Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
L'aggravante del metodo mafioso (art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991) - consistente nell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso - è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo ed è compatibile con il reato di cui all'art. 418 cod. pen. (assistenza agli associati) che presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2012, n. 30942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30942 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 24/05/2012
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - rel. Consigliere - N. 1082
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 008066/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Filippelli Nicola, quale difensore di De AR AN (n. il 21/07/1981);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 29/11/2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. IASILLO Adriano;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Viola Alfredo Pompeo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 20/10/2011, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dispose la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De AR AN, indagato per il reato di cui all'art. 418 c.p. (assistenza agli associati al clan dei "casalesi" fornendo loro schede telefoniche intestate formalmente a terzi e fornendo, quindi, un'assoluta copertura) e L. n. 203 del 1991, art. 7 (aggravante per aver, con quanto commesso, sopra favorito l'associazione mafiosa denominata "clan dei casalesi"). Avverso il provvedimento di cui sopra l'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 29/11/2011, la respinse.
Ricorre per Cassazione il difensore di De AR AN, eccependo la carenza della sussistenza dei gravi indizi di reato, costituiti dalle sole dichiarazioni dei pentiti LA RE e GA OB;
dichiarazioni prive di riscontro. Eccepisce, inoltre, la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e se questa aggravante sia compatibile con il reato contestato all'imputato. Eccepisce, infine, una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, anche in relazione alla circostanza della chiusura,
da un anno, dell'esercizio commerciale di telefonia gestito dall'indagato che ha aperto una sala giochi.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve, preliminarmente, sottolineare la correttezza del ricorso alla motivazione per relationem operato dal Tribunale del riesame. Quest'ultimo ha ben evidenziato nella prima parte del suo provvedimento - con citazione di principi giuridici più volte affermati da questa Suprema Corte e pienamente condivisi dal Collegio - la legittimità della motivazione per relationem. Si deve aggiungere che il Tribunale del riesame non si è limitato, però, ad un semplice richiamo della motivazione del G.I.P., ma ha affrontato tutti i punti essenziali che sostengono il provvedimento restrittivo e soprattutto risposto a tutte le doglianze difensive. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi di reato è, poi, inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass. Sez. 4A sent. n. 47891 del 28.09.2004 dep. 10.12.2004 rv 230568; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745; Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). Inoltre, il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi di reato è inammissibile anche per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché
le doglianze (sono te stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti il Tribunale - richiamando anche l'ordinanza del G.I.P. - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume i gravi indizi a carico dell'indagato per il reato aggravato di cui sopra. Ha infatti ben valutato gli elementi acquisiti e in particolare le dichiarazioni convergenti dei collaboratori di giustizia correttamente ritenute spontanee, credibili e utilizzabili facendo propria la condivisa motivazione sul punto del G.I.P. (si veda pagina 2 impugnata sentenza, nella quale si fa rinvio alle pagine 38-59 dell'ordinanza custodiale). Il Tribunale ha così - richiamando, anche, la condivisa motivazione del G.I.P. e in linea con i principi giurisprudenziali affermati, sul punto, da questo Supremo Collegio (ad esempio: Sez. U, Sentenza n. 1653 del 21/10/1992 Ud. - dep. 22/02/1993 - Rv. 192470) - ben evidenziato come i collaboratori di cui sopra siano assolutamente attendibili sotto il profilo intrinseco e nessuno di essi pare animato da intenti calunniosi, li Tribunale ha, poi, rilevato - in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte citata (Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996 Ud. - dep. 30/07/1996 - Rv. 206588) - l'importante valenza dimostrativa delle chiamate di correo convergenti. Il Tribunale da tutto quanto sopra esposto ricava, correttamente, anche l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni.
Si deve rilevare in proposito che le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggetti va, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto (si veda, tra le tante, ad es.: Sez. 1, Sentenza n. 1263 del 20/10/2006 Ud. -dep. 18/01/2007 - Rv. 235800). Infine, si deve rilevare che sia il Tribunale, sia il G.I.P., hanno - correttamente - valutato le dichiarazioni dei chiamanti in correità secondo il canone previsto dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, p. - richiamato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, - e hanno specificamente indicato le emergenze investigative che corroborano, ulteriormente, le dichiarazioni di cui sopra (intercettazioni telefoniche e ambientali;
ammissioni dell'indagato). L'accurata analisi del materiale probatorio effettuata dal Tribunale comprende anche quanto eccepito dalla difesa, le cui argomentazioni sono state valutate e respinte, con motivazione incensurabile. Significativa, a tal proposito, l'attenta analisi delle ammissioni dello stesso indagato (De AR ammette di conoscere LI MI - un esponente di rilievo del clan;
nds - perché glielo aveva presentato la fidanzata imparentata con lo stesso LI) in relazione alle dichiarazioni del propalante GA che non essendo conosciuto dell'indagato si vide rifiutare le schede formalmente intestate a terzi. Il GA, si recò allora nel negozio con lo stesso LI e Della Corte, e il De AR si scusò per non avergli fornito le schede telefoniche e affermò di essere "a loro disposizione". Dimostrando, così, la piena consapevolezza che la sua condotta era finalizzata ad aiutare gli affiliati del clan (si veda pag 4 impugnato provvedimento). È evidente la manifesta infondatezza della doglianza contenuta a pagina 10 del ricorso con la quale si evidenzia che non è stato provato il beneficio che il De AR avrebbe tratto dall'agevolare l'associazione camorrista. Infatti, per la sussistenza del reato di cui all'art. 418 c.p. non è richiesto che l'agente tragga "beneficio" dalla sua condotta. Il motivo di ricorso formulato con riferimento alla sussistenza dell'aggravante contestata è infondato, in quanto la sentenza impugnata prende in considerazione espressamente l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per affermarne la sussistenza (si veda la condivisa motivazione alle pagine 4 e 5 dell'impugnato provvedimento), con valutazioni che, in quanto corrette dal punto di vista logico e giuridico, non possono essere censurate in questa sede di legittimità. Aggravante perfettamente compatibile con il reato contestato all'indagato. Si deve a tal proposito ricordare che questa Corte ha affermato che integra il delitto di cui all'art. 418 c.p., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 c.p. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p., configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta (Sez. 6, Sentenza n. 17704 del 03/03/2004 Ud. - dep. 16/04/2004 - Rv. 228501). Inoltre, l'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 c.p., comma 2 (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, ne' da quella del reato di cui all'art. 418 c.p., che incrimina solo l'assistenza agli associati, ne', infine,
dalla previsione di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo (Sez. 5, Sentenza n. 6929 del 22/12/2000 Ud. - dep. 20/02/2001 - Rv. 219246). Orbene dai suesposti principi di questa Suprema Corte emerge con chiarezza non solo che i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, di favoreggiamento personale aggravato e di quello di assistenza agli associati hanno un diverso ambito di operatività, ma soprattutto la piena compatibilità dell'aggravante di cui alla L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 con il reato di favoreggiamento e con il reato previsto dall'art. 418 c.p.. Infatti, si è vista in cosa consista la differenza tra il favoreggiamento personale e l'assistenza agli associati. È altrettanto noto che la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha sempre riconosciuto la possibilità di ravvisare l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 anche per il favoreggiamento personale e addirittura per il favoreggiamento aggravato di cui all'art. 378 c.p., comma 2. Si è infatti affermato che ricorre la circostanza aggravante speciale dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso se la condotta di favoreggiamento della latitanza abbia quale beneficiario un soggetto che riveste un ruolo apicale all'interno della struttura associativa, dal momento che la condotta diretta alla preservazione finisce col favorire l'intera associazione (Sez. 2, Sentenza n. 26589 del 26/05/2011 Cc. - dep. 07/07/2011 - Rv. 251000). Inoltre in tema di favoreggiamento personale, l'aggravante di cui all'art. 378 c.p., comma 2 è compatibile con quella prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, quando il favoreggiamento si riferisca non solo alla persona facente parte dell'associazione di stampo mafioso ma sia diretto anche ad agevolare l'intera associazione (Sez. 5, Sentenza n. 16556 del 14/10/2009 Ud. - dep. 29/04/2010 - Rv. 246952). È, quindi, evidente la piena operatività dei suddetti principi anche per il reato previsto dall'art. 418 c.p.. Per quanto riguarda, poi, la doglianza relativa alla motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, si deve osservare che il Tribunale del riesame ha esattamente valutato, per quanto riguarda il pericolo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c, l'oggettiva gravità e modalità di esecuzione dei fatti e la negativa personalità dell'imputato (si veda pagina 5 impugnato provvedimento), da cui ricava la pericolosità sociale dell'indagato.
Sulla correttezza di tali considerazioni del Tribunale è sufficiente richiamare il principio giuridico, più volte ribadito da questa Corte e condiviso dal Collegio, che in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione del reato può essere desunto dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il tipo di reato o una sua ipotetica gravita, bensì devono essere valutate - come congruamente è stato operato nel caso di specie - situazioni correlate con i fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato. (Sez. 4, Sentenza n. 34271 del 03/07/2007 Cc. -dep. 10/09/2007 - Rv. 237240). Ciò sarebbe già sufficiente per il rigetto della doglianza. Ma dall'accertata sussistenza dei gravi indizi del reato a carico del ricorrente e delle esigenze cautelari di cui sopra, il Tribunale ritiene giustamente sussistente la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3; presunzione non superata, nel caso di specie, perché l'intera vicenda si è svolta in un contesto di criminalità organizzata ancora operante;
associazione con la quale il De AR risulta aver consapevolmente "creato uno stretto legame" (si veda pagina 5 impugnata ordinanza). In proposito questa Suprema Corte ha più volte affermato che la presunzione di pericolosità, prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine a un reato di matrice mafiosa, può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze (Sez. 6, Sentenza n. 23788 del 27/03/2003 Cc. - dep. 29/05/2003 - Rv. 226041). Acquisizione esclusa, come si è già evidenziato, dal Tribunale con motivazione incensurabile in questa sede di legittimità.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 maggio 2012. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012