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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/11/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa AN LL, all' esito dell'udienza del 3.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito della stessa nella causa civile iscritta al n. 1133/2023 R.G.L. vertente
TRA
Avv. , in proprio, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. Parte_1
RICORRENTE- OPPONENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Ciuffreda
RESISTENTE-OPPOSTA
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Diaco
RESISTENTE-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso cartella di pagamento n. 04320220018347811000- contributi anni 2015-2016-2017-2018 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 8.02.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver ricevuto, in data 19.01.2023, la cartella di pagamento n. 04320220018347811000 con la quale le è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di 42.340,68 euro, riferito ai contributi Cassa
Previdenza e Assistenza Forense per gli anni 2015 – 2016 – 2017- 2018, ha preliminarmente eccepito la nullità della notificazione eseguita da un indirizzo pec del mittente non risultante negli elenchi pubblici, nonché la mancata preventiva contestazione dell'accertamento secondo le prescrizioni normative di cui alla L. 689/81.
Ha eccepito, inoltre, con riferimento ai contributi relativi all'anno 2015, che gli stessi erano già portati nelle cartelle di pagamento nr. 0432019003002603600 e nr 04320210015592907000, già notificate ed avverso le quali era già stata proposta opposizione, oltre che nella cartella oggetto della odierna impugnazione ( nr. 04320220018347811000), sicchè la condotta dell'Ente impositore sarebbe viziata da illegittimità, risultando emessi 3 distinti ruoli tutti riferibili alla contribuzione relativa all' anno 2015.
Ha, in ultimo, dedotto l'illegittimità della cartella nr. 04320220018347811000, per “emissione di ruolo relativa a verifica fiscale da parte della per gli anni dal 2015 al 2018 per cui CP_3 emessa la descritta cartella a conguaglio redditi ruoli anni 2015-2016-2017-2018 – e per cui proposto reclamo in data 20.2.2022. avverso avviso di accertamento n. TVK011002759/2020 notificato in data 24.8.2021”. A tal merito, ha evidenziato che le somme iscritte a ruolo sarebbero state erroneamente quantificate all' esito degli accertamenti svolti sui propri redditi dalla Guardia di Finanza in misura eccedente a quanto effettivamente dovuto e dichiarato nei Modelli 5, già versato alla previste scadenze.
Ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare - sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 04320220018347811000, con efficacia immediata, stante la fondatezza dei motivi di cui opposizione, nonché per i motivi di cui sopra perché pendenti giudizi pregiudiziali presso la sede Tributaria- in attesa DI DECISUM- della generalizzata fase pregiudiziale accertativa e che legittimano l'odierna alla richiesta di sospensione della intera cartella esattoriale n. 04320220018347811000 poiché l'illegittima eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme non dovute arrecherebbe pregiudizio la stessa ricorrente per tutti i superiori motivi di cui ai sub da 1) a 25) del presente atto;
sempre in via preliminare a. Accertata la nullità/inesistenza/invalidità della notificazione della cartella di pagamento opposta, eseguita da indirizzo pec del mittente non presente negli elenchi pubblici (artt.
4 e 16, comma 12, D.L.179/12). - dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.
04320220018347811000 per tutti i motivi di cui ai superiori punti da sub 1) a sub 6) del presente atto;
per l'effetto, - annullare la cartella di pagamento n. 04320220018347811000 per tutti i motivi di cui ai superiori punti da sub 1) a sub 6) del presente atto;
- condannare l' Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., nonché, in via solidale, la
[...] [...]
, in persona del lagale rapp. pro tempore, al risarcimento di ogni Controparte_5 danno patrimoniale e non, subito dalla ricorrente, tanto ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio e per lite assolutamente temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi di cui ai superiori punti da sub 1) a sub 25) del presente atto;
in via principale e nel merito;
b. Accertata l'illecita triplicazione delle somme riferita ai contributi previdenziali per l'anno 2015 già oggetto della cartella n. 04320190030026036000 CP_1
e n. 04320210015592907000, oltre a quella odierna impugnata n. 04320220018347811000 allo stato sub iudice;
per l'effetto annullare la cartella di pagamento n.04320220018347811000 per tutti i motivi di cui ai superiori punti da sub1) a sub 25) del presente atto;
condannare l'
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., in solido con la Controparte_4 Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di ogni danno
[...] patrimoniale e non, subito dalla ricorrente, tanto ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., oltre che al pagamento delle spese del presente giudizio e per lite assolutamente temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi di cui ai superiori punti da sub 1) a sub 25) del presente atto;
accertata la illegittimità della cartella n. 04320220018347811000 con riferimento alle somme complessive di cui alla generalizzata odierna cartella impugnata, quale ricalcolo di somme reddituali per l'accertamento fiscale della GDF per gli anni dal 2015 al 2018, in fase di mediazione- contestazione presso la sede giudiziaria della Corte Tributaria e già in fase di decisum, affatto dovute per tutti i motivi dui cui ai superiori punti sub 1) a sub25) del presente atto.
Per l'effetto annullare la cartella di pagamento n. 04320220018347811000 per tutti i motivi di cui ai superiori punti da sub 1) a sub 25) del presente atto;
Condannare l Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., in solido con la
[...] Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di ogni danno
[...] patrimoniale e non, subito dalla ricorrente, tanto ai sensi degli art. 2059 c.c. e 185 c.p.c., oltre al pagamento delle spese del presente giudizio e per lite assolutamente temeraria ex art. 96 c.p.c. per tutti i motivi di cui ai superiori punti sub 1) a sub 25) del presente atto”.
2. La , costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_5 domanda attorea, chiedendone il rigetto. Ha spiegato domanda riconvenzionale, per l'ipotesi di accertata sussistenza di vizi nella procedura esattoriale, diretta ad ottenere l'accertamento del proprio credito nei confronti della ricorrente e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma azionata, con vittoria di spese di lite.
3. L' (già , costituitasi in Controparte_2 Controparte_7 giudizio, ha contestato la fondatezza delle avverse eccezioni e ha insistito per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
3.1.Con decreto del 28.4.2023 veniva disposta la sospensione dell'esecutività della cartella opposta.
L' udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe. Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa, di natura documentale, è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente all' esito della trattazione cartolare.
4. L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.
4.1 Preliminarmente, occorre dare atto che l'originario difensore dell'opponente, Avv. Lucia Maria
RI MO, ha rinunciato al mandato in data 7.01.2025.
4.2 Con riguardo ai motivi di opposizione, si osserva quanto segue.
Quanto alla dedotta nullità della notifica della cartella opposta, si ritengono pienamente condivisibili e vengono richiamate, in parte qua, le argomentazioni esposte nella Sentenza n.
2834/2023, emessa in data 4.10.2023 dal Tribunale di Foggia, in persona del giudice Monica
Sgarro, all'esito del procedimento n. 9320/2022 R.G.L., instaurato dall'odierna ricorrente ed avente ad oggetto l'opposizione a cartella di pagamento riferita al mancato versamento dei contributi dovuti alla per gli anni 2007, 2015 e 2018. Parte_2
Tali argomentazioni, confermate integralmente dalla Corte di Appello di Bari con sentenza del
6.12.2024 n. 1670 (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione scritta depositate in data
31.01.2025 dalla opposta), si richiamano qui anche ai sensi dell'art. 118 disp. Controparte_8 att. c.p.c: “(..) la ricorrente ha insistito per l'invalidità della notificazione ai sensi dell'articolo 3bis della Legge 53/1994 poiché l'indirizzo pec del mittente è diverso da quello indicato ufficialmente nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni per l'Agenzia delle Entrate…va rilevato che tali eccezioni sono prive di fondamento, come recentemente chiarito dalla Corte d'Appello di Bari che si è pronunciata sul ricorso in appello proposto dall'odierna ricorrente avverso il giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 04320190030026036000, n. 1729/2020 incardinato presso questo Tribunale, le cui argomentazioni, applicabili al caso di specie, si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile (Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, sent. n. 2138, pubbl. il 3.01.2023, est. dott.ssa V.
Spagnoletti, doc. n. 12 nel fascicolo della opposta). “[…] Giova premettere Controparte_8 che la non contesta la riferibilità della provenienza del messaggio e dei relativi Pt_1 contenuti all' , limitandosi ad eccepire che l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato CP_9 dal mittente ( t) non sia quello “ufficiale” presente Email_1 nel registro IPA ( t). Orbene, tale aspetto non può Email_2 condurre alla nullità o inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata, dal momento che l'art. 30, comma 4, D.L. n. 70/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.
122, pone un unico vincolo in punto di utilizzo dell'indirizzo risultante dagli elenchi previsti per legge, e cioè il riferimento alla casella del destinatario, e non del mittente.
Di recente, anche la Suprema Corte ha escluso che sia affetta da nullità la notifica a mezzo p.e.c. effettuata dalla P.A. utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, ma non risultante nei pubblici elenchi, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che <<la più stringente regola, di cui all' art.
3-bis, comma 1, l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti p.a., può essere utilizzato) anche l'indice 6-ter, d.lgs. 82
2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente>> (così Cass., sez. VI, n.
31160/2022). Né rileva la circostanza che la cartella esattoriale non sia firmata digitalmente, non potendo tale circostanza condurre alle conseguenze ipotizzate dalla in assenza di Pt_1 prescrizioni normative di segno diverso (cfr. Cass., n. 30948/2019).
Del resto, come chiarito dalla S.C., la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;
tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice;
sicchè non v'è motivo di ritenere che debba, invece, recare una sottoscrizione con firma elettronica la copia digitale della cartella adoperata per la notificazione (così Cass., sez. VI, n. 27181/2020). La notifica della cartella di pagamento può avvenire sia allegando al messaggio p.e.c. un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario - il c.d. atto nativo digitale -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo - la c.d. copia informatica (cfr. Cass., sez. VI, n. 21328/2020). Va dunque esclusa l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo p.e.c., essendo nella facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso al contribuente, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico o un documento informatico in formato pdf, che non devono essere necessariamente sottoscritti con firma digitale.
In tal caso, la prova dell'avvenuta notificazione è fornita mediante la produzione in giudizio della c.d. ricevuta di avvenuta consegna, senza necessità che essa sia munita di attestazione di conformità e di sottoscrizione. In tale contesto, appaiono scarsamente pertinenti gli indirizzi giurisprudenziali citati dall'appellante, perché, a ben vedere, relativi ad ipotesi di notificazione non da, bensì verso indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici elenchi (in particolare, Cass. n.
17346/2019 si è limitata a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, rilevando che le astratte considerazioni del ricorrente circa l'utilizzabilità del registro IPA anziché del registro INIPEC e circa la necessità <<che la notificazione provenga da un indirizzo pec (...) a altro pec, sempre risultante pubblici elenchi>> sono irrilevanti, <<dal momento che nel ricorso non è specificato come sia stata in concreto eseguita la notificazione a fronte di quanto puntualmente affermato ordine all'effettuazione "a un indirizzo risultante dai predetti elenchi>>; Cass. n.
2460/2021 ha affermato il principio di diritto per cui: <<a seguito dell'istituzione del cd.
"domicilio digitale" di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16 sexies convertito con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 221 come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114 le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite - in base a quanto previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma 1, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 45-bis, comma 2, lett. a), n.
1), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del2014, e successivamente sostituito dal D.Lgs.
13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 5, con decorrenza dal 15.12.2013 - presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dal D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 6 bis, 6 quater e 62 nonchè dall'art. 16, comma 12 stesso decreto, dal D.L. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009, nonchè il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro CP_10 denominato INI-PEC e da quello denominato Re.G.Ind.E.>>) e di sottoscrizione con firma digitale di atti del processo civile telematico (Cass., n. 10266/2018 ha affermato il principio di diritto per cui <<…secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna>>). In ogni caso, come già evidenziato dal
Tribunale, avendo l'odierna appellante tempestivamente proposto opposizione avverso la predetta cartella di pagamento, trova applicazione, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo. La natura sostanziale e non processuale delle cartelle di pagamento non esclude, in materia, l'applicabilità delle norme dettate in materia processuale, essendo - tali ultime norme - espressamente richiamate nella disciplina tributaria qualificabile come amministrativa;
inoltre, l' art. 26 comma 5 del d.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notifica delle cartelle di pagamento, rinvia all' art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di notifica degli avvisi di accertamento che rinvia, a sua volta, alle norme sulle notificazioni nel processo civile, ivi compresa la norma di cui all' art. 156 c.p.c. (così Cass., sez. VI, n. 26099/2021; Cass., sez. VI, n.
2366/2021; Cass., sez. VI, n. 6417/2019)”.
Tanto premesso, la notifica della cartella opposta deve qualificarsi valida ed efficace.
Quanto, poi, alla mancata contestazione dell'addebito, deve evidenziarsi che il precedente giurisprudenziale richiamato in ricorso (Cassazione civile sez. lav., 22/03/2022, n.9310) e posto a fondamento del relativo motivo di opposizione, investe una questione diversa ovvero l'applicazione delle sanzioni da parte della A parte tale considerazione, la opposta ha Pt_2 Controparte_8 versato in atti i documenti che dimostrano l'avvenuta contestazione dell'addebito da parte della ricorrente, nella specie la pec dalla stessa ricevuta in data 7.2.2022, avente ad oggetto la nota prot.
2022/24920 ( cfr. doc. 4 e 5 allegati al fascicolo della Controparte_5
) avente ad oggetto “Informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della
[...]
Previdenza Forense. Anni: 2015, 2016, 2017, 2018” con la quale l'Ente comunicava alla
Professionista che, a seguito di “verifica sulla regolarità dei versamenti contributivi dovuti in autoliquidazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (modd. 5/2016, 5/2017, 5/2018 e 5/2019) nonché sulla regolarità dei versamenti connessi al pagamento dei contributi minimi relativi agli anni 2016, 2017 e 2018”, era stato “determinato l'avvio del presente accertamento, per un Suo debito complessivo di € 42.334,58 come da prospetti allegati”.
Con riguardo ai motivi di opposizione inerenti al merito della cartella di pagamento in esame, deve preliminarmente rimarcarsi che il ricorso in opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto giuridico posto a fondamento della pretesa azionata. Pertanto, ai sensi dell'art.2697 c.c. all'Istituto impositore – che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale – spetta provare i fatti costitutivi della pretesa impositiva, mentre alla parte opponente – che conserva il ruolo di convenuto in senso sostanziale – spetta provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato. Sull'opponente grava, poi, l'onere di contestare specificamente i fatti costitutivi della pretesa contributiva, in applicazione del principio di non contestazione operante nel processo del lavoro e previdenziale (Cass. n. 774/2015; Cass. n. 14149/2012; Cass. n. 19502/2009).
Circa la quantificazione degli importi portati nel titolo opposto, si osserva quanto segue.
Nel ruolo 2022 è stata iscritta la contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2015, 2016 e 2018, oltre sanzioni ed interessi, nonché la contribuzione minima e di maternità per gli anni 2016, 2017 e 2018, oltre sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di € 42.334,58.
La ricorrente, come detto, contesta l' illegittima triplicazione dei titoli in relazione alle somme dovute per l' anno 2015, a suo dire già richieste con cartelle già opposte ed oggetto di separati giudizi ( “..Nel caso specifico, infatti, le tre cartelle menzionate recano tutte l'indicazione delle somme dovute per l'anno 2015 e non si comprende per quale ragione, ad oggi, siano stati emessi tre ruoli per lo stesso anno e per la stessa causale – stessa rata contributiva come da ammissione avversa”. (cfr. doc. punto 10 pag. 5 ricorso).
La deduzione è destituita di fondamento.
Invero, come eccepito dalla relativamente all'anno 2015, le cartelle indicate CP_1 riguardano rate contributive differenti o voci differenti di contribuzione dovuta per legge per lo stesso anno. La documentazione versata in atti da consente di ritenere provato che CP_1 nessuna duplicazione relativa alla contribuzione dei minimi dovuti per legge relativi all'anno 2015
v'è tra le due cartelle già oggetto di opposizione e relative ai ruoli 2019 e 2021, così come già accertato da questo Tribunale nella Sentenza n. 2834/2023 ( “..Deve, di contro, rilevarsi che le risultanze processuali consentono di escludere la duplicazione dei titoli. In specie, è documentata
(v. doc. 14 fascicolo la domanda dell'opponente, in data 17.09.2018, di rateazione per n. 3 Pt_2 rate per i contributi relativi all'anno 2015. Detta domanda è stata accolta dalla
[...]
resistente in data 27.09.2018 con n. prot. 2018/160890 (cfr. doc. 15 nel fascicolo CP_8 della opposta), con la previsione del pagamento in tre rate pari ad € 1217,00 Controparte_8 oltre accessori. D'altra parte, anche dal mero raffronto dei tre diversi ruoli 2019, 2020 e 2021, si evince che sono stati iscritti a ruolo i contributi minimi per l'anno 2015, suddivisi in tre rate, aventi l'importo corrispondente a quello prospettato dalla nella missiva con la quale Controparte_8
è stata accolta la richiesta di rateazione ..” cfr. doc 6 allegato al fascicolo della
[...]
). Controparte_5 Quando all'asserita triplicazione dei contributi richiesti che, a detta della ricorrente, discenderebbe dalla cartella di pagamento n. 04320220018347811000, oggetto del giudizio che oggi ci occupa, sempre in punto a quanto richiesto per l'anno 2015, va rilevato che, nel ruolo 2022, relativamente a tale anno (così come per gli anni 2016 e 2018 non contestati), è stata iscritta la contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta in eccedenza rispetto ai minimi, laddove invece - come già accertato in sede giudiziale- nelle cartelle relative ai ruoli 2019 e 2021 sono state reclamate le rate dovute a titolo di contributi minimi per l' anno 2015.
Nemmeno appare provata la dedotta riquantificazione dei crediti dell'opponente, che - secondo le deduzioni attoree- deriverebbe da un accertamento della Guardia di Finanza poi oggetto di valutazione e definizione davanti alla Commissione Tributaria.
Pur invitata a documentare e precisare l'eventuale esito delle dedotte operazioni di rettifica dei redditi, invero, la ricorrente nulla ha documentato, limitandosi a dedurre, con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, che è intervenuta la “ratifica conciliativa”, senza nulla precisare in merito all' entità dei redditi accertati ed alla eventuale incidenza di una possibile rettifica sull' ammontare dei contributi azionati ed in questa sede opposti.
In merito, l'Ente impositore, con note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza, ha dedotto quanto segue: “.. all'esito dell'udienza del 20/10/2025, comunica di aver trasmesso in data
24/10/2025 il relativo provvedimento a in uno con la documentazione versata “di CP_1 recente” dall'avv. In risposta, in pari data, l'Ente ha ribadito che, a seguito di Pt_1 controlli effettuati in data 24/10/2025 sul sito dell' “il credito della Controparte_2 Pt_2 iscritto nel ruolo 2022 è interamente dovuto” (doc. 24, 25 e 26)”.
In difetto di evidenze processuali di diverso tenore, il credito azionato deve, dunque, ritenersi interamente dovuto in quanto non oggetto di rideterminazione alcuna, con conseguente rigetto dell' opposizione, in difetto di ulteriori e più specifiche censure sul merito della pretesa in esame.
Ne deriva, inoltre, il rigetto della domanda ex art 96 cpc formulata da parte opponente, rilevata la legittimità della condotta dell'Ente impositore e la conseguente insussistenza dei requisiti della risarcibilità del danno per lite temeraria allegato.
Resta assorbita ogni altra questione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento, stante la non complessità delle questioni esaminate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta;
- rigetta la domanda;
- rigetta la domanda ex art 96 cpc formulata da parte opponente;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.638,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti opposte, con distrazione ove richiesto in atti.
Foggia, all' esito dell'udienza con trattazione cartolare del 3.11.2025
Il Giudice del Lavoro
AN LL