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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/11/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 97 e 120 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
, codice fiscale , codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali eredi di , , cod. C.F._2 Persona_1 Parte_3 fisc. rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso in C.F._3 appello, dall'Avv. Domenico Colaci, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, Via Marconi n. 24, sono elettivamente domiciliati appellanti e
, C.F. in qualità di erede di , Controparte_1 C.F._4 Persona_2 elettivamente domiciliata alla via Lacquari n°62 – 89900 Vibo Valentia, presso lo studio dell'Avv. Michele Pannia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso in appello su separato documento informatico appellante e
, con sede legale in Catanzaro al Viale Europa (Cittadella regionale) - Controparte_2
Località «Germaneto» (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore dr. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro in data 21 Persona_3 gennaio 2022 (rep. n. 163.078, racc. n. 38.819), ed in virtù di apposito decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, dall'avv. Antonio Ferraro, della Sezione decentrata di Reggio Calabria della stessa Avvocatura regionale, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Viale Europa (Cittadella regionale) - Località «Germaneto», presso la Sede centrale di detta Avvocatura appellata e
(C.F. - P.IVA , in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. , rappresentato e Controparte_5 difeso dall'Avv. Antonio Sgroi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale del in Catanzaro, Via Cesare Gironda Veraldi 12 CP_4
appellato
E
(P.IVA , in persona Controparte_6 P.IVA_4 del suo legale rappresentante p.t. appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Incremento dell'indennità di funzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e : < Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 riformare la sentenza n. 656/2023 del 27/09/2023 emessa Tribunale Lavoro di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa Tiziana Di Mauro, nel giudizi R.G. n. 4/2012, cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 303/2012, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado e così statuire: 1) annullare e/o disapplicare, ove occorra, la delibera della deputazione amministrativa del intimato n. 62 del 13 aprile 2011, la delibera della deputazione CP_4 amministrativa n. 178 del 24.9.2010, la nota prot. n. 247 del 31 Gennaio 2011 del Dipartimento n. 6, Settore n. 1, Agricoltura, Foreste e Forestazione della CP_2
; 2) accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'incremento dell'indennità di
[...] funzione nella misura e con la decorrenza stabilita dalla delibera del commissario del consorzio di bonifica n. 199 del 30.10.2009 fino alla cessazione del servizio;
3) condannare il a corrispondere ai ricorrenti Controparte_6
l'indennità di funzione incrementata e gli arretrati a partire dal momento in cui la relativa erogazione è stata sospesa (agosto 2010) fino alla cessazione del servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
4) condannare il e, comunque, gli enti intimati a pagare ai ricorrenti Controparte_4 le spese, gli onorari e le competenze del doppio grado di giudizio>>; per : << • in via preliminare, ritenere e dichiarare che la competenza Controparte_1 giurisdizionale del Tribunale Ordinario di Vibo Valentia non viene meno per il fatto che il
Pag. 2 di 10 ricorrente abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica, revoca o disapplicazione di provvedimenti amministrativi, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito di astenersi dall'emanare la pronuncia di annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo, potendo, invece, disapplicarlo e rimanendo ferma la sua competenza giurisdizionale sul diritto soggettivo, che si assume leso;
• previa disapplicazione degli atti illegittimi, ordinare al Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di annullare la
[...] sospensione e la successiva revoca dell'erogazione dell'incremento dell'indennità di funzione a tutti i dirigenti in servizio;
• dichiarare che il sig. non è Persona_2 tenuto a rimborsare al alcuna somma Controparte_6 indebitamente percepita a titolo di indennità di funzione integrativa;
• accertare e dichiarare che il in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, è tenuto alla corresponsione in favore del sig. Per_2
dell'indennità di funzione integrativa;
10 • per l'effetto, condannare il
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_6 pagamento in favore del sig. dell'indennità di funzione integrativa, Persona_2 oltre interessi legali maturati dalla data di sospensione a quella dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. >>; per la : << dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare nel merito il Controparte_2 gravame interposto nei confronti della e, per l'effetto, confermare la Controparte_2 sentenza impugnata, ovvero, in subordine, rigettare la domanda così come originariamente azionata e qui riproposta dagli odierni appellanti nei confronti della medesima in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto. Con ogni CP_2 conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio. >>; per il : << 1) Dichiarare preliminarmente Controparte_4
l'assoluto difetto di legittimazione passiva del;
2) Controparte_4
Disporre e dichiarare per l'effetto, l'estromissione del Controparte_4
dal giudizio per i motivi esposti in narrativa;
3) In via subordinata, respingere
[...] integralmente nel merito le domande dei ricorrenti perché assolutamente infondate in ogni punto di fatto e di diritto;
4) Condannare, altresì, i ricorrenti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Pag. 3 di 10 Con ricorso depositato il 4.1.2012, gli ingegneri e Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio il e la
[...] Controparte_6
e – premesso che il primo è direttore generale e il secondo direttore Controparte_2 dell'area tecnica;
- hanno esposto che:
- con delibera n. 199 del 30 ottobre 1999, il commissario straordinario del consorzio di bonifica integrale di Vibo Valentia (cui è succeduto il consorzio di Controparte_6
), recependo un verbale di contrattazione aziendale del 14 ottobre 2009, ha
[...] stabilito di incrementare, a decorrere dal 1^ novembre 2009, di quattro volte l'indennità di funzione percepita dai dirigenti dell'ente;
- ciò è avvenuto in esecuzione dell'articolo 27, commi due e tre, del Ccnl del 29 Marzo 2006, secondo cui “in sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata tra il consorzio ed il singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal ccnl. Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione, la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e l'aggiornamento professionale”;
- la delibera n. 199 del 30 ottobre 1999 ha dato tardiva attuazione a quanto stabilito dall'unione regionale delle bonifiche della che, con verbale n. 1 del 26 marzo CP_2
2003, nel trattare l'argomento “indennità di funzione” ha invitato i singoli consorzi a riferirsi alle contrattazioni già intervenute presso realtà consortili di altre regioni;
- hanno percepito l'indennità di funzione incrementata nei termini sopra indicati, rispettivamente, l'ingegnere dal 14 luglio 2010 e l'ingegnere dal 1° Pt_1 Pt_3 novembre 2009;
- l'ente ha continuato a pagare loro l'indennità, così come incrementata, fino al mese di agosto 2010, allorquando, con delibera della deputazione amministrativa n. 178 del 24 settembre 2010, ha stabilito di richiedere chiarimenti circa la legittimità della deliberazione del commissario del consorzio di bonifica integrale di Vibo Valentia n. 199 del 30 ottobre 2009 e del connesso verbale di contrattazione decentrata aziendale del 14 ottobre 2009 al competente assessorato all'agricoltura della e di Controparte_2 sospendere in via cautelativa e con decorrenza immediata l'erogazione dell'incremento di indennità di funzione a tutti i dirigenti in servizio;
- in risposta a tale richiesta, il dipartimento agricoltura foreste e forestazione della CP_2
, con nota n. 247 del 31 gennaio 2011, ha affermato di condividere le
[...] motivazioni della delibera della deputazione amministrativa consortile n. 178 del 24 settembre 2010 e, pertanto, l'organo consortile, con delibera n. 62 del 13 Aprile 2011, ha dichiarato la nullità della delibera commissariale numero 199 del 30 ottobre 2009, disconoscendo in tal modo il diritto dei dirigenti odierni ricorrenti a percepire l'indennità di funzione incrementata;
Pag. 4 di 10 - la delibera n. 62 del 13 aprile 2011 è illegittima, perché: una volta riconosciuto l'incremento dell'indennità di funzione, l'attribuzione dello stesso non può essere revocato in sede di autotutela, perché il rapporto con il , ente pubblico CP_4 economico, è disciplinato dalle norme di diritto privato, sicché difetta in capo al datore di lavoro ogni potere di supremazia di tipo pubblicistico;
l'incremento dell'indennità è scaturito da specifica procedura di contrattazione aziendale decentrata (verbale di accordo del 14.10.2009); l'annullamento dell'incremento è stato motivato con riferimento alla mancata indicazione, nella contrattazione decentrata, degli obiettivi che i dirigenti avrebbero dovuto raggiungere, sennonché l'indennità in parola (art. 27 ccnl) non costituisce un premio di risultato, che è disciplinato, invece, dall'art. 30 del ccnl, ma rappresenta un formale riconoscimento della particolare professionalità richiesta per l'accesso alle funzioni dirigenziali ed una giusta remunerazione delle responsabilità ed impegni imposti dall'esercizio; l'indennità di funzione dunque costituisce una componente strutturale ed ineliminabile del trattamento retributivo dei dirigenti del
, essendo finalizzata a compensare la particolare qualificazione professionale e CP_4
l'impegno attivo preordinato al perseguimento dei risultati;
ad ogni modo, il verbale di contrattazione decentrata del 14 ottobre 2009, ai fini dell'incremento dell'indennità di funzione, ha chiaramente indicato ed esplicitato i maggiori carichi di lavoro e le maggiori responsabilità affidati ai dirigenti del;
CP_4
- le delibera n. 62 del 13 aprile 2011 e n. 178/2010, allorché hanno ritenuto che la deliberazione 199/2009 avrebbe dovuto essere inviata alla struttura di controllo sugli enti del , istituita dal Presidente della Giunta regionale ai sensi Controparte_4 dell'art. 38 comma 1 della LR 11/2003, in ossequio al successivo comma 6 lett. h) della l.r. cit., che impone la preventiva verifica da parte del comitato suddetto di tutti i provvedimenti che concedono trattamenti economici in deroga a quelli previsti dal ccnl, sono errate in quanto l'istituto dell'indennità di funzione integrativa per i dirigenti dei consorzi di bonifica non è affatto derogatorio rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, essendo, anzi, espressamente previsto dall'articolo 27 dello stesso CCNL.
Hanno formulavato le seguenti conclusioni: <<1) annullare e/o disapplicare ove occorra la delibera della deputazione amministrativa del consorzio intimato n. 62 del 13 aprile 2011, la delibera della deputazione amministrativa n. 178 del 24 settembre 2010, la nota prot. N. 247 del 31 gennaio 2011 del dipartimento n.
6 - settore n.1 agricoltura foreste e forestazione della;
2) accertare il diritto dei ricorrenti ad Controparte_2 ottenere l'incremento dell'indennità di funzione nella misura e con la decorrenza stabilita dalla delibera del commissario del consorzio di bonifica n. 199 del 30 ottobre 2009; 3) Condannare il a corrispondere ai Controparte_6 ricorrenti l'indennità di funzione incrementata e gli arretrati a partire dal momento in cui la relativa relazione è stata sospesa (agosto 2010), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo…>>.
§2.1
Pag. 5 di 10 Il Tribunale, dopo avere riunito all'incarto processuale, il giudizio promosso dall'ing.
(direttore dell'area agraria), del medesimo tenore e contenuto (con la sola Per_2 variante dell'avere il ricorrente chiesto pure di accertare di non essere tenuto a restituire quanto ricevuto fino ad agosto 2010 a titolo di incremento dell'indennità di funzione), nel contraddittorio con la ed il Controparte_2 Controparte_6
, dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese di lite, alla luce delle
[...] seguenti argomentazioni:
<… dirimente è l'esame dell'estensione del potere di cognizione del giudice ordinario: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e successive conformi). Pertanto, la domanda non può validamente proporsi davanti al giudice ordinario. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e la definizione in rito del presente giudizio>>
§3
La sentenza è gravata d'appello, con separati atti, dagli eredi degli ingegneri e Pt_1
, nonché dall'ing , i quali eccepiscono (i primi ed il terzo) la nullità della Per_2 Pt_3 sentenza per difetto di motivazione;
la seconda, invece, critica l'adottata declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O., perché il Tribunale ha omesso di considerare che la causa aveva ad oggetto l'erogazione di un trattamento economico connesso ad un rapporto di lavoro rientrante nella cognizione del Giudice del lavoro a mente del d. l.vo 165/2001.
Costituitisi in giudizio, la ed il Controparte_2 Controparte_4 hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
Pag. 6 di 10 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riunione dei due incarti, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
In via preliminare, ritiene la Corte di dovere dichiarare la nullità della sentenza gravata, essendo evidente che la motivazione sopra riportata – del tutto priva di riferimento alle tesi difensive delle parti, nonché al petitum e alla causa petendi delle domande dalle medesime azionate;
- non consente di comprendere l'iter argomentativo posto dal giudicante alla base della pronuncia resa;
cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. sez. III, ordinanza n. 29721 del 15.11.2019, secondo cui <In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione")>>.
Ne discende che, previa declaratoria di nullità della sentenza, occorre valutare il merito dei ricorsi di primo grado, avuto riguardo alle ragioni addotte a fondamento delle spiegate azioni, per come riportate al §2.
§5
Neppure si pone la questione della giurisdizione, perché <Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A. e all'attinenza degli atti all'organizzazione. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in sede giudiziale del loro diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato presso il ricorrente per essere stati validamente collocati nella graduatoria Controparte_6
Pag. 7 di 10 approvata ai sensi dell'art. 12 della legge reg. della Sicilia n. 33 del 1999, così facendo valere non un'impugnativa della graduatoria, bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo della stessa per non aver disposto l'assunzione degli stessi originari ricorrenti, malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta collocazione in quiescenza di altri dipendenti)>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3188 del 14/02/2007).
Neel caso di specie, invero, i giudizi sono finalizzati al pagamento di emolumenti retributivi che si assume essere previsti dalla contrattazione collettiva integrativa.
§6
Passando al merito, le domande attoree sono infondate. Orbene, la norma del ccnl che gli stessi ricorrenti richiamano a fondamento della propria pretesa, ossia l'articolo 27, commi due e tre, del ccnl del 29 Marzo 2006, prevede che
“in sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata tra il consorzio ed il singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal ccnl. Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione, la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e l'aggiornamento professionale”.
§6.1 Se ne ricava che, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione dell'indennità di funzione, è previsto che intervenga la contrattazione individuale, non quella collettiva decentrata, che è invece quella sulla base della quale, con la delibera n. 199/2009, è stata disposto l'aumento di quattro volte di tale emolumento;
d'altro canto, nel contratto individuale devono essere individuate le specifiche e particolari responsabilità attribuite al dirigente, in ragione delle quali è giustificato l'incremento dell'indennità di funzione – ed è proprio tale necessità di specifica individuazione, prevista dalla norma collettiva, che rende insostituibile il contratto individuale. Né è possibile ritenere che la delibera in questione, che proviene dall'organo che rappresenta il consorzio, costituisca, per i dirigenti odierni appellanti, una proposta di contratto individuale, cui i lavoratori hanno implicitamente prestato consenso.
In senso contrario, intanto, è sufficiente richiamare il principio secondo cui i contratti con le pubbliche amministrazioni vanno stipulati in forma scritta: <In materia di contratti conclusi dalla P.A., è necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che, altrimenti, si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito formale suddetto. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto di locazione immobiliare stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola contrattuale per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso
Pag. 8 di 10 invio di tale disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, da un lato, non elude la necessità della forma scritta, e, dall'altro, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità, o meno, di avvalersi della disdetta>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19410 del 30/09/2016); <I contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15645 del 14/06/2018).
In seconda battuta, rilevato che la menzionata delibera richiama il verbale di contrattazione decentrata sottoscritto il 14.10.2009 tra l'amministrazione consortile e la delegazione dei dirigenti, avente proprio ad oggetto l'incremento de quo, per poterla considerare proposta contrattuale ai fini della stipula del contratto ai sensi di art. 27 ccnl era necessario che la suddetta e l'atto richiamato per relationem contenessero gli elementi previsti dall'art. 27 cit. che autorizzano l'incremento dell'indennità di funzione (ossia le specifiche e particolari responsabilità di cui si è già detto); invece, nella delibera tali concrete indicazioni mancano e, del resto, il verbale di contrattazione decentrata si limita a fare riferimento, per i quattro direttori (generale, area tecnica, area agraria, area amministrativa, di cui neppure si fanno i nomi, come se l'incremento fosse legato allo svolgimento delle funzioni, ciò che, in base al citato art. 27, non risponde al vero), ai generici compiti istituzionali da loro svolti.
§7
Ne discende che la pretesa azionata, in quanto non corroborata dalla contrattazione collettiva di riferimento, risulta essere priva di fondamento: <Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore;
di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 8134 del 27/03/2025).
§8
In conclusione, previa declaratoria di nullità della sentenza, vanno respinti i ricorsi proposti da , e Parte_3 Pt_1 Parte_4 Per_2
Pag. 9 di 10 , rimanendo assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti, comprese Per_2 quella di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_4
.
[...]
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , Parte_1
e , con ricorso depositato in data 25 gennaio Parte_2 Parte_3
2024, nonché da , con atto depositato il 1^ febbraio 2024, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 656/23, resa in data 27 settembre 2023, così provvede: previa declaratoria di nullità della gravata sentenza:
- Rigetta i ricorsi proposti da , Parte_3 Parte_5
e ; Persona_2
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 5300,00 quanto al primo grado, ed in euro 5800,00, quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 97 e 120 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertenti
TRA
, codice fiscale , codice fiscale Parte_1 C.F._1 Parte_2
quali eredi di , , cod. C.F._2 Persona_1 Parte_3 fisc. rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso in C.F._3 appello, dall'Avv. Domenico Colaci, presso il cui studio, sito in Vibo Valentia, Via Marconi n. 24, sono elettivamente domiciliati appellanti e
, C.F. in qualità di erede di , Controparte_1 C.F._4 Persona_2 elettivamente domiciliata alla via Lacquari n°62 – 89900 Vibo Valentia, presso lo studio dell'Avv. Michele Pannia, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al ricorso in appello su separato documento informatico appellante e
, con sede legale in Catanzaro al Viale Europa (Cittadella regionale) - Controparte_2
Località «Germaneto» (C.F. ), in persona del suo Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore dr. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 procura generale alle liti per atto del notaio di Catanzaro in data 21 Persona_3 gennaio 2022 (rep. n. 163.078, racc. n. 38.819), ed in virtù di apposito decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale, dall'avv. Antonio Ferraro, della Sezione decentrata di Reggio Calabria della stessa Avvocatura regionale, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Viale Europa (Cittadella regionale) - Località «Germaneto», presso la Sede centrale di detta Avvocatura appellata e
(C.F. - P.IVA , in Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3 persona del suo legale rappresentante p.t., Dott. , rappresentato e Controparte_5 difeso dall'Avv. Antonio Sgroi, giusta procura in calce alla memoria di costituzione in appello, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale del in Catanzaro, Via Cesare Gironda Veraldi 12 CP_4
appellato
E
(P.IVA , in persona Controparte_6 P.IVA_4 del suo legale rappresentante p.t. appellato non costituito
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Incremento dell'indennità di funzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per , e : < Parte_1 Parte_2 Pt_3 Parte_3 riformare la sentenza n. 656/2023 del 27/09/2023 emessa Tribunale Lavoro di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona della Dr.ssa Tiziana Di Mauro, nel giudizi R.G. n. 4/2012, cui è stato riunito il giudizio R.G. n. 303/2012, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso di primo grado e così statuire: 1) annullare e/o disapplicare, ove occorra, la delibera della deputazione amministrativa del intimato n. 62 del 13 aprile 2011, la delibera della deputazione CP_4 amministrativa n. 178 del 24.9.2010, la nota prot. n. 247 del 31 Gennaio 2011 del Dipartimento n. 6, Settore n. 1, Agricoltura, Foreste e Forestazione della CP_2
; 2) accertare il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'incremento dell'indennità di
[...] funzione nella misura e con la decorrenza stabilita dalla delibera del commissario del consorzio di bonifica n. 199 del 30.10.2009 fino alla cessazione del servizio;
3) condannare il a corrispondere ai ricorrenti Controparte_6
l'indennità di funzione incrementata e gli arretrati a partire dal momento in cui la relativa erogazione è stata sospesa (agosto 2010) fino alla cessazione del servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
4) condannare il e, comunque, gli enti intimati a pagare ai ricorrenti Controparte_4 le spese, gli onorari e le competenze del doppio grado di giudizio>>; per : << • in via preliminare, ritenere e dichiarare che la competenza Controparte_1 giurisdizionale del Tribunale Ordinario di Vibo Valentia non viene meno per il fatto che il
Pag. 2 di 10 ricorrente abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica, revoca o disapplicazione di provvedimenti amministrativi, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito di astenersi dall'emanare la pronuncia di annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo, potendo, invece, disapplicarlo e rimanendo ferma la sua competenza giurisdizionale sul diritto soggettivo, che si assume leso;
• previa disapplicazione degli atti illegittimi, ordinare al Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di annullare la
[...] sospensione e la successiva revoca dell'erogazione dell'incremento dell'indennità di funzione a tutti i dirigenti in servizio;
• dichiarare che il sig. non è Persona_2 tenuto a rimborsare al alcuna somma Controparte_6 indebitamente percepita a titolo di indennità di funzione integrativa;
• accertare e dichiarare che il in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro-tempore, è tenuto alla corresponsione in favore del sig. Per_2
dell'indennità di funzione integrativa;
10 • per l'effetto, condannare il
[...] [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_6 pagamento in favore del sig. dell'indennità di funzione integrativa, Persona_2 oltre interessi legali maturati dalla data di sospensione a quella dell'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario. >>; per la : << dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare nel merito il Controparte_2 gravame interposto nei confronti della e, per l'effetto, confermare la Controparte_2 sentenza impugnata, ovvero, in subordine, rigettare la domanda così come originariamente azionata e qui riproposta dagli odierni appellanti nei confronti della medesima in quanto palesemente infondata in fatto e in diritto. Con ogni CP_2 conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed ai compensi professionali del giudizio. >>; per il : << 1) Dichiarare preliminarmente Controparte_4
l'assoluto difetto di legittimazione passiva del;
2) Controparte_4
Disporre e dichiarare per l'effetto, l'estromissione del Controparte_4
dal giudizio per i motivi esposti in narrativa;
3) In via subordinata, respingere
[...] integralmente nel merito le domande dei ricorrenti perché assolutamente infondate in ogni punto di fatto e di diritto;
4) Condannare, altresì, i ricorrenti alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del giudizio>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Pag. 3 di 10 Con ricorso depositato il 4.1.2012, gli ingegneri e Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio il e la
[...] Controparte_6
e – premesso che il primo è direttore generale e il secondo direttore Controparte_2 dell'area tecnica;
- hanno esposto che:
- con delibera n. 199 del 30 ottobre 1999, il commissario straordinario del consorzio di bonifica integrale di Vibo Valentia (cui è succeduto il consorzio di Controparte_6
), recependo un verbale di contrattazione aziendale del 14 ottobre 2009, ha
[...] stabilito di incrementare, a decorrere dal 1^ novembre 2009, di quattro volte l'indennità di funzione percepita dai dirigenti dell'ente;
- ciò è avvenuto in esecuzione dell'articolo 27, commi due e tre, del Ccnl del 29 Marzo 2006, secondo cui “in sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata tra il consorzio ed il singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal ccnl. Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione, la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e l'aggiornamento professionale”;
- la delibera n. 199 del 30 ottobre 1999 ha dato tardiva attuazione a quanto stabilito dall'unione regionale delle bonifiche della che, con verbale n. 1 del 26 marzo CP_2
2003, nel trattare l'argomento “indennità di funzione” ha invitato i singoli consorzi a riferirsi alle contrattazioni già intervenute presso realtà consortili di altre regioni;
- hanno percepito l'indennità di funzione incrementata nei termini sopra indicati, rispettivamente, l'ingegnere dal 14 luglio 2010 e l'ingegnere dal 1° Pt_1 Pt_3 novembre 2009;
- l'ente ha continuato a pagare loro l'indennità, così come incrementata, fino al mese di agosto 2010, allorquando, con delibera della deputazione amministrativa n. 178 del 24 settembre 2010, ha stabilito di richiedere chiarimenti circa la legittimità della deliberazione del commissario del consorzio di bonifica integrale di Vibo Valentia n. 199 del 30 ottobre 2009 e del connesso verbale di contrattazione decentrata aziendale del 14 ottobre 2009 al competente assessorato all'agricoltura della e di Controparte_2 sospendere in via cautelativa e con decorrenza immediata l'erogazione dell'incremento di indennità di funzione a tutti i dirigenti in servizio;
- in risposta a tale richiesta, il dipartimento agricoltura foreste e forestazione della CP_2
, con nota n. 247 del 31 gennaio 2011, ha affermato di condividere le
[...] motivazioni della delibera della deputazione amministrativa consortile n. 178 del 24 settembre 2010 e, pertanto, l'organo consortile, con delibera n. 62 del 13 Aprile 2011, ha dichiarato la nullità della delibera commissariale numero 199 del 30 ottobre 2009, disconoscendo in tal modo il diritto dei dirigenti odierni ricorrenti a percepire l'indennità di funzione incrementata;
Pag. 4 di 10 - la delibera n. 62 del 13 aprile 2011 è illegittima, perché: una volta riconosciuto l'incremento dell'indennità di funzione, l'attribuzione dello stesso non può essere revocato in sede di autotutela, perché il rapporto con il , ente pubblico CP_4 economico, è disciplinato dalle norme di diritto privato, sicché difetta in capo al datore di lavoro ogni potere di supremazia di tipo pubblicistico;
l'incremento dell'indennità è scaturito da specifica procedura di contrattazione aziendale decentrata (verbale di accordo del 14.10.2009); l'annullamento dell'incremento è stato motivato con riferimento alla mancata indicazione, nella contrattazione decentrata, degli obiettivi che i dirigenti avrebbero dovuto raggiungere, sennonché l'indennità in parola (art. 27 ccnl) non costituisce un premio di risultato, che è disciplinato, invece, dall'art. 30 del ccnl, ma rappresenta un formale riconoscimento della particolare professionalità richiesta per l'accesso alle funzioni dirigenziali ed una giusta remunerazione delle responsabilità ed impegni imposti dall'esercizio; l'indennità di funzione dunque costituisce una componente strutturale ed ineliminabile del trattamento retributivo dei dirigenti del
, essendo finalizzata a compensare la particolare qualificazione professionale e CP_4
l'impegno attivo preordinato al perseguimento dei risultati;
ad ogni modo, il verbale di contrattazione decentrata del 14 ottobre 2009, ai fini dell'incremento dell'indennità di funzione, ha chiaramente indicato ed esplicitato i maggiori carichi di lavoro e le maggiori responsabilità affidati ai dirigenti del;
CP_4
- le delibera n. 62 del 13 aprile 2011 e n. 178/2010, allorché hanno ritenuto che la deliberazione 199/2009 avrebbe dovuto essere inviata alla struttura di controllo sugli enti del , istituita dal Presidente della Giunta regionale ai sensi Controparte_4 dell'art. 38 comma 1 della LR 11/2003, in ossequio al successivo comma 6 lett. h) della l.r. cit., che impone la preventiva verifica da parte del comitato suddetto di tutti i provvedimenti che concedono trattamenti economici in deroga a quelli previsti dal ccnl, sono errate in quanto l'istituto dell'indennità di funzione integrativa per i dirigenti dei consorzi di bonifica non è affatto derogatorio rispetto alle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, essendo, anzi, espressamente previsto dall'articolo 27 dello stesso CCNL.
Hanno formulavato le seguenti conclusioni: <<1) annullare e/o disapplicare ove occorra la delibera della deputazione amministrativa del consorzio intimato n. 62 del 13 aprile 2011, la delibera della deputazione amministrativa n. 178 del 24 settembre 2010, la nota prot. N. 247 del 31 gennaio 2011 del dipartimento n.
6 - settore n.1 agricoltura foreste e forestazione della;
2) accertare il diritto dei ricorrenti ad Controparte_2 ottenere l'incremento dell'indennità di funzione nella misura e con la decorrenza stabilita dalla delibera del commissario del consorzio di bonifica n. 199 del 30 ottobre 2009; 3) Condannare il a corrispondere ai Controparte_6 ricorrenti l'indennità di funzione incrementata e gli arretrati a partire dal momento in cui la relativa relazione è stata sospesa (agosto 2010), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto fino all'effettivo soddisfo…>>.
§2.1
Pag. 5 di 10 Il Tribunale, dopo avere riunito all'incarto processuale, il giudizio promosso dall'ing.
(direttore dell'area agraria), del medesimo tenore e contenuto (con la sola Per_2 variante dell'avere il ricorrente chiesto pure di accertare di non essere tenuto a restituire quanto ricevuto fino ad agosto 2010 a titolo di incremento dell'indennità di funzione), nel contraddittorio con la ed il Controparte_2 Controparte_6
, dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese di lite, alla luce delle
[...] seguenti argomentazioni:
<… dirimente è l'esame dell'estensione del potere di cognizione del giudice ordinario: osta al riguardo la previsione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, all. E, la quale, nel prevedere il divieto, a carico del giudice ordinario, di condannare la P.A., o un concessionario di un pubblico servizio, ad un facere, non detta una regola sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ma investe piuttosto l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario, che concernono appunto il divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo (così, tra le più recenti, Cass. S.U. n. 23835 del 2004); ed è affatto consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il principio secondo cui la competenza giurisdizionale del giudice ordinario su una domanda con la quale un privato insorga contro atti e comportamenti di una pubblica amministrazione che siano lesivi delle sue posizioni di diritto soggettivo e non trovino fondamento nell'esercizio di poteri discrezionali idonei a degradarle in meri interessi legittimi, non viene meno per il fatto che l'attore abbia anche richiesto una pronuncia che implichi annullamento, modifica o revoca di provvedimento amministrativo o abbia portata sostitutiva del medesimo, con condanna dell'amministrazione ad un facere, atteso che ciò implica solo il dovere del giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali, di astenersi dall'emanare la pronuncia richiestagli (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 600 del 1979 e successive conformi). Pertanto, la domanda non può validamente proporsi davanti al giudice ordinario. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e la definizione in rito del presente giudizio>>
§3
La sentenza è gravata d'appello, con separati atti, dagli eredi degli ingegneri e Pt_1
, nonché dall'ing , i quali eccepiscono (i primi ed il terzo) la nullità della Per_2 Pt_3 sentenza per difetto di motivazione;
la seconda, invece, critica l'adottata declaratoria di difetto di giurisdizione del G.O., perché il Tribunale ha omesso di considerare che la causa aveva ad oggetto l'erogazione di un trattamento economico connesso ad un rapporto di lavoro rientrante nella cognizione del Giudice del lavoro a mente del d. l.vo 165/2001.
Costituitisi in giudizio, la ed il Controparte_2 Controparte_4 hanno formulato le conclusioni sopra riportate.
Pag. 6 di 10 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta la riunione dei due incarti, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 6 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§4
In via preliminare, ritiene la Corte di dovere dichiarare la nullità della sentenza gravata, essendo evidente che la motivazione sopra riportata – del tutto priva di riferimento alle tesi difensive delle parti, nonché al petitum e alla causa petendi delle domande dalle medesime azionate;
- non consente di comprendere l'iter argomentativo posto dal giudicante alla base della pronuncia resa;
cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. sez. III, ordinanza n. 29721 del 15.11.2019, secondo cui <In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall'esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto nulla la sentenza gravata la cui motivazione, costituita da una sola pagina, era priva dell'esposizione degli elementi in base ai quali la Corte territoriale ha ritenuto che "l'appello non contesti la sentenza del tribunale nella parte rilevante della decisione")>>.
Ne discende che, previa declaratoria di nullità della sentenza, occorre valutare il merito dei ricorsi di primo grado, avuto riguardo alle ragioni addotte a fondamento delle spiegate azioni, per come riportate al §2.
§5
Neppure si pone la questione della giurisdizione, perché <Sulla scorta dei principi generali - in correlazione con il criterio del "petitum sostanziale" - relativi all'individuazione della giurisdizione con riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti di gestione e di organizzazione del personale di un ente locale, adottati successivamente al 30 giugno 1998, emanati dagli organi preposti alla gestione nell'esercizio dei poteri direttivi che competono al datore di lavoro, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 165 del 2001, i quali incidano sulle situazioni giuridiche soggettive dei dipendenti dell'ente, non potendo attribuirsi rilievo, al fine di escluderla, alla discrezionalità delle valutazioni spettanti alla P. A. e all'attinenza degli atti all'organizzazione. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua dell'enunciato principio, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda degli originari ricorrenti con la quale era stata chiesta la dichiarazione in sede giudiziale del loro diritto all'assunzione al lavoro a tempo indeterminato presso il ricorrente per essere stati validamente collocati nella graduatoria Controparte_6
Pag. 7 di 10 approvata ai sensi dell'art. 12 della legge reg. della Sicilia n. 33 del 1999, così facendo valere non un'impugnativa della graduatoria, bensì contestando il criterio seguito dall'ente nell'utilizzo della stessa per non aver disposto l'assunzione degli stessi originari ricorrenti, malgrado la loro posizione utile a tal fine dopo l'avvenuta collocazione in quiescenza di altri dipendenti)>> (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3188 del 14/02/2007).
Neel caso di specie, invero, i giudizi sono finalizzati al pagamento di emolumenti retributivi che si assume essere previsti dalla contrattazione collettiva integrativa.
§6
Passando al merito, le domande attoree sono infondate. Orbene, la norma del ccnl che gli stessi ricorrenti richiamano a fondamento della propria pretesa, ossia l'articolo 27, commi due e tre, del ccnl del 29 Marzo 2006, prevede che
“in sede aziendale, in presenza di assegnazione al dirigente di specifiche e particolari responsabilità connesse con l'assetto organizzativo ed operativo dell'ente e con il suo funzionamento, richiedenti più elevate prestazioni qualitative e quantitative ed il conseguimento di specifici risultati, potrà essere contrattata tra il consorzio ed il singolo dirigente, un'integrazione della misura dell'indennità di funzione prevista dal ccnl. Costituiranno, tra gli altri, criteri di valutazione utili per la quantificazione dell'integrazione dell'indennità di funzione, la disponibilità all'impegno speciale richiesto per il conseguimento dei positivi risultati di cui al precedente comma e l'aggiornamento professionale”.
§6.1 Se ne ricava che, ai fini dell'attribuzione dell'integrazione dell'indennità di funzione, è previsto che intervenga la contrattazione individuale, non quella collettiva decentrata, che è invece quella sulla base della quale, con la delibera n. 199/2009, è stata disposto l'aumento di quattro volte di tale emolumento;
d'altro canto, nel contratto individuale devono essere individuate le specifiche e particolari responsabilità attribuite al dirigente, in ragione delle quali è giustificato l'incremento dell'indennità di funzione – ed è proprio tale necessità di specifica individuazione, prevista dalla norma collettiva, che rende insostituibile il contratto individuale. Né è possibile ritenere che la delibera in questione, che proviene dall'organo che rappresenta il consorzio, costituisca, per i dirigenti odierni appellanti, una proposta di contratto individuale, cui i lavoratori hanno implicitamente prestato consenso.
In senso contrario, intanto, è sufficiente richiamare il principio secondo cui i contratti con le pubbliche amministrazioni vanno stipulati in forma scritta: <In materia di contratti conclusi dalla P.A., è necessaria la stipulazione in forma scritta a pena di nullità e, conseguentemente, deve escludersi la possibilità di una rinnovazione tacita per "facta concludentia", posto che, altrimenti, si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito formale suddetto. Tuttavia, quando la rinnovazione dell'originario contratto di locazione immobiliare stipulato in forma scritta sia prevista da apposita clausola contrattuale per un tempo predeterminato e sia subordinata al mancato invio di una disdetta del contratto entro un termine dalle parti prestabilito, la rinnovazione tacita per l'omesso
Pag. 8 di 10 invio di tale disdetta deve reputarsi ammissibile, in quanto la previsione della clausola, da un lato, non elude la necessità della forma scritta, e, dall'altro, attesa la predeterminazione della durata del periodo di rinnovazione, consente agli organi della P.A., deputati alla valutazione degli impegni di spesa e dei vincoli di bilancio correlati all'eventuale rinnovazione, di considerare l'opportunità, o meno, di avvalersi della disdetta>> (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19410 del 30/09/2016); <I contratti di conferimento di incarico professionale stipulati da un organismo di diritto pubblico sono atti di diritto privato per i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità>> (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 15645 del 14/06/2018).
In seconda battuta, rilevato che la menzionata delibera richiama il verbale di contrattazione decentrata sottoscritto il 14.10.2009 tra l'amministrazione consortile e la delegazione dei dirigenti, avente proprio ad oggetto l'incremento de quo, per poterla considerare proposta contrattuale ai fini della stipula del contratto ai sensi di art. 27 ccnl era necessario che la suddetta e l'atto richiamato per relationem contenessero gli elementi previsti dall'art. 27 cit. che autorizzano l'incremento dell'indennità di funzione (ossia le specifiche e particolari responsabilità di cui si è già detto); invece, nella delibera tali concrete indicazioni mancano e, del resto, il verbale di contrattazione decentrata si limita a fare riferimento, per i quattro direttori (generale, area tecnica, area agraria, area amministrativa, di cui neppure si fanno i nomi, come se l'incremento fosse legato allo svolgimento delle funzioni, ciò che, in base al citato art. 27, non risponde al vero), ai generici compiti istituzionali da loro svolti.
§7
Ne discende che la pretesa azionata, in quanto non corroborata dalla contrattazione collettiva di riferimento, risulta essere priva di fondamento: <Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, il trattamento economico del dipendente scaturisce dalla combinazione delle regole della contrattazione collettiva sulla misura della retribuzione con quelle sull'inquadramento del personale, senza possibilità di riconoscere trattamenti e inquadramenti non previsti dalla stessa contrattazione collettiva o dalla legge, nemmeno se di miglior favore;
di conseguenza, non è configurabile un diritto quesito del dipendente a continuare a percepire somme erogate in contrasto con tali previsioni, principio che vale anche per le retribuzione spettanti ex art. 2126 c.c. e per le somme percepite a titolo di T.F.R., il quale può essere riconosciuto solo nella misura derivante dalle retribuzioni dovute in base alla piena e corretta applicazione della contrattazione collettiva>> (Cass. Sez. Lav., Ordinanza n. 8134 del 27/03/2025).
§8
In conclusione, previa declaratoria di nullità della sentenza, vanno respinti i ricorsi proposti da , e Parte_3 Pt_1 Parte_4 Per_2
Pag. 9 di 10 , rimanendo assorbite le ulteriori questioni agitate dalle parti, comprese Per_2 quella di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_4
.
[...]
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , Parte_1
e , con ricorso depositato in data 25 gennaio Parte_2 Parte_3
2024, nonché da , con atto depositato il 1^ febbraio 2024, avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 656/23, resa in data 27 settembre 2023, così provvede: previa declaratoria di nullità della gravata sentenza:
- Rigetta i ricorsi proposti da , Parte_3 Parte_5
e ; Persona_2
- Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di lite, che liquida, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 5300,00 quanto al primo grado, ed in euro 5800,00, quanto al secondo, oltre accessori come per legge dovuti. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 12 novembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
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