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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 03/12/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
784/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IZ D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata ad [...] in data [...], C.F. residente in [...]C.F._1
(AO), fraz. Resselin n.10/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sammaritani del Foro di Aosta e presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Aosta, Via Losanna n.10
E
, nato ad [...] in data [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
SS (AO), Fraz. Resselin, n. 10/a rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Vincenzetti del Foro di Aosta e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aosta, Via Losanna, n. 10
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta (AO), in data 22/09/2012, trascritto all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Aosta (AO), al n. 32, parte 2.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata ad [...], la figlia , in data 20/05/2019. Persona_1
pagina 1 di 11 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1-I coniugi vivranno separati, come già vivono da oltre un anno, stabilendo la loro rispettiva residenza ove lo ritengano più opportuno, con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito, rispettandosi reciprocamente e senza interferire nella reciproca vita privata.
2-Vista l'autonomia economica dei coniugi
• il signor e impiegato bancario;
CP_1
• la signora e impiegata pubblica;
Parte_1
nessuno e tenuto al versamento di alcunché a favore dell'altro, a titolo di mantenimento.
3-AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
Affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa principale presso la madre. Le parti, alla luce del diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna di esse, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, si danno sin d'ora reciproco assenso affinché
l'affidamento della figlia resti condiviso, con facoltà per il padre di vederla e/o tenerla con la seguente tempistica:
DAL 1.06.2025 AL 1.06.2026:
Tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 20:30
a fine settimana alternati: da sabato mattina alle 09:30 a domenica sera alle 19:00
DAL 1.06.2026 AL 1.06.2027
Tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 20:30
a fine settimana alternati: da venerdì alle 19:00 a domenica sera alle 19:00
DAL 1.06.2027 IN AVANTI
Tutte le settimane dalle 17:00 del mercoledì alle 8:00 del giovedì mattina.
A fine settimana alternati: dalle 19:00 del venerdì alle 19:00 della domenica.
4- IL DOMICILIO CONIUGALE costituito dalla casa in SS (AO), Fraz. Resselin, n. 10/b, in proprietà ai coniugi in ragione del 50% a testa, e assegnata alla signora quale genitore Pt_1
presso il quale e principalmente collocata la figlia.
5-CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA E DEFINZIONE DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di mantenimento della figlia minorenne e comunque Per_1
causa familiae, il sig. e la sig.ra convengono quanto segue: CP_1 Parte_1
pagina 2 di 11 1. Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che si impegna ad acquisire la CP_1 Parte_1
sua quota di piena proprietà, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in SS, fraz. Resselin 10/b, con effetti reali decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto notarile che sarà stipulato a semplice richiesta dell'acquirente, senza che la sig.ra debba corrispondere alcun Parte_1
conguaglio in denaro. A tal fine, la signora si impegna a richiedere alla Banca BCC Pt_1
Valdostana ed alla Finanziaria Regionale Finaosta di procedere alla valutazione dell'accollo liberatorio dei mutui in capo a lei e alla conseguente modifica della ipoteca relativa, mandando in ogni caso esente il signor da ogni ulteriore pagamento dei detti mutui, anche in caso di accollo CP_1
non liberatorio. Le parti concordano di procedere, a spese dimidiate tra loro, non appena le banche avranno rilasciato il consenso all'accollo.
2. In ragione della natura di atto “causa familiae” del detto trasferimento, il sig. CP_1
dichiara di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto di ripetizione per le somme dallo stesso sostenute per l'acquisto dell'immobile medesimo, nonché per l'acquisto degli arredi ivi presenti.
3. La sig.ra si obbliga a farsi integralmente carico di ogni residuo debito derivante da Parte_1 eventuali mutui o finanziamenti contratti per l'acquisto dell'immobile o degli arredi, sollevando il sig.
da ogni responsabilità o obbligo al riguardo. CP_1
4. In aggiunta al detto trasferimento, il sig. si impegna a versare alla sig.ra CP_1 [...]
sempre in ottica di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla beneficiaria.
5. Le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione, salvo i casi di urgenza.
6. Le parti riconoscono che la cessione della quota immobiliare da parte del sig. , con CP_1
contestuale rinuncia a ogni pretesa restitutoria, costituisce una forma di contribuzione patrimoniale straordinaria, una tantum e omnicomprensiva, idonea a soddisfare, unitamente all'assegno mensile concordato, gli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia, come parametrati alla situazione attuale delle parti e a disciplinare nel modo più ampio la regolamentazione dei rapporti famigliari.
Tale contributo assume altresì funzione di riequilibrio patrimoniale e di definizione complessiva delle reciproche posizioni economiche con riferimento agli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario, salva la possibilità di revisione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. in presenza di mutamenti sopravvenuti rilevanti.
pagina 3 di 11 In caso di disaccordo circa la natura delle spese, prima di esperire l'azione avanti al Tribunale, i coniugi percorreranno lo strumento della negoziazione assistita da un avvocato.
In ragione di tale regime di mantenimento, i signori e convengono che: CP_1 Pt_1
• la detrazione delle spese extra assegno ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso delle spese stesse.
• La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50%.
• Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per la figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
• L'assegno unico sarà percepito dalla signora Parte_1
Al fine di maggior chiarezza circa il regime delle spese per il mantenimento dei figli, le parti intendono riconoscersi come vincolanti i parametri di cui al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, di seguito riportato:
TRIBUNALE DI AOSTA
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
PREMESSA
Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.
Le spese ordinarie sono incluse nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (meglio extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili ne1l'an e/o indeterminabili nel quantum.
Nell'ambito delle spese straordinarie (meglio extra assegno), vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
Salva diversa previsione, il presente protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.
Ne1 caso di giudizio contumaciale, il contenuto del protocollo andrà integralmente riportato.
Art. 1
Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd. “spese ordinarie” pagina 4 di 11 Ferma restando la natura e la funzione dell'assegno periodico, i difensori nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nella decisione dei provvedimenti individueranno, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 155 e 316 bis c.c., le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.
Sono da intendersi spese ordinarie, come tale ricomprese ne1 contributo al mantenimento, quelle che non vengono espressamente indicate, nel presente protocollo, come spese extra assegno.
Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessarietà.
Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa del genitore collocatario, l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
Art. 2
Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento, ossia extra-assegno
I difensori nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle sue decisioni, dovranno individuare le spese ulteriori (extra assegno), rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà.
In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno — mediche, scolastiche e extra scolastiche — si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
Art. 3
Onere di concertazione
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax,
e-mail, WhatsApp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo pagina 5 di 11 riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
Art. 4
Onere di documentazione delle spese extra-assegno
Tutte le spese extra-assegno di cui all'art.2) del presente protocollo dovranno essere documentate.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché a1 minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Art. 5
Individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno
Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida: sono spese extra assegno quelle che seguono:
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
pagina 6 di 11 d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, eccetera
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non tradizionali.
• Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
Art. 6
Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori
I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dagli artt. 155 e 316 bis Codice civile. Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.
Art. 7
Modalità e termini di corresponsione delle spese extra-assegno pagina 7 di 11 Salvo diverso accordo o previsione, i difensori delle parti, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, eccetera) superiore ad euro 300,00 si suggerisce, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quello del rispettivo impegno di spesa.
Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente.
Art. 8
Assegni familiari, oneri deducibili, oneri detraibili altre provvidenze
L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegni familiari) verrà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. Resta salvo un diverso accordo fra i genitori.
La detrazione delle spese extra assegno ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso delle spese stesse. La deduzione per figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% fra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
6-PERMANENZA DELLA FIGLIA PRESSO I GENITORI – VACANZE E FESTIVITA'
Premesse le riserve di cui sopra al punto 3, in ordine ai pernottamenti.
Le parti si riconoscono che la figlia ha attualmente un ottimo rapporto con entrambi i genitori e con i nonni paterni e materni.
Di seguito la divisione delle vacanze durante l'anno scolastico:
pagina 8 di 11 1° novembre, festa di tutti i Santi
La figlia trascorrerà questa festa con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
8 dicembre, OL IO
La figlia trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
Vacanze di Natale
Il giorno di Natale e dell'Epifania, ad anni alterni, partendo con l'anno 2025 con la madre. Il giorno di Capodanno, ad anni alterni, partendo con l'anno 2026 con il padre. Nei restanti giorni di vacanza, si seguirà il calendario ordinario.
Vacanze di Pasqua
La figlia trascorrerà questa festa negli anni dispari con la madre ed in quelli pari con il padre.
25 aprile, Anniversario della Liberazione
La figlia trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con la madre e in quelli dispari con il padre.
Primo Maggio, Festa del Lavoro
La figlia trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre.
2 giugno, Festa della Repubblica
La figlia trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con la madre e in quelli dispari con il padre.
Compleanno della madre e del padre
Il giorno del compleanno dei genitori la figlia trascorrerà la giornata del compleanno dei genitori con gli stessi dall'uscita da scuola fino al mattino dopo il rientro a scuola.
Altre festività
Le altre festività seguono il calendario ordinario.
Vacanze estive
Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola.
● I genitori manterranno il piano annuale di frequentazioni anche durante la pausa estiva, rimanendo la madre genitore collocatario, fatte eccezioni delle vacanze estive (14 giorni non consecutivi per entrambi i genitori), per il resto dei giorni si seguirà lo stesso piano previsto per tutto l'anno;
● Entrambi i genitori possono viaggiare nel periodo in cui hanno con sé la figlia;
● Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il periodo di vacanze stabilito entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno tramite e-mail e/o Whatsapp e/o raccomandata a/r verificando la ricezione della stessa;
pagina 9 di 11 ● Per i viaggi fuori della regione di residenza, ciascun genitore si impegna a fornire anticipatamente tutte le informazioni a riguardo all'altro. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto e indirizzo;
● Per i viaggi fuori dal territorio europeo, e necessaria l'autorizzazione scritta dell'altro genitore, fatte salve le norme imperative in materia di passaporto.
7-RAPPORTI PATRIMONIALI FRA LE PARTI
Le parti, avendo tra loro regolato ogni altro aspetto di ordine patrimoniale, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Spese di procedura a carico di entrambi”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le parti, come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nata ad [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] in data [...], C.F. , CP_1 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
28/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Aosta (AO), in data 22/09/2012, trascritto all'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Aosta (AO), al n. 32, parte 2.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Aosta (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile. pagina 10 di 11 Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IZ D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. IZ D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
, nata ad [...] in data [...], C.F. residente in [...]C.F._1
(AO), fraz. Resselin n.10/b, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Sammaritani del Foro di Aosta e presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Aosta, Via Losanna n.10
E
, nato ad [...] in data [...], C.F. , residente in [...]C.F._2
SS (AO), Fraz. Resselin, n. 10/a rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Vincenzetti del Foro di Aosta e presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Aosta, Via Losanna, n. 10
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Aosta (AO), in data 22/09/2012, trascritto all'ufficio dello Stato Civile del Comune di Aosta (AO), al n. 32, parte 2.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della separazione dei beni.
Dalla loro unione è nata ad [...], la figlia , in data 20/05/2019. Persona_1
pagina 1 di 11 All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
“1-I coniugi vivranno separati, come già vivono da oltre un anno, stabilendo la loro rispettiva residenza ove lo ritengano più opportuno, con obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito, rispettandosi reciprocamente e senza interferire nella reciproca vita privata.
2-Vista l'autonomia economica dei coniugi
• il signor e impiegato bancario;
CP_1
• la signora e impiegata pubblica;
Parte_1
nessuno e tenuto al versamento di alcunché a favore dell'altro, a titolo di mantenimento.
3-AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA
Affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa principale presso la madre. Le parti, alla luce del diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuna di esse, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, si danno sin d'ora reciproco assenso affinché
l'affidamento della figlia resti condiviso, con facoltà per il padre di vederla e/o tenerla con la seguente tempistica:
DAL 1.06.2025 AL 1.06.2026:
Tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 20:30
a fine settimana alternati: da sabato mattina alle 09:30 a domenica sera alle 19:00
DAL 1.06.2026 AL 1.06.2027
Tutti i mercoledì dalle 17:00 alle 20:30
a fine settimana alternati: da venerdì alle 19:00 a domenica sera alle 19:00
DAL 1.06.2027 IN AVANTI
Tutte le settimane dalle 17:00 del mercoledì alle 8:00 del giovedì mattina.
A fine settimana alternati: dalle 19:00 del venerdì alle 19:00 della domenica.
4- IL DOMICILIO CONIUGALE costituito dalla casa in SS (AO), Fraz. Resselin, n. 10/b, in proprietà ai coniugi in ragione del 50% a testa, e assegnata alla signora quale genitore Pt_1
presso il quale e principalmente collocata la figlia.
5-CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO DELLA FIGLIA E DEFINZIONE DEI RAPPORTI
PATRIMONIALI
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di mantenimento della figlia minorenne e comunque Per_1
causa familiae, il sig. e la sig.ra convengono quanto segue: CP_1 Parte_1
pagina 2 di 11 1. Il sig. si impegna a trasferire alla sig.ra che si impegna ad acquisire la CP_1 Parte_1
sua quota di piena proprietà, pari al 50%, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in SS, fraz. Resselin 10/b, con effetti reali decorrenti dalla sottoscrizione dell'atto notarile che sarà stipulato a semplice richiesta dell'acquirente, senza che la sig.ra debba corrispondere alcun Parte_1
conguaglio in denaro. A tal fine, la signora si impegna a richiedere alla Banca BCC Pt_1
Valdostana ed alla Finanziaria Regionale Finaosta di procedere alla valutazione dell'accollo liberatorio dei mutui in capo a lei e alla conseguente modifica della ipoteca relativa, mandando in ogni caso esente il signor da ogni ulteriore pagamento dei detti mutui, anche in caso di accollo CP_1
non liberatorio. Le parti concordano di procedere, a spese dimidiate tra loro, non appena le banche avranno rilasciato il consenso all'accollo.
2. In ragione della natura di atto “causa familiae” del detto trasferimento, il sig. CP_1
dichiara di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto di ripetizione per le somme dallo stesso sostenute per l'acquisto dell'immobile medesimo, nonché per l'acquisto degli arredi ivi presenti.
3. La sig.ra si obbliga a farsi integralmente carico di ogni residuo debito derivante da Parte_1 eventuali mutui o finanziamenti contratti per l'acquisto dell'immobile o degli arredi, sollevando il sig.
da ogni responsabilità o obbligo al riguardo. CP_1
4. In aggiunta al detto trasferimento, il sig. si impegna a versare alla sig.ra CP_1 [...]
sempre in ottica di contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di € 250,00 da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con versamento da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla beneficiaria.
5. Le spese straordinarie relative alla figlia (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa concertazione, salvo i casi di urgenza.
6. Le parti riconoscono che la cessione della quota immobiliare da parte del sig. , con CP_1
contestuale rinuncia a ogni pretesa restitutoria, costituisce una forma di contribuzione patrimoniale straordinaria, una tantum e omnicomprensiva, idonea a soddisfare, unitamente all'assegno mensile concordato, gli obblighi di mantenimento nei confronti della figlia, come parametrati alla situazione attuale delle parti e a disciplinare nel modo più ampio la regolamentazione dei rapporti famigliari.
Tale contributo assume altresì funzione di riequilibrio patrimoniale e di definizione complessiva delle reciproche posizioni economiche con riferimento agli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario, salva la possibilità di revisione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. in presenza di mutamenti sopravvenuti rilevanti.
pagina 3 di 11 In caso di disaccordo circa la natura delle spese, prima di esperire l'azione avanti al Tribunale, i coniugi percorreranno lo strumento della negoziazione assistita da un avvocato.
In ragione di tale regime di mantenimento, i signori e convengono che: CP_1 Pt_1
• la detrazione delle spese extra assegno ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso delle spese stesse.
• La deduzione per la figlia a carico sarà effettuata al 50%.
• Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per la figlia andranno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
• L'assegno unico sarà percepito dalla signora Parte_1
Al fine di maggior chiarezza circa il regime delle spese per il mantenimento dei figli, le parti intendono riconoscersi come vincolanti i parametri di cui al “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, di seguito riportato:
TRIBUNALE DI AOSTA
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.
PREMESSA
Il presente protocollo si propone la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori.
Le spese ordinarie sono incluse nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (meglio extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili ne1l'an e/o indeterminabili nel quantum.
Nell'ambito delle spese straordinarie (meglio extra assegno), vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
Salva diversa previsione, il presente protocollo si intenderà richiamato, dalla data della sua sottoscrizione, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.
Ne1 caso di giudizio contumaciale, il contenuto del protocollo andrà integralmente riportato.
Art. 1
Determinazione dell'assegno di mantenimento e definizione delle cd. “spese ordinarie” pagina 4 di 11 Ferma restando la natura e la funzione dell'assegno periodico, i difensori nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nella decisione dei provvedimenti individueranno, tenuto conto dei criteri di cui agli artt. 155 e 316 bis c.c., le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.
Sono da intendersi spese ordinarie, come tale ricomprese ne1 contributo al mantenimento, quelle che non vengono espressamente indicate, nel presente protocollo, come spese extra assegno.
Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessarietà.
Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa del genitore collocatario, l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.
Art. 2
Determinazione delle spese che non rientrano nell'assegno di mantenimento, ossia extra-assegno
I difensori nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle sue decisioni, dovranno individuare le spese ulteriori (extra assegno), rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.
Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà.
In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno — mediche, scolastiche e extra scolastiche — si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
Art. 3
Onere di concertazione
Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax,
e-mail, WhatsApp, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo pagina 5 di 11 riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.
Art. 4
Onere di documentazione delle spese extra-assegno
Tutte le spese extra-assegno di cui all'art.2) del presente protocollo dovranno essere documentate.
I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché a1 minore per il quale sono state effettuate.
Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.
Art. 5
Individuazione delle singole voci di spesa extra-assegno
Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida: sono spese extra assegno quelle che seguono:
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività extrascolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) prescuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
pagina 6 di 11 d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore, fatta salva la disponibilità dell'altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, eccetera
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie non tradizionali.
• Tutte le spese mediche connotate dai caratteri della necessità o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori.
Art. 6
Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori
I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dagli artt. 155 e 316 bis Codice civile. Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.
Art. 7
Modalità e termini di corresponsione delle spese extra-assegno pagina 7 di 11 Salvo diverso accordo o previsione, i difensori delle parti, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.
Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, eccetera) superiore ad euro 300,00 si suggerisce, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.
I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.
Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore, il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quello del rispettivo impegno di spesa.
Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfettariamente.
Art. 8
Assegni familiari, oneri deducibili, oneri detraibili altre provvidenze
L'assegno per il nucleo familiare (C.d. assegni familiari) verrà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore. Resta salvo un diverso accordo fra i genitori.
La detrazione delle spese extra assegno ai fini EF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso delle spese stesse. La deduzione per figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% fra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche, sanitarie o di altro genere sostenute per i figli vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di esborso fra gli stessi.
6-PERMANENZA DELLA FIGLIA PRESSO I GENITORI – VACANZE E FESTIVITA'
Premesse le riserve di cui sopra al punto 3, in ordine ai pernottamenti.
Le parti si riconoscono che la figlia ha attualmente un ottimo rapporto con entrambi i genitori e con i nonni paterni e materni.
Di seguito la divisione delle vacanze durante l'anno scolastico:
pagina 8 di 11 1° novembre, festa di tutti i Santi
La figlia trascorrerà questa festa con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari.
8 dicembre, OL IO
La figlia trascorrerà questa festa con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari.
Vacanze di Natale
Il giorno di Natale e dell'Epifania, ad anni alterni, partendo con l'anno 2025 con la madre. Il giorno di Capodanno, ad anni alterni, partendo con l'anno 2026 con il padre. Nei restanti giorni di vacanza, si seguirà il calendario ordinario.
Vacanze di Pasqua
La figlia trascorrerà questa festa negli anni dispari con la madre ed in quelli pari con il padre.
25 aprile, Anniversario della Liberazione
La figlia trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con la madre e in quelli dispari con il padre.
Primo Maggio, Festa del Lavoro
La figlia trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con il padre e in quelli dispari con la madre.
2 giugno, Festa della Repubblica
La figlia trascorrerà la giornata/ponte negli anni pari con la madre e in quelli dispari con il padre.
Compleanno della madre e del padre
Il giorno del compleanno dei genitori la figlia trascorrerà la giornata del compleanno dei genitori con gli stessi dall'uscita da scuola fino al mattino dopo il rientro a scuola.
Altre festività
Le altre festività seguono il calendario ordinario.
Vacanze estive
Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno di scuola e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola.
● I genitori manterranno il piano annuale di frequentazioni anche durante la pausa estiva, rimanendo la madre genitore collocatario, fatte eccezioni delle vacanze estive (14 giorni non consecutivi per entrambi i genitori), per il resto dei giorni si seguirà lo stesso piano previsto per tutto l'anno;
● Entrambi i genitori possono viaggiare nel periodo in cui hanno con sé la figlia;
● Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il periodo di vacanze stabilito entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno tramite e-mail e/o Whatsapp e/o raccomandata a/r verificando la ricezione della stessa;
pagina 9 di 11 ● Per i viaggi fuori della regione di residenza, ciascun genitore si impegna a fornire anticipatamente tutte le informazioni a riguardo all'altro. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto e indirizzo;
● Per i viaggi fuori dal territorio europeo, e necessaria l'autorizzazione scritta dell'altro genitore, fatte salve le norme imperative in materia di passaporto.
7-RAPPORTI PATRIMONIALI FRA LE PARTI
Le parti, avendo tra loro regolato ogni altro aspetto di ordine patrimoniale, dichiarano di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra.
Spese di procedura a carico di entrambi”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, le parti, come in epigrafe rappresentate, domiciliate e difese”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nata ad [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nato ad [...] in data [...], C.F. , CP_1 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
28/07/2025.
Matrimonio concordatario contratto in Aosta (AO), in data 22/09/2012, trascritto all'ufficio dello Stato
Civile del Comune di Aosta (AO), al n. 32, parte 2.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Aosta (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile. pagina 10 di 11 Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 12.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. IZ D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 11 di 11