Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 418 cod.pen., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod.pen. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen, configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 17704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17704 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO LE - Presidente - del 03/03/2004
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - N. 365
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO CO - Consigliere - N. 22390/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SE, RI LO e TR CO, avverso la sentenza 17/2/03 Corte di Appello Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del Dott. FEBBRARO SE, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 17/2/03 la Corte di Appello di Reggio Calabria confermava il giudizio di colpevolezza, espresso nella sentenza in data 22/2/02 dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria emessa all'esito di giudizio abbreviato nei confronti di RI SE, RI LO e TR CO per il reato di favoreggiamento personale ex art. 378 c.p., e la conseguente condanna dei predetti alla pena di giustizia. Era ascritto agli imputati di avere aiutato AN LE e AL LO, entrambi latitanti, colpiti da numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere, a sottrarsi alle ricerche dell'autorità i primi due fornendo loro vitto e beni di prima necessità e il terzo mettendo a loro disposizione un alloggio. Valorizzava la corte di merito nel rispondere alle censure mosse nei motivi di appello, quanto ai primi due l'essersi fatti sorprendere mentre stavano raggiungendo i latitanti recando con loro viveri e in particolare n. 6 pizze, corrispondenti al numero dei presenti, nonché la circostanza del possesso da parte del RI SE di una chiave dell'appartamento in cui alloggiavano i predetti;
quanto al TR la titolarità dell'immobile a titolo di comodato messo a disposizione dei latitanti, e la irreperibilità del predetto a seguito dell'arresto dei latitanti. Escludeva che il reato per i due RI potesse derubricarsi in quello ex art. 418 c.p.. Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento e deducendo la violazione della legge penale in relazione all'art. 378 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della consapevolezza dello stato di latitanza delle persone presuntamene favorite, osservando quanto al TR che non bastava ai fini della configurazione del reato l'aver messo a disposizione dei ricercati l'immobile, occorrendo un quid pluris, individuabile nell'elemento psicologico, che nella specie difettava, e che non poteva essere rappresentato dalla irreperibilità, quanto ai fratelli RI, la assenza di motivazione adeguata in ordine alla prospettazione difensiva del meno grave reato ex art. 418 c.p.. I ricorsi non hanno fondamento.
Ed invero le censure di manifesta illogicità della motivazione propongono sostanzialmente una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, che il giudice di merito ha già valutato, seguendo un iter argomentativo congruo ed esaustivo, immune da evidenti illogicità, per dimostrare la consapevolezza da parte degli imputati dello stato di latitanza delle persone favorite, e l'idoneità delle condotte criminose ad integrare l'aiuto, finalizzato alla elusione delle investigazioni, richiesto dalla norma incriminatrice. Quanto alla qualificazione del fatto come reato ex art. 418 c.p., hanno già esaurientemente risposto i giudici del merito, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Sezione, che qui pienamente si condivide, a mente della quale il delitto di assistenza agli associati, di cui all'art. 418 c.p., presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza con la operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o di fornitura di vitto, può integrare eventualmente il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p.. Quest'ultimo delitto peraltro ben può configurarsi anche durante la permanenza del reato associativo, costituendo il discrimine tra i due reati la finalità e gli effetti della condotta. Di guisa che integra il reato di cui all'art. 418 c.p. e non quello di favoreggiamento, la condotta di chi fornisce rifugio o vitto agli associati, qualora, essendo tuttora operante l'associazione per delinquere, non siano in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata la sua esistenza (Cass. Sez. 6^ 4/11/97 n. 9879 rv. 211116). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che l'indagine sulla cosca di appartenenza dei due latitanti era già stata avviata ed era pure sfociata in giudizi di merito, ed hanno quindi correttamente escluso l'ipotizzabilità del reato minore. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004