Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 393.
(Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare)
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare:
a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e di contabilita'.
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
(Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare)
Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare:
a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e di contabilita'.
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 25879 del 16https://www.laleggepertutti.it/ · 15.414623
[…] La Fibe propose opposizione all'esecuzione dinanzi al Tribunale di Milano, sostenendo che quel decreto, a causa della mancata riassunzione del giudizio di opposizione dopo la rimessione al primo grado da parte della Corte d'appello ex art. 353 c.p.c., lungi dal divenire inoppugnabile, aveva perso efficacia. […]
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