Sentenza 4 novembre 2004
Massime • 1
L'intercettazione di conversazioni per la ricerca di un latitante è sottoposta solo "ove possibile" al rispetto delle regole previste dall'art. 268 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'utilizzo di impianti esterni alla Procura non richiede una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza in quanto la cattura di un latitante integra di per sè una eccezionale ragione di urgenza, con l'ulteriore conseguenza che i risultati di detta intercettazione possono essere utilizzati anche in procedimento diverso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 45479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45479 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Pietro - Presidente - del 04/11/2004
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 1194
Dott. GIRONI Emilio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VA NG - Consigliere - N. 020656/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL OG N. IL 22/08/1965;
2) VA IB N. IL 07/07/1976;
3) HI EL N. IL 13/05/1954;
avverso SENTENZA del 01/10/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per inamm. Ricorso OC, rigetto ricorsi AL e RI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha, tra l'altro, sull'accordo delle parti ex artt. 599, co. 4 e 602, co. 2 c.p.p., ridotto a mesi 6 di reclusione ed E. 1333,00 di multa la maggior pena inflitta in primo grado ad OC NG per il reato di acquisto e detenzione di cocaina a scopo di spaccio e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti a IA LO nonché degli stessi con quelli di cui a sentenza 17.10.2002 C.A. Torino, ha determinato in 1 anno e 4 mesi di reclusione ed E. 500 di multa l'aumento di pena da apportare per detto imputato a quella determinata con la predetta sentenza, riducendo, altresì, ad 1 anno e 4 mesi di reclusione ed E 3400 di multa, previa concessione di atten. generiche prevalenti e ritenuta la continuazione tra i reati, la maggior pena inflitta in prime cure a RI Liborio per i delitti di detenzione e trasporto di hashish e porto illegale di arma da sparo.
Hanno proposto ricorso i tre imputati predetti, deducendo rispettivamente:
HI.
- violazione di legge e vizio di motivazione, sull'assunto della non punibilità del fatto, asseritamente consistito in detenzione dello stupefacente per uso personale e contenuta negli stretti limiti di tempo necessari alla sua consumazione.
AL.
- violazione della legge processuale quanto alla reiezione dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche, effettuate mediante impianti esterni alla Procura della Repubblica senza adeguata motivazione delle ragioni d'urgenza richieste dalla legge a detto fine, tali non potendosi considerare l'opportunità di favorire l'immediato intervento della p.g. in caso di commissione di un reato;
- violazione del divieto di bis in idem in relazione ai reati di cui al capo C) - detenzione e porto illegali di arma clandestina - asseritamente identici a quelli già irrevocabilmente giudicati con la già citata sentenza 17.10.2002 C.A. Torino, in considerazione della natura permanente degli illeciti.
VA.
- violazione della legge processuale quanto alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche per le stesse ragioni formulate dal AL;
- valutazione solo parziale ed in chiave accusatoria del tenore delle conversazioni intercettate;
- vizio di motivazione in ordine all'interpretazione della conversazione con il AL del 27.7.2001 quanto al reato di detenzione di hashish, dovendosi le parole del ricorrente ritenere, in difetto di elementi di riscontro, frutto di mera millanteria. Il ricorso dell'OC va dichiarato inammissibile, avendo esso ad oggetto questioni di merito alla cui deduzione l'imputato aveva rinunciato richiedendo ed ottenendo la riduzione della pena concordata in appello ex artt. 599, co. 4 e 602, co. 2 c.p.p. e non emergendo, per altro verso, elementi per un proscioglimento ex art. 129 dello stesso codice di rito.
Infondate sono le censure relative alla reiezione dell'eccezione di inutilizzabilità del risultato delle intercettazioni proposte dal AL e dal RI;
se, invero, condivisibile è, in via di principio, la critica della motivazione delle ragioni d'urgenza adottata dal P.M., essendo sempre invocabile l'opportunità di un sollecito intervento delle forze dell'ordine in caso di emergenza degli estremi di un reato in atto e dovendo, invece, l'urgenza essere valutata a priori e consistere nell'indilazionabilità dell'intercettazione per l'imminenza di un evento in concreto previsto o ragionevolmente prevedibile, va, tuttavia, rilevato che l'art. 295 c.p.p., nell'autorizzare l'intercettazione di conversazioni per la ricerca di un latitante (da intercettazioni a tal fine disposte essendo nella specie emersi gli elementi di prova a carico dei prevenuti), mentre vincola incondizionatamente al rispetto dei limiti e delle modalità di cui agli artt. 266 e 267 c.p.p., prevede solo "ove possibile" l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 268, 269 e 270 ed, al riguardo, non è dubitabile che la cattura di un pericoloso latitante costituisca esigenza indilazionabile, tale da integrare di per sè eccezionale ragione d'urgenza senza bisogno di specifica motivazione al riguardo. Infondata è anche la censura circa la pretesa violazione del divieto di bis in idem, riferendosi univocamente la precedente condanna ad un singolo episodio di detenzione e porto, accertato e contestato come avvenuto il 6 gennaio 2002, mentre gli analoghi fatti di cui al presente procedimento si riferiscono a periodi antecedenti (e ciò a prescindere dall'insostenibilità della natura permanentemente unitaria del reato di porto illegale, ancorché riferito ad un'unica arma, realizzandosi autonomamente la fattispecie in ogni occasione in cui l'arma venga portata in luogo pubblico od aperto al pubblico). Attinenti a meri profili di merito e deduzioni di fatto, come tali inammissibili in sede di legittimità, sono, infine, le doglianze del RI in punto di interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, a fronte di motivazione della sentenza esauriente ed immune da vizi logico-argomentativi di sorta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dell'OC e rigetta quelli del AL e del RI. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e l'OC anche a quello di E. 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2004