Sentenza 22 dicembre 2006
Massime • 1
I risultati delle intercettazioni disposte al fine di agevolare le ricerche del latitante non possono essere utilizzati a fini probatori qualora non siano state osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., trovando applicazione, nonostante la mancanza di un espresso richiamo nell'art. 295, comma terzo, cod. proc. pen., il regime dei divieti di utilizzazione di cui all'art. 271 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1704 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. trib., 20/01/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 20/01/2022), n.1704 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PERRINO Angelina M. – Presidente – Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere – Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere – Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere – Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22722 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto da: G.L. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dal Prof. Avv.to Loris Tosi e dal Prof. Avv.to Giuseppe Marini, elettivamente domiciliato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2006, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/12/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1568
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 16624/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di NAPOLI;
nei confronti di:
1) ELER GI, N. IL 22/05/1964;
2) TO GI, N. IL 05/11/1970;
avverso SENTENZA del 21/12/2005 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Consigliere Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
uditi i difensori Avv.ti TRACE Camillo e MARTUCCI Alfonso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21 dicembre 2005 la Corte d'Assise d'Appello di Napoli in accoglimento dell'appello proposto da ELER GI e da TO GI, già condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di S. Maria Capua Vetere per omicidio ai danni di LL IG e connessi reati in materia di armi, assolveva gli stessi per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. La Corte d'Assise d'Appello dava atto che gli unici elementi di accusa nei confronti dei due imputati erano rappresentati da un intercettazione telefonica nel corso della quale i due avrebbero preso la decisione di uccidere il LL perché era un confidente della polizia;
la stessa versione sarebbe stata confidata dal L'RS al collaboratore di giustizia ON ER;
analoghe dichiarazioni sarebbero state rese dal collaborante NA IG. L'uccisione ebbe luogo qualche giorno dopo l'intercettazione indicata e dopo che il L'RS, all'epoca latitante, era stato arrestato;
risulterebbe dagli atti che le confidenze rese dal LL avrebbero consentito di individuare il traffico all'ingrosso di sostanze stupefacenti che avrebbe fatto capo a tale PO EN, al quale i due odierni imputati sarebbero stati del tutto estranei. La Corte territoriale aveva ritenuto che il contenuto della suddetta intercettazione, disposta al fine di catturare il latitante L'RS ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 3, pur essendo astrattamente compatibile con la finalità di acquisizione della prova in ordine all'omicidio oggetto del presente processo, era tuttavia assolutamente inutilizzabile in quanto del tutto priva di motivazione sul punto della insufficienza o della inidoneità degli impianti per le intercettazioni presso l'ufficio della Procura della Repubblica, richiesta dall'art. 268 c.p.p., comma 3, in caso di impiego di impianti estranei a detto ufficio.
Del tutto generiche e insufficienti sarebbero risultate le dichiarazioni rese dai collaboranti NA L. e ON L. e quindi si imponeva la assoluzione dei due imputati.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli rilevando che la piena utilizzabilità della suddetta intercettazione telefonica era stata riconosciuta in sede di emissione di misura cautelare nei confronti dei due odierni imputati e confermata sia dal Tribunale del Riesame che dalla Corte di Cassazione e quindi sul punto si sarebbe formato il giudicato. La Corte napoletana avrebbe inoltre trascurato di considerare la peculiarità del sistema previsto per la ricerca del latitante previsto dall'art. 295 c.p.p., che avrebbe comportato la valutazione successiva della insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso gli uffici della Procura della Repubblica.
Con memoria depositata in data 13 settembre 2006 la difesa del SE G. contesta le deduzioni contenute nel ricorso del Procuratore Generale, richiamando le valutazioni contenute nella sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che la decisione assunta nel procedimento incidentale de libertate in relazione alla sussistenza di indizi di colpevolezza, basati essenzialmente sulle stesse intercettazioni telefoniche che ora sono state ritenute inutilizzabili, non può avere effetti preclusivi nella presente fase di merito.
Sulla questione della utilizzabilità delle intercettazioni, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio che "le risultanze delle intercettazioni disposte, ai sensi dell'art. 295 c.p.p., comma 3, al fine di agevolare le ricerche del latitante possono essere utilizzate anche a fini probatori quando risultino di fatto osservate le garanzie e le prescrizioni di cui agli artt. 266 c.p.p e segg., operando, in caso contrario, nonostante la mancanza di un espresso richiamo, il regime dei divieti di utilizzazione dettato dall'art.271 c.p.p. (Conformi: Cass. 1^, c.c. 12 luglio 1999 nn. 4886, 4887,
4889, Smorta, Billizzi, Portelli, tutte non massimale)" (Cass. 12 luglio 1999 ric. Sciascia RV 214042; Cass. Sez. 1^, 1 giugno 1998, ric. Bolandin RV 211419).
Dal testo della sentenza impugnata emerge chiaramente che l'intercettazione della telefonata avvenuta tra i due coimputati, alle ore 21.50 del 13 settembre 1999, nel corso della quale sarebbe stata assunta la decisione di uccidere LL IG perché aveva confidato alla Polizia il luogo che gli stessi utilizzavano come base per la loro attività di spaccio di sostanze stupefacenti fu disposta ai fini di ricercare il latitante L'RS GI;
il decreto autorizzativo del P.M. in data 9 settembre 1999 e la convalida del G.I.P. dell'11 settembre 1999 non contengono alcuna motivazione sulle ragioni che avevano consentito di utilizzare per la esecuzione della intercettazione gli impianti in dotazione dei Carabinieri. Ineccepibile quindi è la conclusione a cui perviene la sentenza impugnata, di inutilizzabilità della predetta telefonata ai sensi dell'art. 271 c.p.p., comma 1. Nè può essere ritenuta ammissibile la cosiddetta "sanatoria postuma", in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite (sentenza 26 novembre 2003, ric. Gatto;
Sez. Un., 29.11.2005 Campennì). In assenza di altri elementi di qualche rilievo sui quali fondare la responsabilità degli odierni imputati, il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007