Articolo 393 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 392Articolo 394
Versione
6 maggio 1952
Art. 393.
(Documenti da consegnare all'autorita' marittima o consolare)


Nel primo porto di approdo il comandante deve consegnare all'autorita' marittima mercantile o a quella consolare:
a) i processi verbali di cui agli articoli precedenti;
b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona decaduta;
c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;
d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;
e) un estratto del giornale generale e di contabilita'.
L'autorita' marittima mercantile o quella consolare, all'atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente