Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 45479
CASS
Sentenza 4 novembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'intercettazione di conversazioni per la ricerca di un latitante è sottoposta solo "ove possibile" al rispetto delle regole previste dall'art. 268 cod. proc. pen., con la conseguenza che l'utilizzo di impianti esterni alla Procura non richiede una particolare motivazione in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza in quanto la cattura di un latitante integra di per sè una eccezionale ragione di urgenza, con l'ulteriore conseguenza che i risultati di detta intercettazione possono essere utilizzati anche in procedimento diverso.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2004, n. 45479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45479
    Data del deposito : 4 novembre 2004

    Testo completo