Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 17704
CASS
Sentenza 3 marzo 2004

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Massime1

Integra il delitto di cui all'art. 418 cod.pen., e non quello di favoreggiamento, chi fornisce rifugio o vitto agli associati, se non sono in corso investigazioni o ricerche da parte dell'autorità giudiziaria, per non essere stata ancora accertata l'esistenza del gruppo criminale, giacché il delitto di assistenza agli associati previsto dall'art. 418 cod.pen. presuppone la coincidenza temporale dell'attività di assistenza prestata dal soggetto attivo con l'operatività dell'associazione criminale, in quanto l'aiuto prestato agli associati dopo la cessazione del sodalizio criminoso, sotto forma di rifugio o fornitura di vitto, può eventualmente integrare il delitto di favoreggiamento personale di cui all'art.378 cod.pen, configurabile anche durante la permanenza del vincolo associativo, in quanto gli elementi che differenziano le due fattispecie sono la finalità e gli effetti della condotta.

Commentario1

  • 1Favoreggiamento personale e mafia
    Chiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2004, n. 17704
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17704
Data del deposito : 3 marzo 2004

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