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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Pordenone, Sezione civile, dott. Francesco Tonon,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2038/2023 del R.A.C.C. in data
08/11/2023, iniziata con atto di citazione notificato in data 30 ottobre 2023,
d a
- (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FAVERO LORENZO e dell'avv. FINOCCHIARO TANIA, giusto mandato in atti,
parte attrice / opponente
c o n t r o
- (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO, giusto mandato in atti,
parte convenuta / opposta
avente per oggetto: Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
30/01/2025, nella quale le parti hanno ribadito le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice/opponente come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “Preliminarmente: - accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda giudiziale introdotta da Controparte_1
non essendo stata parte istante ritualmente rappresentata in sede di
[...]
Pag. 1 mediazione; disporsi per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo
opposto.Nel merito: ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta,
piaccia all'Ill.mo Tribunale: 1) accertare che difetta Controparte_1
di legittimazione processuale e di interesse ad agire, non essendo titolare del diritto di credito di € 20.349,78 monitoriamente azionato;
2) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento stipulato
tra e Findomestic Banca S.P.A. originativo della pretesa Parte_1
creditoria azionata da ex art. 125-quinquies T.U.B Controparte_1
ed alla clausola sub art. 11 del predetto contratto, alla luce del grave
inadempimento posto in essere dalle società fornitrici Parte_2
protrattosi ininterrottamente anche dopo la
[...] Parte_3
lorocostituzione in mora;
per l'effetto,* accertare e dichiarare
l'insussistenza e l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria
azionata nei confronti di e che nulla è Controparte_1 Parte_1
da quest'ultimo dovuto alla prima;
* condannare in via riconvenzionale
[...]
a pagare a secondo la previsione dell'art. Controparte_1 Parte_1
125 quinques co. 4 la somma di € 6.113,66 - o l'importo che risulterà Pt_4
diversamente dovuto - da quest'ultimo corrisposta a Findomestic Banca
S.P.A. in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, oltre interessi
dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata: dichiararsi nulla per le
causali di cui in narrativa la clausola di determinazione degli interessi del contratto di credito per cui è causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per tale titolo dall'opponente all'opposta, determinando il
diverso e minor importo che dovesse risultare eventualmente dovuto, in
misura che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto di quanto già
corrisposto per capitale ed interessi da a Findomestic Banca Parte_1
S.P.A.. 4) disporsi costituzione in mora;
per l'effetto,* accertare e dichiarare
l'insussistenza e l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria
azionata nei confronti di e che nulla è Controparte_1 Parte_1
Pag. 2 da quest'ultimo dovuto alla prima;
* condannare in via riconvenzionale
[...]
a pagare a secondo la previsione dell'art. Controparte_1 Parte_1
125 quinques co. 4 la somma di € 6.113,66 - o l'importo che risulterà Pt_4
diversamente dovuto - da quest'ultimo corrisposta a Findomestic Banca
S.P.A. in forza del contratto di finanziamento per cui è causa, oltre interessi
dal dì del dovuto al saldo;
3) in via subordinata: dichiararsi nulla per le
causali di cui in narrativa la clausola di determinazione degli interessi del contratto di credito per cui è causa;
per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto per tale titolo dall'opponente all'opposta, determinando il
diverso e minor importo che dovesse risultare eventualmente dovuto, in
misura che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto di quanto già
corrisposto per capitale ed interessi da a Findomestic Banca Parte_1
S.P.A.. 4) disporsi per l'effetto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. dd. 21.3.2024”;
per parte convenuta/opposta come da foglio di p.c. depositato telematicamente ovvero “IN VIA PRINCIPALE 1) respingere integralmente
le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per
l'effetto, 2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n.
708/2023 del Tribunale di Pordenone. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 3) accertare e
dichiarare la debenza, in forza della cessione di credito di cui in narrativa, a
carico del Sig. ed in favore di , – Parte_1 Controparte_1
occorrendo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. – della somma complessiva di € 20.349,78 oltre inte-ressi di mora al tasso contrattualmente
previsto dalla data della presente domanda (e comunque entro i limiti del
tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di €
15.015,31 fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 4)
Pag. 3 condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, – oc-correndo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. – CP_1
della somma complessiva di € 20.349,78 oltre interessi di mora al tasso
contrattualmente previsto dalla data della pre-sente domanda (e comunque
entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € 15.015,31 fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'art. 132, n. 4 c.p.c., come sostituito dall'art. 45 c. 17 della L.
69/2009 e 118 disp. att. c.p.c..
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dd.
30.10.2023 notificato in pari data proponeva tempestiva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 708/2023 (pronunciato l'8.9.2023, depositato l'11.9.2023 e notificato a mezzo del servizio postale il
21.9.2023) per l'importo capitale di € 20.349,78 oltre accessori, chiesto ed ottenuto da - e, per essa, dalla sua mandataria Controparte_1 [...]
- assumendo che con atto dd. 19.9.1992 Findomestic Controparte_2
Banca S.P.A. le aveva ceduto pro soluto il residuo credito di pari importo a quest'ultima dovuto dall'opponente in forza del contratto di credito al consumo n. 20205176988911, documentato ex art. 50 T.U.B. da un estratto conto predisposto dalla stessa società cedente.
L'opponente, nell'ordine, rilevava ed eccepiva:
* l'improcedibilità ex art 5 co. 1 e 2 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 della domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo dall'opposta, in quanto non preceduta dall'esperimento del tentativo di mediazione;
* la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito monitoriamente azionato in capo a Controparte_1
Pag. 4 * il grave e persistente inadempimento contrattuale posto in essere dalle società Parte_5 Parte_2 Parte_3
intermediarie e beneficiarie del contratto di credito al consumo stipulato con
Findomestic Banca S.P.A. da il quale nella sua veste di Parte_1
consumetore era legittimato ad ottenere - ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c. e delle specifiche previsioni di cui agli artt. 125 quinques e septies D.Lgs
1°.
9.1993 n. 385 (T.U.B.) - una pronuncia di risoluzione di detto contratto, di accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall'opponente e di condanna della stessa alla restituzione dell'importo di €
6.113,66 indebitamente corrisposto dall'opposto alla società finanziaria;
* la nullità della clausola, prevista nel contratto di credito al consumo, applicativa di un piano di ammortamento cd. “alla francese”, con conseguente previsione di anatocismo sugli interessi, determinati ad un tasso indeterminato e maggiore di quello pattuito.
si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1
costituzione e risposta di data 2.2.2024, con cui:
* affermava che la propria legittimazione e l'appartenenza del credito erano ampiamente documentate e non potevano essere poste in discussione;
* si riservava nel prosieguo del giudizio di chiedere un termine per promuovere la procedura di mediazione;
* asseriva che l'opponente aveva agito in nome dell'Associazione Colturale
“Il Sicomoro” e non poteva, dunque, rivestire la posizione di consumatore;
* negava l'inadempimento contrattuale delle società fornitrici
[...]
non essendo contrattualmente previste Parte_2 Parte_3
e non gravando su dette imprese le obbligazioni di fornire all'opponente energia elettrica per un periodo decennale o sino a concorrenza di 50.000
Kwh, ovvero ancora di far fronte per analogo periodo ai costi del canone RAI
di competenza del medesimo;
Pag. 5 * adduceva la piena validità ed efficacia della clausola contrattuale prevista nel contratto di credito al consumo relativa alla previsione degli interessi.
Venivano depositate nei termini di legge dall'opponente le memorie integrative ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. dd. 29.2.2024, n. 2 c.p.c. dd. 21.3.2024 e n. 3 c.p.c. dd. 2.4.2024, nonché da parte opposta la memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. dd. 22.3.2024.
All'esito dell'udienza del 12.4.2024 il Giudice, a scioglimento di riserva, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ed assegnava alle parti il termine di quindici giorni per l'introduzione della domanda di mediazione rinviando la causa al 17.9.2024.
A tale udienza ribadiva l'eccezione d'improcedibilità Parte_1
della domanda ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010; il Giudice rinviava la causa all'udienza del 30.1.2025 ritenendola matura per la decisione sulla scorta delle allegazioni e delle produzioni documentali effettuate dalle parti, alle quali venivano assegnati i termini dell'art. 189 c.p.c.
L'opposizione appare fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
Costituisce questione preliminare e pregiudiziale dell'intera causa quella riguardante la verifica della condizione di procedibilità rappresentata dal valido esperimento della mediazione obbligatoria per l'ipotesi, come nel caso di specie, in cui si controverta di contratti bancari.
Il legislatore ha chiaramente previsto che alla mediazione debbano partecipare personalmente le parti e che costoro, qualora ricorrano dei
“giustificati motivi”, possano delegare un rappresentante purché conosca i fatti oggetto della controversia e gli siano stati all'uopo conferiti i poteri necessari per la composizione della stessa. E, nell'ipotesi in cui la partecipazione della parte avvenga mediante rappresentante, del potere di rappresentanza deve essere resa apposita dichiarazione e di tale adempimento il mediatore è tenuto a darne atto a verbale.
Pag. 6 Posto quindi che il legislatore ha espressamente stabilito che la parte è
tenuta a partecipare personalmente alla mediazione, contemplando la presenza del relativo difensore ai fini dell'espletamento dell'assistenza cui è
tenuto in virtù della procura conferitagli dalla parte, rimane da comprendere le concrete modalità con cui la parte possa validamente delegare un rappresentante alla partecipazione alla procedura di mediazione e,
conseguentemente, la forma che tale delega deve rivestire.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, la parte,
affinché possa validamente delegare un rappresentante a partecipare alle attività di mediazione, è tenuta a conferirgli una procura speciale sostanziale che, però, non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista. Trattasi del principio di diritto statuito dalla Cassazione Civile, Sezione III, nella sentenza n. 8473 del
27.03.2019. In tale provvedimento la Suprema Corte osserva che la questione, sottoposta al vaglio della medesima, impone “per la prima volta” a tale Corte “la necessità di affrontare alcune questioni in tema di mediazione
obbligatoria, introdotta come condizione di procedibilità di una vasta serie di controversie dal D.Lgs. n. 28 del 2010” e che, in particolare, la questione giuridica da risolvere “è se, nel suddetto procedimento di mediazione, il cui
preventivo esperimento è previsto obbligatoriamente, a pena di
improcedibilità, per le controversie nelle materie indicate dal D.Lgs. n.28 del
2010, art. 5, comma 1 bis, (introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art.
84, convertito con modificazioni della L. 9 agosto 2013, n. 98, dopo che la
Corte Cost. con sentenza n. 272 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 1 del medesimo articolo) e disciplinato, in
particolare, dagli artt. 5 e 8 dello stesso, la parte che propone la mediazione
sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il
tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione
proposta senza previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria,
Pag. 7 o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.” Ciò posto, la Suprema
Corte osserva che “Qualora si ammetta che la parte possa farsi sostituire,
ovvero che sia un atto delegabile ad altri, occorre individuare i modi e le
forme di tale sostituzione, ovvero se possa essere sostituita da chiunque, ed
in particolare se possa farsi sostituire anche dal suo avvocato e, qualora si
ammetta che possa essere sostituita dal suo avvocato, con quale atto tali poteri possano essere conferiti.”. Orbene, posto che, per come sopra anticipato, “Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto
diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla
interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro
rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle
soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare
l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione”, nel rilevarsi che l'art. 8 del D.Lgs. n. 28/2010, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati e che, quindi, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore inviando soltanto il proprio avvocato, tuttavia non può sottacersi che la necessità della comparizione personale non comporta che si tratti di attività non delegabile. Di tal guisa, la Suprema Corte, rileva che “In mancanza di
una previsione espressa in tal senso, e non avendo natura di atto
strettamente personale, deve ritenersi che si tratti di attività delegabile ad altri.”. Dunque, atteso che la legge non lo esclude, deve ritenersi ammissibile che la parte che, “per sua scelta o per impossibilità” non possa partecipare
personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire dal proprio
difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura speciale sostanziale “avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione
e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.”, con la conseguenza che siffatto potere non può essere conferito al
Pag. 8 difensore con la procura da questi autenticata. Dunque, se la parte “sceglie di
farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non
può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di
partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili
contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.
Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla
mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal
proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.”. La Suprema Corte conclude tale pronuncia enunciando, quindi, i seguenti principi di diritto: “nel
procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del
2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore;
”, tuttavia, “nella
comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi
sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;” e “la condizione di
procedibilità può ritenersi realizzata alla termine del primo incontro davanti
al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo
essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.”.
Pienamente conformi al suddetto orientamento sono le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. III, sent.
05/07/2019, n. 18068; Cass. civ. sez. II, ord. 26/04/2022, n. 13029).
Inoltre, il principio statuito dalla Suprema Corte nella cit. sentenza n.
8473/2019 ha trovato larga applicazione anche nella giurisprudenza di merito maggioritaria.
Pag. 9 Nel solco dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario sopra richiamato, che sostiene la tesi secondo cui le parti devono partecipare personalmente alla mediazione, salvo abbiano conferito delega sostanziale a un rappresentante, l'applicazione dei suesposti principi, nel caso di mancata valida partecipazione della parte alla mediazione - intesa quale comparizione personale a tale procedura oppure, in presenza di giustificati motivi, di delega all'uopo validamente conferita dalla parte al proprio rappresentante - ha condotto alla declaratoria d'improcedibilità della domanda giudiziale (cfr.
Trib. Ascoli Piceno, sent., 26/06/2020, n. 429; Trib. Ascoli Piceno, sent.,
26/06/2020, n. 429; Trib. Treviso sez. III, sent., 18/06/2020, n. 829; Trib.
Roma, sez. V, sent., 03/06/2020, n. 7981; Trib. Salerno sez. I, sent.,
11/03/2020, n. 919; Trib. Salerno sez. I, sent., 15/01/2020, n. 210; Cass. civ.
sez. III, sent., 05/07/2019, n. 18068; Cass. civ. sez. III, sent., 27/03/2019, n.
8473; Trib. Velletri, sez. II, sent., 22/05/2018, n. 1247, Tribunale di Reggio
Emilia sentenza n. 343 del 22 marzo 2023 e sentenza n. 680 del 2 giugno
2023), sulla base dell'assunto secondo cui in tali ipotesi non può sostanzialmente ritenersi “ritualmente esperita la condizione di procedibilità” di cui trattasi (cfr. App. Napoli sez. VII, sent., 19/09/2022, n.
3843).
Difatti, la Suprema Corte ha anche chiarito che “la condizione di
procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al
mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo
essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.” (Cass. civ. sez. II, ord.,
26/04/2022, n. 13029).
Nel caso di specie è pacifico che il verbale di mancata mediazione di data 18 giugno 2024 è stato sottoscritto dalla RA , Parte_6
quale asserita procuratrice speciale di , con Controparte_1
l'assistenza legale dell'avvocato Rosolena Benincaso, ma la RA Pt_6
Pag. 10 non disponeva di alcuna procura speciale [o per lo meno non risulta Pt_6
prodotta] che le consentisse di intervenire nella mediazione, atteso che l'unica procura notarile (prodotta in causa) con data 5 agosto 2022 (a cui si è
fatto riferimento nel predetto verbale) è quella rilasciata a favore della
RA , già prodotta da parte convenuta/opposta con la Parte_7
propria comparsa di costituzione, nessun'altra procura speciale con quella data risulta agli atti di causa.
Discende, in tutta evidenza, che non risulta rispettata la condizione di procedibilità integrata dal corretto esperimento della procedura di mediazione.
Al mancato esperimento della procedura di mediazione disposta dal
Giudice ex art. 5, commi 1 bis e 5, D.Lgs. n. 28/2010 consegue l'improcedibilità delle domande come in atti formulate, e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni come prospettate dalle parti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e ss.
modifiche, evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara improcedibili le ulteriori domande come formulate dalle parti;
3) condanna in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere a le spese legali che si Parte_1
Pag. 11 liquidano in euro 145,50 per esborsi e in euro 5.077,00 per compenso, oltre ad I.V.A., C.N.P.A. e rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. n. 37 del 2018 e ss. modifiche.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Pordenone, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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