CS
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 2177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2177 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07303/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02177 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07303/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7303 del 2024, proposto da
AC FE e NC OV, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1437/2024, resa tra le parti; N. 07303/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 21 febbraio 2026 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RC VA
e udita per le parte appellata l'avvocato Giuliana Senatore;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l'annullamento:
-dell'ordinanza di demolizione n. 73 del 6 luglio 2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi;
-della nota prot. n. 202200036406 del 16 giugno 2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha disposto il diniego dell'istanza prot. n. 57869 del 18 novembre 2004, proposta per la realizzazione di una “unità immobiliare in piano terra con annesse pertinenze”;
-della nota prot. n. 202200036410 del 16 giugno 2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha disposto il diniego dell'istanza prot. n. 57879 del 18 novembre 2004 proposta per la realizzazione di una “unità immobiliare in piano terra con annesse pertinenze”;
-di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto
Il primo giudice ha respinto il ricorso. N. 07303/2024 REG.RIC.
Con la sentenza impugnata, il TAR ha preliminarmente richiamato quanto dedotto dai ricorrenti in ordine all'asserita illegittimità dei dinieghi di condono, in quanto asseritamente fondati su presupposti errati e su una carente istruttoria e motivazione, posto che il vincolo idrogeologico, secondo quanto argomentato nel ricorso introduttivo, non sarebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, considerato che sulla medesima proprietà altri abusi sarebbero stati sanati. Analogo difetto di motivazione investirebbe, ad avviso dei ricorrenti, anche l'ordinanza di demolizione, non essendo stata specificata la consistenza delle opere asseritamente abusive e dell'area di sedime eventualmente da acquisire.
Sempre in via preliminare, la sentenza impugnata ha dato atto della posizione del
Comune appellato, secondo la quale, nell'ambito del c.d. terzo condono, non sarebbe mai sanabile la realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi in zona soggetta a vincolo paesaggistico. La stessa amministrazione ha poi contestato anche l'asserito deficit motivazionale ed inoltre, quanto all'ordinanza di demolizione, ha rilevato che gli abusi sono identificati nelle dimensioni e nella destinazione, anche grazie al richiamo dei provvedimenti del 1994, 1996 e 2003 e all'esclusione del solo manufatto per il quale è stata rilasciata la concessione in sanatoria nel 2010.
Tanto premesso, osserva il giudice di prime cure, richiamando pertinente giurisprudenza, che con riferimento al c.d. “terzo condono”, le opere edilizie realizzate senza titolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non sono sanabili.
Secondo il TAR, non riveste alcun rilievo, in senso contrario, il richiamo a quanto avvenuto con il precedente condono in quanto, in primo luogo, esso era soggetto a normativa diversa; in secondo luogo, la mera adozione di un determinato provvedimento da parte del Comune non può certo vincolare l'amministrazione ad allinearsi ad esso per un futuro indefinito nell'esame di istanze differenti, sottoposte a diversi presupposti.
Il ricorso è stato pertanto, come detto, respinto. N. 07303/2024 REG.RIC.
Avverso la sentenza impugnata, in data 30 settembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria il Comune appellato.
In data 24 gennaio e 30 gennaio 2026 ha depositato memoria e memoria di replica la parte appellante.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, che la sentenza impugnata va confutata, preliminarmente, nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi su parte della domanda proposta dagli originari appellanti, in violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c..
In particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso, secondo gli appellanti, di esaminare la doglianza relativa alla carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza di demolizione n. 73 del 6 luglio 2022, per non aver esattamente determinato la consistenza delle opere edilizie da demolire.
Sotto tale profilo, quindi, la sentenza del giudice di prime cure sarebbe affetta, per gli appellanti, da un vizio di omessa pronuncia, determinando un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono che la sentenza appellata sarebbe affetta da un errore di valutazione nel ritenere infondate le censure articolate dagli originari ricorrenti, omettendo di valutare compiutamente i vizi denunciati.
In particolare, quanto statuito dal TAR relativamente al c.d. terzo condono, con l'affermata insanabilità delle opere edilizie realizzate senza titolo in zona sottoposta a N. 07303/2024 REG.RIC.
vincolo idrogeologico – sebbene corretto in punto di diritto – sarebbe per gli appellanti poco esaustivo, in quanto non terrebbe conto della lamentata carenza di adeguata istruttoria e motivazione.
Dalla sintetica e generica motivazione addotta dal Comune, infatti, ad avviso degli appellanti, non sarebbe dato comprendere quali siano gli specifici vincoli che avrebbero impedito di ottenere il richiesto condono.
Del pari erronea sarebbe la sentenza appellata, ad avviso degli appellanti, nella parte in cui non consentirebbe di comprendere i motivi che avrebbero permesso agli appellanti di ottenere precedentemente il condono di una parte dell'immobile ed inoltre quale sarebbe la “diversa normativa” che avrebbe indotto i competenti organi comunali ad assumere – rispetto alla stessa consistenza immobiliare e, quindi alla stessa area - determinazioni opposte, sia in ordine alla compatibilità urbanistica delle opere, sia in ordine ai vincoli che avrebbero impedito il rilascio del secondo condono nel 2004 rispetto a quello assentito nel 2010.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di appello, con il quale, come detto, gli appellanti deducono un'omessa pronuncia sul profilo di censura dedotto in primo grado e relativo alla lamentata genericità e carenza di motivazione dell'ordinanza di demolizione, che le relative doglianze non possono essere accolte.
Infatti, nessuna omissione è rinvenibile nella pronuncia impugnata, non solo alla luce del complesso delle motivazioni articolate dal primo giudice, che vanno valutate nel loro insieme, ma anche tenuto conto che, all'evidenza, dall'accertamento da parte del
TAR della legittimità e vincolatività dei dinieghi di condono - da cui il rigetto del ricorso - non potrebbe discendere un accoglimento delle censure proposte avverso l'ordinanza demolitoria, data la stretta connessione e presupposizione tra i due provvedimenti e la conseguente inconciliabilità tra l'accertamento della richiamata N. 07303/2024 REG.RIC.
vincolatività dei dinieghi e l'eventuale accoglimento delle censure avverso l'ordinanza demolitoria.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui nuovamente si deduce un'omissione di valutazione, in capo al giudice di prime cure, dei vizi denunciati, avuto particolare riguardo alla lamentata carenza di adeguata istruttoria e motivazione dei provvedimenti di diniego impugnati, è anch'esso infondato.
Nella fattispecie, è oggetto di causa un'edificazione immobiliare totalmente abusiva di rilevanti dimensioni in termini di superficie e di volumi, pacificamente ubicata in zona paesaggisticamente vincolata.
Non è revocabile in dubbio e, in tal senso, ha correttamente statuito il primo giudice,
l'inapplicabilità, anche alla luce dell'univoca giurisprudenza, del c.d. terzo condono ex lege n. 326/2003, nelle aree vincolate in presenza dei c.d. abusi maggiori, tra i quali rientra l'intervento in questione.
Tanto considerato, sono anche privi di fondamento i rilievi pure formulati con riguardo al riferimento, nella sentenza impugnata, alla normativa relativa ai precedenti condoni (secondo motivo di appello), comparazione correttamente ritenuta dal primo giudice inconferente ai fini della decisione, dovendosi qui verificare solo i presupposti richiesti dalla disciplina del c.d. terzo condono, così quanto dedotto circa l'incompletezza dell'ordinanza di demolizione (primo motivo di appello), che non recherebbe l'indicazione delle opere da demolire, circostanza che non trova conferma né nel dato testuale dell'ordinanza impugnata, né dal complesso degli atti depositati in giudizio da cui se ne evince una precisa ed esaustiva descrizione delle opere da demolire.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M. N. 07303/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB HI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC VA OB HI N. 07303/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 02177 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07303/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7303 del 2024, proposto da
AC FE e NC OV, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria
Annunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 1437/2024, resa tra le parti; N. 07303/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cava de' Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 21 febbraio 2026 con la quale la parte appellante ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RC VA
e udita per le parte appellata l'avvocato Giuliana Senatore;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure gli originari ricorrenti, odierni appellanti, hanno chiesto l'annullamento:
-dell'ordinanza di demolizione n. 73 del 6 luglio 2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi;
-della nota prot. n. 202200036406 del 16 giugno 2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha disposto il diniego dell'istanza prot. n. 57869 del 18 novembre 2004, proposta per la realizzazione di una “unità immobiliare in piano terra con annesse pertinenze”;
-della nota prot. n. 202200036410 del 16 giugno 2022, con la quale il Comune di Cava de' Tirreni ha disposto il diniego dell'istanza prot. n. 57879 del 18 novembre 2004 proposta per la realizzazione di una “unità immobiliare in piano terra con annesse pertinenze”;
-di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto
Il primo giudice ha respinto il ricorso. N. 07303/2024 REG.RIC.
Con la sentenza impugnata, il TAR ha preliminarmente richiamato quanto dedotto dai ricorrenti in ordine all'asserita illegittimità dei dinieghi di condono, in quanto asseritamente fondati su presupposti errati e su una carente istruttoria e motivazione, posto che il vincolo idrogeologico, secondo quanto argomentato nel ricorso introduttivo, non sarebbe un vincolo di inedificabilità assoluta, considerato che sulla medesima proprietà altri abusi sarebbero stati sanati. Analogo difetto di motivazione investirebbe, ad avviso dei ricorrenti, anche l'ordinanza di demolizione, non essendo stata specificata la consistenza delle opere asseritamente abusive e dell'area di sedime eventualmente da acquisire.
Sempre in via preliminare, la sentenza impugnata ha dato atto della posizione del
Comune appellato, secondo la quale, nell'ambito del c.d. terzo condono, non sarebbe mai sanabile la realizzazione di nuove superfici e nuovi volumi in zona soggetta a vincolo paesaggistico. La stessa amministrazione ha poi contestato anche l'asserito deficit motivazionale ed inoltre, quanto all'ordinanza di demolizione, ha rilevato che gli abusi sono identificati nelle dimensioni e nella destinazione, anche grazie al richiamo dei provvedimenti del 1994, 1996 e 2003 e all'esclusione del solo manufatto per il quale è stata rilasciata la concessione in sanatoria nel 2010.
Tanto premesso, osserva il giudice di prime cure, richiamando pertinente giurisprudenza, che con riferimento al c.d. “terzo condono”, le opere edilizie realizzate senza titolo in zona sottoposta a vincolo idrogeologico non sono sanabili.
Secondo il TAR, non riveste alcun rilievo, in senso contrario, il richiamo a quanto avvenuto con il precedente condono in quanto, in primo luogo, esso era soggetto a normativa diversa; in secondo luogo, la mera adozione di un determinato provvedimento da parte del Comune non può certo vincolare l'amministrazione ad allinearsi ad esso per un futuro indefinito nell'esame di istanze differenti, sottoposte a diversi presupposti.
Il ricorso è stato pertanto, come detto, respinto. N. 07303/2024 REG.RIC.
Avverso la sentenza impugnata, in data 30 settembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni.
In data 22 gennaio 2026 ha depositato memoria il Comune appellato.
In data 24 gennaio e 30 gennaio 2026 ha depositato memoria e memoria di replica la parte appellante.
All'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto, con il primo motivo, che la sentenza impugnata va confutata, preliminarmente, nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi su parte della domanda proposta dagli originari appellanti, in violazione di quanto disposto dall'art. 112 c.p.c..
In particolare, il giudice di prime cure avrebbe omesso, secondo gli appellanti, di esaminare la doglianza relativa alla carenza di adeguata motivazione dell'ordinanza di demolizione n. 73 del 6 luglio 2022, per non aver esattamente determinato la consistenza delle opere edilizie da demolire.
Sotto tale profilo, quindi, la sentenza del giudice di prime cure sarebbe affetta, per gli appellanti, da un vizio di omessa pronuncia, determinando un tipico errore di diritto per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, deducibile in sede di appello sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti deducono che la sentenza appellata sarebbe affetta da un errore di valutazione nel ritenere infondate le censure articolate dagli originari ricorrenti, omettendo di valutare compiutamente i vizi denunciati.
In particolare, quanto statuito dal TAR relativamente al c.d. terzo condono, con l'affermata insanabilità delle opere edilizie realizzate senza titolo in zona sottoposta a N. 07303/2024 REG.RIC.
vincolo idrogeologico – sebbene corretto in punto di diritto – sarebbe per gli appellanti poco esaustivo, in quanto non terrebbe conto della lamentata carenza di adeguata istruttoria e motivazione.
Dalla sintetica e generica motivazione addotta dal Comune, infatti, ad avviso degli appellanti, non sarebbe dato comprendere quali siano gli specifici vincoli che avrebbero impedito di ottenere il richiesto condono.
Del pari erronea sarebbe la sentenza appellata, ad avviso degli appellanti, nella parte in cui non consentirebbe di comprendere i motivi che avrebbero permesso agli appellanti di ottenere precedentemente il condono di una parte dell'immobile ed inoltre quale sarebbe la “diversa normativa” che avrebbe indotto i competenti organi comunali ad assumere – rispetto alla stessa consistenza immobiliare e, quindi alla stessa area - determinazioni opposte, sia in ordine alla compatibilità urbanistica delle opere, sia in ordine ai vincoli che avrebbero impedito il rilascio del secondo condono nel 2004 rispetto a quello assentito nel 2010.
L'appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo di appello, con il quale, come detto, gli appellanti deducono un'omessa pronuncia sul profilo di censura dedotto in primo grado e relativo alla lamentata genericità e carenza di motivazione dell'ordinanza di demolizione, che le relative doglianze non possono essere accolte.
Infatti, nessuna omissione è rinvenibile nella pronuncia impugnata, non solo alla luce del complesso delle motivazioni articolate dal primo giudice, che vanno valutate nel loro insieme, ma anche tenuto conto che, all'evidenza, dall'accertamento da parte del
TAR della legittimità e vincolatività dei dinieghi di condono - da cui il rigetto del ricorso - non potrebbe discendere un accoglimento delle censure proposte avverso l'ordinanza demolitoria, data la stretta connessione e presupposizione tra i due provvedimenti e la conseguente inconciliabilità tra l'accertamento della richiamata N. 07303/2024 REG.RIC.
vincolatività dei dinieghi e l'eventuale accoglimento delle censure avverso l'ordinanza demolitoria.
Quanto al secondo motivo di appello, con cui nuovamente si deduce un'omissione di valutazione, in capo al giudice di prime cure, dei vizi denunciati, avuto particolare riguardo alla lamentata carenza di adeguata istruttoria e motivazione dei provvedimenti di diniego impugnati, è anch'esso infondato.
Nella fattispecie, è oggetto di causa un'edificazione immobiliare totalmente abusiva di rilevanti dimensioni in termini di superficie e di volumi, pacificamente ubicata in zona paesaggisticamente vincolata.
Non è revocabile in dubbio e, in tal senso, ha correttamente statuito il primo giudice,
l'inapplicabilità, anche alla luce dell'univoca giurisprudenza, del c.d. terzo condono ex lege n. 326/2003, nelle aree vincolate in presenza dei c.d. abusi maggiori, tra i quali rientra l'intervento in questione.
Tanto considerato, sono anche privi di fondamento i rilievi pure formulati con riguardo al riferimento, nella sentenza impugnata, alla normativa relativa ai precedenti condoni (secondo motivo di appello), comparazione correttamente ritenuta dal primo giudice inconferente ai fini della decisione, dovendosi qui verificare solo i presupposti richiesti dalla disciplina del c.d. terzo condono, così quanto dedotto circa l'incompletezza dell'ordinanza di demolizione (primo motivo di appello), che non recherebbe l'indicazione delle opere da demolire, circostanza che non trova conferma né nel dato testuale dell'ordinanza impugnata, né dal complesso degli atti depositati in giudizio da cui se ne evince una precisa ed esaustiva descrizione delle opere da demolire.
L'appello, pertanto, va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono quantificate come da dispositivo.
P.Q.M. N. 07303/2024 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna gli appellanti alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della parte appellata quantificate in euro 4000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB HI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RC VA, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RC VA OB HI N. 07303/2024 REG.RIC.
IL SEGRETARIO