Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
3215- Aula A REPUBBLICA ITALIANA pol Italiano Im e suprema di Cassazione La C Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. dr. Vincenzo Trezza Presidente R.G.n. 12595/1999 Consigliere Cron. 7423 dr. Paolino Dell'Anno dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Alessandro De Renzis Consigliere Ud.21.12.2001 dr. Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA филь sul ricorso proposto da: AV CI, US RO, LL Carla ved. GA EO, LO TO, AV IN, NO ET, CO PP, NT LO, FO PP, OS BE, rappresentati e difesi dagli avv. prof. Francesco Paolo Rossi, TO Gabrieli e Gianni Romoli, presso lo studio di quest'ultimo in Roma alla via Pisistrato n. 11 elettivamente domiciliati, giusta procura speciale in calce al ricorso, ricorrenti;
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CONTRO
- 1 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, con elezione di domicilio nel loro ufficio presso l'Avvo- catura Centrale dell'Istituto in Roma alla via della Frezza n.17, controricorrente%;B per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano in data 20 aprile 8 maggio 1999, n. 4587/1999, n. 869/98 риль R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 21 dicembre 2001; udito l'avv. Renato Balto per delega dell'avv. Gianni Romoli;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Raffaele Palmieri, che ha concluso per il ri- getto del ricorso. 1 n Svolgimento del processo. Il signor CI RA e gli altri litisconsorti indica- ti in epigrafe, com l'atto introduttivo del ricorso davan- ti al Pretore di Milano, chiedevano la condanna dell'INPS "al pagamento della quota aggiuntiva di pensione a far tempo dalla data di decorrenza originaria della pensione دارد di ciascum ricorrente al 31 dicembre 1987 per i motivi indicati in narrativa e conformemente a quanto indicato dalla seconda parte dell'art. 21, sesto comma,della legge 67/88, oltre accessori di legge". -Il Tribunale di Milano, con sentenza 20 aprile 8 maggio 1999, confermava la sentenza del Pretore, il quale, re- spingendo il ricorso dei ricorrenti, aveva ritenuto "corretto il comportamento dell'INPS che, nell'escludere un complessivo ricalcolo del trattamento, conformemente alle valutazioni espresse nella stessa sentenza della Corte costituzionale n. 72/90, ha riconosciuto una quota aggiun- tiva di pensione soltanto sui ratei di pensione successivi all 1.1.1988 . In particolare il Tribunale rilevava che "dal 1/1/88 la quota di retribuzione eccedente il tetto dà luogo alla quo-- ta distinta e aggiunta di pensione che l'INPS ha provveduto d'ufficio a corrispondere con gli interessi;
la data di decorrenza della pensione originaria deve essere indivi- duata solo per stabilire quale sia la retribuzione imponibile - 3 eccedente da considerare ai fini del computo, dal momento che i pensionati ante 1988 non ricevono più una retribu- zione". Avverso detta sentenza, con atto notificato il 23 giugno 1999, il signor CI RA e gli altri litisconsorti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Istituto intimato ha resistito con controricorso notifi- cato il 7 luglio 1999. Motivi della decisione. Con il primo motivo, demunziando violazione e falsa appli- cazione dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67, im relazione al trattamento pensionistico obbligatorio di vecchiaia (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.), i ricorrenti deducono che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha riprodotto la grave ed inaccetta- bile contraddizione in cui era caduto il Pretore di Mila- no con l'appellata sentenza m. 2089%; che in questa, infatti, il Pretore aveva affermato l'irretroattività del dato normativo, pur in presenza dell'estensione, operata dalla Corte costituzionale, del contenuto patrimoniale della norma introduttiva del secondo, nuovo e integrato sistema di liquidazione della pensione, in favore anche dei pensio- nati ante 1988; che ciò ha comportato la seguente - ma del tutto errata in diritto - affermazione del Tribunale: - 4 - - "La data del 1/1/88 è fissata dalla disposizione per l'abo-- lizione del tetto e per il computo della retribuzione impo- nibile eccedente secondo scaglioni progressivi ai fini della pensione"; che i mezzi adeguati alle esigenze del lavoratore in caso di pensionamento per vecchiaia debbono restare rapportati a quel pagamento di somme di denaro ef- fettuato dallo stesso lavoratore interessato per accredita-- mento di contributi sulla personale posizione assicurativa in adempimento dell'inderogabile dovere di solidarietà eco- nomica, di cui tratta la seconda parte della proposizione che forma il contenuto dell'art. 2 della Costituzione. Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e comun- que contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato invano dai ricorrenti, non- chè nullità della sentenza pretorile in relazione all'art 429, primo comma, c.p.c. (art. 360, primo comma, nn 4 e 5, c.p.c.), i ricorrenti deducono che la cassazione della sen- tenza impugnata è affermazione giustificata dai principi costituzionali che tutelano anche e soprattutto il lavoratore quando perfeziona, dopo un'intera vita lavorativa, il suo diritto alla pensione di vecchiaia;
che la posizione assi- curativa obbligatoria del lavoratore subordinato costituisce, difatti, un'entità giuridico-contabile unica e indivisibile, deputata costituzionalmente ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita di chi ne è titolare, nella naturale - 5- e normale ipotesi di pensionamento per vecchiaia;
che la sentenza del Pretore di Milano è nulla per mancanza della data in cui è stato letto il relativo dispositivo in udien- za, con miferimento all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Osserva la Conte che i motivi di ricorso devono essere e بعاء congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, ed il ricorso è infondato. Deve essere preliminarmente esaminata la predetta questione di mullità della sentenza pretorile (per mancanza, come si è detto, della data in cui è stato letto il relativo di- spositivo in udienza). Al riguardo si osserva che nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della lettura del dispositiitivo Прив in udienza, secondo la previsione dell'art. 429, primo comma, c.p.c., dà luogo a nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., im quanto si tra- duce nel difetto di un requisito indispensabile per il sod-- disfacimento delle esigenze di concentrazione e sollecita definizione del giudizio, nonchè d'immutabilità della deci- sione rispetto alla successiva stesura della motivazione. Peraltro, il verificarsi della suddetta nullità in primo grado va dedotto come motivo di gravame il che nella specie non è avvenuto ed implica che il giudice di ap- - pello deve decidere nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice tassativamente previste dagli artt. 353-354 c.p.c. (Cass. S.U. 16 gennaio 1987 n. 299). - 6 - Ciò detto, si osserva che, in relazione alla rilevanza ai fini pensionistici nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti anche della re- tribuzione eccedente il massimale annuo di legge, pre- vista con decorrenza dal primo gennaio 1988 dall'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la nuova disciplina (integrata dall'espresso richiamo dei criteri di computo della retribuzione pensionabile di cui all'art. 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compiuto in via interpretativa dall'art. 3, comma secondo bis, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, рии conv. in legge 20 maggio 1988, n. 160) deve intendersi riferita anche alle pensioni liquidate anteriormente al primo gennaio 1988 (così come precisato dalla Corte co- stituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto n. 72 del 1990), ma per queste non si fa luogo a nuova liquidazione della pensione, cosicchè, anche per le retri- buzioni eccedenti il massimale, la rivalutazione secondo i criteri dell'art. 3, comma undicesimo, della legge n. 297 del 1982 va eseguita riportandosi alla data dell'originaria decorrenza delle pensione, ferma restando la decorrenza dal primo gennaio 1988 delle relative quote aggiuntive di pensione. Neanche può procedersi alla rivalutazione di tali quote aggiuntive secondo i parametri di perequazione auto- - 7 - matica delle pensioni, con riferimento al periodo in- tercorrente tra l'originaria liquidazione della pensio- ne e la data di decorrenza della nuova disciplina, per l'inesistenza nell'ordinamento pensionistico di un prin- cipio generale di perequazione o rivalutazione dei valori monetari, mentre in conformità agli orientamenti in - materia della Corte costituzionale va escluso che la - graduazione, in relazione ad elementi temporali della fattispecie, dell'incidenza di nuovi benefici previden- ziali possa implicare la violazione del principio costi tuzionale di eguaglianza (Cass. 1° marzo 2001 n. 2968). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.C., non essendo il ricorso manifestamente infondato e temerario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulle per le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma il 21 dicembre 2001. Il Presidente Depositato in Cancelleria (dr. Vincenzo Trezza) IL CANCELLIERE MAR. 2002 سند پایان کا - 6 IL GANGELWERE Il Consigliere estensore oggi, Сина вие (dr. Donato Figurelli) for 6 Fymill 8