogni caso, inopportune, risultando omessa una valutazione completa delle circostanze della fattispecie.
2.1.2. Chiede pertanto l'introduzione del regime paritario individuato dal TU e la riduzione ad
€250,00 mensili per il mantenimento della prole.
2.1. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante deduce l'erronea previsione dell'entrata in vigore del regime di visita relativo alle vacanze estive: il Tribunale, avrebbe palesemente errato, avendo trascritto testualmente il regime suggerito dalla TU (“una settimana continuativa e, a decorrere dalla prossima estate, quindici giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro ”) che era però riferito all'estate 2024, con previsione di estendere il periodo, a 15 giorni non consecutivi, nell'estate 2025, rinviando erroneamente al 2026 la previsione per il padre di trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con la figlia.
3. Si è costituita la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c. e nel merito la sua infondatezza, evidenziando quanto al secondo motivo che trattavasi di mero errore materiale del decreto emendabile con la diversa procedura di cui all'art. 287
c.p.c.
4 4. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all'udienza del 9.6.2025.
DIRITTO
1.L'appello, sebbene ammissibile, in quanto risultano sufficientemente delineati i motivi di censura, risulta infondato.
2. Quanto al regime di visita della minore , rileva il Collegio come il Tribunale abbia Per_1 ampiamente motivato sul punto, in parte discostandosi dal regime di visita paritario suggerito dal
TU.
3.1. Invero la disciplina dei tempi di permanenza dei minori presso un genitore piuttosto che l'altro,
e la correlata frequentazione, non è guidata dalla ricerca della migliore figura genitoriale, che per la cura posta nell'educazione meriti conferma, ma dall'attenzione da darsi alle esigenze del figlio, attraverso l'individuazione di un ambiente di vita e riferimento.
3.2.In siffatta cornice ad essere in gioco non è pertanto il diritto alla bigenitorialità del genitore, con divieto di restrizioni al relativo esercizio, destinate ad assumere, anche, rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), ma più strette esigenze di natura materiale, volte a dare soddisfazione alla migliore gestibilità
e comodità delle esigenze di vita dei figli minori senza ipotecare di quel diritto, riconoscimento e tutela (cfr. Cass. n. 4790/2022).
3.3. Peraltro, rileva il Collegio come la proposta di doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori con un regime di frequentazione paritario ed alternato non sempre corrisponda all'esigenza di serenità dei minori, assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo che solo la permanenza presso la attuale casa familiare dove ha sempre vissuto finora può garantire. Per_3
3.4. Orbene il Collegio osserva che il collocamento paritario potrebbe causare nei minori, costretti a continui cambi di residenza e di gestione del quotidiano (fenomeno del cosiddetto pendolarismo), la perdita dei necessari punti di riferimento (cfr. Cass. n. 21099/2007), tale da non garantire un regime di vita razionale per i figli e per i genitori (Trib. Min. Milano 21.1.2013) ed in ogni caso che vale sul punto, comunque, il principio secondo il quale, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna al regime di affido condiviso, nella tutela dell'interesse morale e materiale del secondo, ha natura “tendenziale” ben potendo il giudice del merito individuare, nell'interesse del minore, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (cfr. Cass. n.
25403/2025; n.24226/2023, n. 19323/2020; n. 3652/2020.
3.5. Il Tribunale ha correttamente ritenuto maggiormente rispondente all'interesse della minore la collocazione preferenziale presso la madre, regime che comunque consente a di mantenere Per_1 un rapporto equilibrato e continuativo con il padre mediante la previsione di un ampio diritto di visita 5 di quest'ultimo in conformità alle sue domande originarie e quindi pienamente rispettoso del diritto alla bigenitorialità invocato dal padre.
3.6. Rileva il giudice di primo grado che: “ , che attualmente ha otto anni, ha sempre Per_1 convissuto con la madre nell'abitazione di AN NE (VI), costituente la casa familiare ed attualmente frequenta la terza elementare presso la scuola sita nel medesimo Comune. Il sig.
invece, dopo la rottura della sua relazione con la nel luglio 2022, è andato a Pt_1 CP_2 vivere nel Comune di EL NE (TV) in un immobile condotto in locazione, ove risiede con
l'attuale compagna. Da allora i contatti con la figlia minore, interrotti da settembre a novembre 2022 in ragione della misura restrittiva applicata, sono ripresi con incontri in forma libera limitati ad un pomeriggio alla settimana ed incrementati con l'introduzione di un ulteriore pomeriggio in forza dei provvedimenti provvisori del 13.07.2023, mentre solo in sede di c.t.u. sono stati sperimentati giorni di visita anche con pernotto”.
3.7.La scelta operata è stata debitamente fatta in vista di assicurare la conservazione di un habitat principale per la minore, luogo che è stato correttamente individuato nella casa in cui la stessa ha stabilmente vissuto, sin dalla nascita, insieme alla madre e alla sorella (nata da altra Per_2 precedente relazione della sig.ra , così evitando alterazioni delle abitudini di vita della CP_2 bambina (scuola primaria, attività extra-scolatiche pomeridiane di cui si è sempre occupata la madre), tenuto conto anche della sua età e della particolare e dedotta assorbente attività di lavoro svolta dal padre (prima come dipendente manager e successivamente come libero professionista nel ramo assicurativo), i cui orari, allo stato non noti, in difetto di specifiche allegazioni sugli impegni professionali, non consentono alla Corte di verificare se effettivamente l'appellante sia in grado di dedicarsi all'accudimento della bambina nell'ambito di un regime paritario.
2. Il secondo motivo è stato superato dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, le quali hanno ancorato all'estate del 2025 l'inizio del periodo in cui il padre possa stare con la figlia due Per_1 settimane anche non consecutive, trattandosi di evidente mero errore materiale del decreto emendabile.
L'appello pertanto deve essere rigettato, rimanendo così assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 678/2024 del 30/12/2024; 6 2. condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite di secondo grado Parte_1 in favore della parte appellata , spese liquidate in €5.200,00, oltre rimborso Controparte_1 spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto;
4. dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.7.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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