CASS
Sentenza 22 agosto 2024
Sentenza 22 agosto 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/08/2024, n. 32977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32977 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CROTONE nei confronti di: RI RC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 32977 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ricorre avverso il provvedimento in data 17 aprile 2024 emesso dal Giudice monocratico del medesimo Tribunale, con il quale, all'udienza predibattimentale di cui all'art. 554 bis cod.pen., introdotto con il d.lgs n.150/2022, veniva dichiarata la nullità del capo di imputazione e disposta la restituzione degli atti a Pubblico ministero. 2. Quale unico motivo, il Pubblico ministero ricorrente deduce vizio di violazione di legge, osservando che nella specie ricorre un'ipotesi di abnormità del provvedimento, in quanto esso determina una atipica regressione alla fase delle indagini. Ha dedotto, in proposito, che l'imputato era chiamato a rispondere di lesioni stradali aggravate, commesse in danno di tre vittime, per una sola delle quali la prognosi era superiore ai 40 giorni. Il Giudice, nel corso dell'udienza predibattimentale, aveva rilevato l'erronea qualificazione giuridica del fatto per le ipotesi di lesioni inferiori a 40 giorni (per le quali avrebbe dovuto essere contestato il reato di cui all'art. 590 cod. pen., e non di cui all'art. 590 bis), aveva invitato il PM a modificare il capo di imputazione e, al dissenso di quest'ultimo, aveva dichiarato la nullità del capo di imputazione e disposto la restituzione degli atti. Così procedendo, il giudice aveva dichiarato la nullità dell'azione penale per vizio di correlazione tra accusa e sentenza in una ipotesi radicalmente diversa da quella prevista dalla legge, dovendo in questo caso procedersi ai sensi dell'art. 521 cod. proc. peri. Non emergeva infatti alcuna incompatibilità sostanziale tra l'addebito cristallizzato nel capo di imputazione e quello rilevato dal giudice sulla base dell'esame degli atti. Anche volendo ammettere l'esistenza di una nullità per vizio di correlazione tra accusa e sentenza, ciò riguardava solo alcune posizioni ( quelle per cui la prognosi era inferiore a 40 giorni), mentre la restituzione degli atti aveva riguardato anche il reato di lesioni stradali correttamente contestato al capo B), relativo a lesioni di durata superiore a 40 giorni. 3. Il Procuratore generale, nella persona di Perla Lori, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come esposto, il Tribunale di Crotone, rilevando che, riguardo al fatto ascritto all'imputato con riferimento alle persone offese NI e FR non poteva essere contestato il reato di lesioni stradali, non vertendosi in ipotesi di lesioni gravi o gravissime, ha invitato il PM a modificare l'imputazione richiamando l'art. 554 bis, comma V, cod. proc. pen. Tenuto conto della mancata riformulazione, ha dichiarato la nullità del capo di imputazione, disponendo la restituzione degli atti al PM. 3. L'art. 554 bis, recentemente introdotto dal d.lgs n.150 del 2022, ha inserito l'udienza predibattimentale nei procedimenti di competenza del giudice monocratico per i reati a citazione diretta, affidando al giudice il compito di verificare la correttezza dell'imputazione. L'art. 554-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale una funzione di controllo sulla esattezza della contestazione - sotto il duplice profilo, indicato nei criteri di delega, della completa descrizione del fatto e della corretta qualificazione giuridica - al fine di consentire l'immediata definizione del suo contenuto. 4. La norma citata stabilisce, al comma 5, che il giudice, ove ravvisi un'incompletezza dell'imputazione, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero a riformularla in modo corretto. Nel caso in cui il pubblico ministero non proceda a quanto disposto dal giudice, questi dichiara con ordinanza la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al rappresentante della pubblica accusa. Come condivisibilmente osservato nei primi commenti, l'art. 554 bis, comma 5, si riferisce alle ipotesi di nullità della contestazione con riferimento all'ipotesi prevista all'art. 552, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo cui nel decreto di citazione a giudizio devono essere enunciati, in forma chiara e precisa, il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l' indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Si tratta, all'evidenza, di assicurare all'imputato le complete garanzie difensive, come imposto dall' art. 111 Cost. e dall'art. 6, comma 3, lett. a) CEDU, in forza del quale "ogni accusato ha diritto soprattutto ad essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico". Va inoltre ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, integrano nullità la genericità e l'indeterminatezza degli elementi descrittivi del fatto, inteso essenzialmente come fatto storico - naturalistico, mentre non ha effetti invalidanti l'erronea indicazione dei soli riferimenti normativi. Anteriormente alle modifiche introdotte con il d.lgs. n.150/2022, per i procedimenti a citazione diretta il rilievo del vizio comportava la restituzione degli atti al pubblico ministero perché provvedesse ad emendarlo, con evidente potenziale allungamento dei tempi del processo. Con l'introduzione dell' udienza filtro, si instaura, anche per i reati a citazione diretta, un meccanismo di verifica della correttezza della contestazione analogo a quello previsto per i procedimenti con udienza preliminare, con affidamento al giudice dei medesimi poteri di impulso, così come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007 Cc. (dep. 01/02/2008 ), PM in proc. Battistella, Rv. 238239 - 01, secondo cui è rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell'udienza preliminare ad integrare l'atto imputativo senza che quest'ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi, determini la regressione del procedimento onde consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettive risultanze d'indagine). 5. Una ulteriore verifica della correttezza della contestazione è poi prevista al successivo sesto comma dell'art. 554 bis cod. proc. pen., secondo cui " al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare una misura di sicurezza siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerso dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il pubblico ministero ad apportare le P necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al pubblico ministero". La disposizione di nuovo conio, pur senza prevedere espressamente ipotesi di nullità, introduce il riferimento alla adeguatezza della definizione giuridica, a tutela del diritto dell'imputato ad essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali posti a suo carico, ma anche della qualificazione giuridica ad essi attribuita, diritto affermato, a livello sovranazionale, dalla Corte EDU ( sentenza 11/12/2007, Drassich c. Italia, in cui, come noto, a seguito della riqualificazione del fatto contestato in corruzione in atti giudiziari, la CEDU ha dichiarato la violazione dell'art. 6 perché l'imputato non ne era stato informato). 6. La previsione di cui all'art. 554 bis, comma 6, cod. proc. pen. introduce nel sistema processuale poteri di impulso del giudice al pubblico ministero anche nel caso di errata qualificazione giuridica del fatto. La citata previsione mira ad evitare che si arrivi in una fase avanzata dell'istruttoria o addirittura in sede di decisione alla modifica della qualificazione giuridica, con possibile inutile allungamento dei tempi processuali, consentendo invece l'instaurazione di un contraddittorio immediato sui profili giuridici del fatto contestato. Si offre così all'imputato l' immediata possibilità di difendersi, evitando che l'individuazione del titolo di reato più corretto avvenga solo al momento della deliberazione della sentenza o nel corso del giudizio. In tal modo chi è sottoposto a procedimento penale può adeguare al meglio le strategie difensive, anche valutando la opportunità di accedere a riti alternativi. La ratio della citata disposizione è quindi quella di agevolare una riduzione dei tempi processuali e, più in generale, di consentire effetti deflattivi. Con specifico riferimento al caso di specie, la immediata contestazione del reato di lesioni non gravi o gravissime consentirebbe, ad esempio, di verificare tempestivamente la sussistenza delle condizioni di procedibilità, con potenziale riduzione dei tempi e dei carichi processuali, secondo le ragioni ispiratrici della riforma. 7. Tirando le fila di quanto sopra esposto, può certamente concludersi nel senso che, pur se nel provvedimento impugnato si è erroneamente richiamato l'art. 554 bis, comma 5 ( non ricorrendo alcuna ipotesi di inesatta descrizione del fatto e di nullità dell'imputazione) si è comunque fatta corretta applicazione della ipotesi prevista al comma 6, che riguarda la qualificazione giuridica del fatto. Va inoltre rilevato che, trattandosi di reati connessi in quanto compiuti dall'imputato con unica azione, la competenza per il reato più grave attrae gli altri ( 12 cod. proc. pen., lett.b, art. 6 d.lgs. n.274/2000), in quanto il procedimento ha ad oggetto una unica azione e non è ammissibile una duplicazione dei procedimenti penali. 8. Conclusivamente, si è al di fuori delle ipotesi di abnormità dell'atto che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, ricorre allorquando il provvedimento, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quando, pur essendo il provvedimento in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Si è altresì precisato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale;
ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la "stasi" del procedimento e, quindi, l'impossibilità di proseguirlo (Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) . E' evidente che il provvedimento adottato, lungi dall'essere avulso dal sistema processuale, costituisce rimedio specificamente previsto dalla norma di cui all'art. 554 bis, sesto comma, al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'iter processuale, di assicurare il diritto di difesa dell'imputato, di evitare inutile dispendio di attività processuale. 9. Esclusa ogni ipotesi di abnormità dell'atto, va infine rilevato che le norme processuali non prevedono alcuna possibilità di impugnare i provvedimenti di cui all'art. 554 bis cod. proc. pen. Ne consegue la inammissibilità della impugnazione proposta.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 2 luglio 2024
ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la "stasi" del procedimento e, quindi, l'impossibilità di proseguirlo (Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590) . E' evidente che il provvedimento adottato, lungi dall'essere avulso dal sistema processuale, costituisce rimedio specificamente previsto dalla norma di cui all'art. 554 bis, sesto comma, al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'iter processuale, di assicurare il diritto di difesa dell'imputato, di evitare inutile dispendio di attività processuale. 9. Esclusa ogni ipotesi di abnormità dell'atto, va infine rilevato che le norme processuali non prevedono alcuna possibilità di impugnare i provvedimenti di cui all'art. 554 bis cod. proc. pen. Ne consegue la inammissibilità della impugnazione proposta.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 2 luglio 2024