Sentenza 19 settembre 2006
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, nella determinazione della pena prevista per il reato per cui si procede si tiene conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, solo se figurino "ab initio" nel fatto contestato dal P.M., ovvero se vengano riconosciute sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura coercitiva, o dal tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in assenza delle suddette condizioni, potesse spiegare effetto il riconoscimento ad un coimputato della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2006, n. 32636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32636 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/09/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1518
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19740/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO TR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 30 marzo 2006 emessa dal Tribunale di Palermo;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore generale, Dott. CIANI Gianfranco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Palermo ha confermato il provvedimento con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale, in data 17 febbraio 2005, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza del termine di fase, provvedimento appellato da MO TR, sottoposto ad indagini per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in relazione alla detenzione per fini di spaccio di 100
grammi di cocaina.
L'indagato ha presentato ricorso per cassazione attraverso il suo difensore, censurando l'ordinanza per non avere dichiarato l'avvenuta decorrenza del termine di fase della custodia cautelare in carcere. In particolare, sostiene che il termine di fase avrebbe dovuto essere computato non in sei mesi, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, ma in tre mesi, dal momento che si sarebbe dovuto riconoscere, in suo favore, la sussistenza della circostanza attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 concessa per lo stesso fatto al coimputato Lo OC giudicato separatamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come è noto, il computo dei termini di custodia cautelare è regolato dall'art. 303 c.p.p. che individua quattro distinte fasi:
nelle prime due (indagini preliminari e giudizio di primo grado) il termine massimo è determinato sulla base del combinato disposto degli artt. 278 e 303 c.p.p., con riferimento esclusivo alla pena stabilita dalla legge per il reato per il quale si procede, senza considerare, perché successive, le statuizioni contenute nella sentenza di condanna, che eventualmente incidono sulla contestazione nel senso di escluderla o qualificarla diversamente (Sez. 4^, 22 febbraio 2005, n. 31338, Abada;
Sez. 6^, 25 marzo 2003, n. 26722, Mezzatesta). D'altra parte, dovendo fare riferimento ai criteri enunciati dall'art. 278 c.p.p., ai fini delle determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve tenersi conto, non soltanto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, ma indistintamente di tutte le circostanze ad effetto speciale, siano esse aggravanti od attenuanti.
Tuttavia, la giurisprudenza è uniformemente orientata a ritenere che le circostanze attenuanti ad effetto speciale, per incidere sui termini di durata di cui all'art. 303 c.p.p., devono essere definitivamente attribuite e non essere ancora sub judice. Più precisamente, tali circostanze acquistano rilevanza nella determinazione della pena ai fini del computo della durata dei termini di custodia solo se figurano ab initio nel fatto contestato dal pubblico ministero ovvero se vengono riconosciute come sussistenti dal g.i.p. in sede di applicazione della misura coercitiva o successivamente dal tribunale della libertà in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto (Sez. 4^, 9 febbraio 2001, n. 41269, Mohmed Kalid;
Sez. 6^, 28 gennaio 1992, n. 210, Pitzalis). Nella specie, il capo provvisorio di imputazione non contiene alcun riferimento alla circostanza attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 che non è stata riconosciuta ne' dal g.i.p.,
nè dal tribunale del riesame, con la conseguenza che il calcolo dei termini massimi di custodia cautelare deve avvenire sulla base del reato così come contestato. Infine, non può assumere alcun rilievo il fatto che tale circostanza attenuata sia stata riconosciuta al coimputato del MO, in quanto deve escludersi che tale riconoscimento, avvenuto in un separato procedimento, possa spiegare un effetto automatico che prescinda da una specifica valutazione del giudice di merito di questo processo, rimanendo irrilevante a questi fini anche la natura della circostanza attenuante.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2006