Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2006, n. 32636
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Sentenza 19 settembre 2006

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Ai fini del computo dei termini di durata della custodia cautelare, nella determinazione della pena prevista per il reato per cui si procede si tiene conto anche delle circostanze attenuanti ad effetto speciale, solo se figurino "ab initio" nel fatto contestato dal P.M., ovvero se vengano riconosciute sussistenti dal giudice per le indagini preliminari, in sede di applicazione della misura coercitiva, o dal tribunale della libertà, in sede di riesame o di appello, nell'ambito del rispettivo potere di qualificazione giuridica del fatto stesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che, in assenza delle suddette condizioni, potesse spiegare effetto il riconoscimento ad un coimputato della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2006, n. 32636
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32636
    Data del deposito : 19 settembre 2006

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