Sentenza 8 luglio 2015
Massime • 1
Non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gip dichiara l'inefficacia dell'elezione di domicilio dell'imputato e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi per essere stato il verbale di elezione di domicilio redatto esclusivamente in italiano nonostante il dubbio che l'imputato non avesse compreso di essere sottoposto a procedimento penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2015, n. 38109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38109 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2015 |
Testo completo
38 1 0 9/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENNARO MARASCA - Presidente - SENTENZA N. 1054/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA REGISTRO GENERALE Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - N. 10590/2015 - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA - Consigliere - Dott. LUCA PISTORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO nei confronti di: SC LE N. IL 23/05/1972 inoltre: SC LE N. IL 23/05/1972) avverso l'ordinanza n. 9115/2014 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 16/01/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA lette/sentite le conclusioni del PG Dott. F. BALAI che ha chiesto LAPALORCIA;
Elament е голобиточе alts Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica di Bergamo ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in data 16.1.2015 -con la quale il Gip del tribunale della stessa sede ha dichiarato l'inefficacia dell'elezione di domicilio di EO SC e la conseguente nullità della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. e degli atti successivi, con restituzione degli atti al PM, per essere stato redatto esclusivamente in italiano il verbale di elezione di domicilio nonostante il legittimo dubbio che l'imputato abbia compreso di essere sottoposto procedimento penale e che tutte le notifiche gli sarebbero state effettuate presso il difensore d'ufficio.
2. Il PM ricorrente deduce erronea applicazione delle legge penale e violazione della legge processuale per abnormità del provvedimento, determinante regressione senza giusta causa, nella parte in cui ordina la restituzione degli atti al suo ufficio, richiamando pronunce di questa corte (45944/2009 Baiaram, 32911/2004, 40807/2005) che in casi analoghi avevano ritenuto abnormi la dichiarazione di nullità di una serie di atti sul presupposto che non risultava se l'imputato parlasse e capisse l'italiano, essendo la traduzione degli atti dovuta solo in caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana, mentre nella specie non vi era nessuna questione sulla conoscenza della lingua.
3. Il PG presso questa corte, dr. F. Baldi, con requisitoria scritta, condividendo le argomentazioni del PM ricorrente e richiamando a sua volta Cass. 45944/2009, Baiaram), ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice a quo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Tanto l'organo impugnante che quello requirente trascurano infatti di considerare i limiti imposti dalle Sezioni Unite 25957/2009, Toni, alla categoria, atipica e residuale, dell'abnormità, in particolare di quella funzionale, rappresentati dalle ipotesi di stasi del procedimento per effetto di un provvedimento che imponga al PM l'adozione di un atto nullo rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo, osservando che solo in tali casi l'organo dell'accusa può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento minerebbe la regolarità del processo.
3. La questione non è quindi di stabilire se nella specie risultava o meno accertato che l'imputato non parlasse e capisse l'italiano e se quindi la traduzione degli atti, in effetti dovuta solo in caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana, fosse o meno necessitata, in quanto l'eventuale errore del giudice sul punto darebbe luogo a provvedimento non conforme al disposto dell'art. 143 cod. proc. pen., 2 ma non per questo abnorme, non rilevando quindi il richiamo del ricorrente a decisioni di questa corte (Cass. 32911/2004, 40807/2005) che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di nominare un interprete ad un imputato straniero o di tradurre un atto processuale di significativo rilievo ai fini del concreto esercizio di difesa, ritengono indispensabile che dagli atti risulti accertata la circostanza della mancata conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana.
4. Si tratta invece di verificare se il provvedimento in esame sia stato causa della stasi del procedimento rimovibile soltanto con un atto del PM la cui nullità sia rilevabile nel prosieguo del procedimento.
5. La risposta, ad avviso del collegio, non può che essere negativa.
6. Va premesso che, sotto il profilo strutturale, tale provvedimento, che rientra nell'ambito delle legittime prerogative del giudice, esula da quelli non inquadrabili, per radicali anomalie, negli schemi normativi tipici o non compatibili con le linee fondanti del sistema processuale (Cass. Pen. Sez. 6^, sent. n. 33519 del 05-10-2006), o che rappresentano un'evenienza del tutto eccezionale perché emessi in assoluta carenza di potere (Cass. Pen. Sez. 2^, sent. n. 40230 del 23-11-2006), oppure in radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale penale (Cassazione Penale Sez. 6^, sent. n. 2628 del 17 dicembre 1993).
7. Sotto quello funzionale, si osserva che esso ha determinato una stasi peraltro superabile mediante un'attività propulsiva, non invalida, del PM.
8. Non si ritiene, quindi, di dare continuità all'indirizzo espresso da questa corte nella sentenza 45944/2009 Baiaram, richiamata nel ricorso e nella requisitoria scritta del PG, decisione che, dopo aver richiamato i principi in materia di abnormità, non ha tuttavia approfondito le ragioni per le quali la dichiarazione di nullità emessa in un caso identico al presente, determinasse, alla luce delle sezioni unite Toni, una stasi processuale superabile soltanto con un atto nullo del PM rilevabile nel prosieguo del procedimento o del processo.
9. L'atto del giudice bergamasco, quindi, ove pure in ipotesi errato, non è qualificabile, pena la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni, come abnorme.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso l'8-7-2015 DEPOSITATA IN CANCELLERIA Il Presidente Il componente est. refolores ade! 18 SET 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 3