Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 settembre 1985 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2006 |
Commentari • 9
- 1. Rassegna delle massime della Cassazione CivileAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 1 aprile 2026
Giurisprudenza • 113
- 1. Trib. Venezia, sentenza 19/07/2025, n. 3726Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE IMPRESA N. 2778/2020 R.G. Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Innocenza Vono Presidente dott.ssa Lina Tosi Giudice dott. Fabio Doro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2778/2020 R.G. promossa da: Parte_1 (c.f. P.IVA_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof. STANGHELLINI LORENZO, attore, contro Controparte_1 (c.f. C.F._1 ) e CP_2 (c.f. C.F._2 ), rappresentate e difese dall'avv. MASTRODOMENICO DR e dall'avv. PREZIUSO ETTORE, Controparte_3 (c.f. C.F._3 , …Leggi di più...
- art. 146 l. fall.·
- responsabilità dei sindaci·
- diritto di prelazione·
- aggravamento del dissesto·
- manleva assicurativa·
- nullità CTU·
- azione di responsabilità·
- art. 1299 c.c.·
- responsabilità degli amministratori·
- art. 1227 c.c.
Versioni del testo
- Articolo 1Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 21 NOVEMBRE 2005, N. 286)) ((3)) --------------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo. - Art. 2.
L'ammontare del risarcimento per danni prodotti alle cose trasportate su strada dai veicoli destinati ad uso pubblico e degli autobus destinati ad uso privato, sia per bagagli a mano che per quelli consegnati, non puo' essere superiore a quanto stabilito per il trasporto marittimo ed aereo dalla legge 16 aprile 1954, n. 202 .
Nota all' art. 2:
La legge 16 aprile 1954, n. 202 , reca: "Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilita' per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile".